La “testimonianza di una docente” su Telegram non ha fonti, e sbaglia sui riferimenti legislativi

di Luca Mastinu |

bufala sindaco di lonigo
La “testimonianza di una docente” su Telegram non ha fonti, e sbaglia sui riferimenti legislativi Bufale.net

I nostri lettori ci segnalano la cosiddetta “testimonianza di una docente” che sta circolando su Telegram. Secondo il racconto, la docente sarebbe stata convocata in presidenza dalla dirigente scolastica, due vicepresidi e da un carabiniere. Il motivo del richiamo sarebbe stata la mancata esibizione del green pass, circostanza che giustificava la presenza del militare. La donna, dopo aver esposto le sue ragioni al carabiniere con tanto di riferimenti alla normativa UE, avrebbe ricevuto dal militare i complimenti per la preparazione e un invito a continuare a battersi per i suoi diritti.

La testimonianza della docente

Dopo oltre tre quarti d’ora di attesa, sono stata convocata in maniera riservata in presidenza, alla presenza della dirigente, dei due vicepresidi e di un carabiniere.
Appena entrata ho chiesto il consenso alla registrazione della conversazione ma mi è stato negato.

Il carabiniere si è presentato e mi ha esposto il motivo per il quale era stato chiamato, dopo di che mi ha chiesto di mostrargli il green pass, io gli ho cortesemente risposto che mi dispiaceva ma lui non era autorità legittimata a farmi quella richiesta, così dopo aver citato il DL 111 e avermi ricordato che lui rappresentava lo Stato mi ha fatto di nuovo la richiesta.

Io seraficamente gli ho letto l’articolo 10 comma 3 del regolamento europeo 953/2021, che dice che solo la polizia aeroportuale e la polizia di frontiera hanno facoltà di richiedere l’esibizione del green pass, ricordandogli che è una norma superiore rispetto al DL italiano.

Il carabiniere ha preso i riferimenti di legge e, prima di andare a controllare, mi ha chiesto perché se tutti esibivano il green pass, io non volevo farlo. Al che gli ho risposto che la risposta ad una domanda del genere era troppo ampia perché ci potevano essere mille motivazioni di tipo ideologico e che ne avremmo potuto chiacchierare fuori dalla scuola in un altro momento, ma ho voluto far notare che, visto che ormai è sotto gli occhi di tutti che una persona vaccinata può essere infettiva quanto una persona non vaccinata, chiedere un tampone a chi non è vaccinato corrisponde a discriminare.

Inoltre gli ho fatto notare che nel momento di un eventuale tentativo di allontanamento da scuola, sarebbe stata interruzione di pubblico servizio si sarebbe leso il mio diritto/dovere di lavorare, in quanto io ero lì per svolgere il mio servizio. Quando il carabiniere è rientrato dopo la verifica delle norme e il confronto con i suoi superiori, il suo sguardo nei miei confronti era cambiato, i suoi occhi brillavano.

Mi ha detto che era tutto a posto, che io potevo continuare a svolgere il mio servizio anche nei giorni seguenti e che il problema andava risolto in ambito scolastico, rivolgendosi alla dirigente ha detto che subito dopo avrebbe approfondito questo discorso con lei. Quindi si è alzato in piedi e mi ha detto: “ci salutiamo con il pugno perché diversamente non possiamo, in bocca al lupo per tutto, mi raccomando continui a far valere i suoi diritti”. Non ho idea di cosa farà la dirigente adesso, ma qualunque sarà la strada che vorrà intraprendere, io so che la normativa, quella legittima, è dalla nostra parte.

Facciamo notare che tale testimonianza non contiene riferimenti alla scuola né alla località, tanto meno alla sedicente autrice del testo.

L’articolo 10 comma 3 del regolamento UE 953/2021: una cattiva lettura

Secondo il messaggio virale, la docente sarebbe riuscita ad avere ragione sul carabiniere intervenuto citando l’articolo 10 comma 3 del regolamento europeo 953/2021. Leggiamolo insieme dalla fonte ufficiale:

I dati personali inclusi nei certificati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, sono trattati dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione o di transito, o dagli operatori di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri tenuti, a norma del diritto nazionale, ad attuare determinate misure di sanità pubblica durante la pandemia di COVID-19, unicamente per verificare e comprovare lo stato di vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare. A tal fine, i dati personali sono limitati allo stretto necessario. I dati personali consultati a norma del presente paragrafo non sono conservati.

È chiaro che il comma 3 dell’articolo 10 si riferisce agli spostamenti dei cittadini tra gli Stati membri, argomento che del resto costituisce l’intero impianto del regolamento 953/2021 (qui una spiegazione tecnica dagli amici de La Legge Per Tutti, qui un fact checking dei colleghi di Facta). Per chi ha memoria, la traduzione italiana del regolamento 953/2021 era diventata un caso che avevamo riassunto in questo articolo.

Chi può controllare i green pass in Italia?

Le agenzie nazionali di stampa, tra cui Adnkronos, il 6 settembre ha riassunto in questo articolo tutte le disposizioni in termini di controllo del green pass in Italia:

pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.

– personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

– soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

– proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

– gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

Quanto riportato è presente nell’articolo 13 del DPCM del 17 giugno, consultabile sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora non fosse chiaro il significato di “pubblico ufficiale” questa guida di Studio Cataldi è oltremodo esaustiva. In breve, sono pubblici ufficiali sia gli uomini delle forze dell’ordine che i dirigenti scolastici, che gli insegnanti stessi.

Legge UE vs legge italiana

Nella testimonianza della docente, tuttavia, si indica la legge europea come “superiore al DL italiano”. Tecnicamente è vero, in quanto il principio della preferenza comunitaria favorisce il primato del diritto dell’Unione Europea sul diritto interno, anche se non in maniera assoluta né contrastante – appunto – tale diritto.

A smentire l’intera impalcatura narrativa della sedicente insegnante, tuttavia, è proprio il regolamento UE 953/2021, all’articolo 11 comma 1 che riportiamo di seguito.

Fatta salva la competenza degli Stati membri di imporre restrizioni per motivi di salute pubblica, qualora accettino certificati di vaccinazione, certificati di test che attestano un risultato negativo o certificati di guarigione, gli Stati membri si astengono dall’imporre ulteriori restrizioni alla libera circolazione, quali ulteriori test in relazione ai viaggi per l’infezione da L 211/18 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.6.2021 SARS-CoV-2 o la quarantena o l’autoisolamento in relazione ai viaggi, a meno che non siano necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute pubblica in risposta alla pandemia di COVID-19, anche tenendo conto delle prove scientifiche disponibili, compresi i dati epidemiologici pubblicati dall’ECDC sulla base della raccomandazione (UE) 2020/1475.

Pur sotto l’egida dell’Unione Europea, dunque, gli Stati Membri hanno facoltà di imporre restrizioni, dunque il governo Italiano non sta sovvertendo alcun regolamento europeo bensì, come l’attuale quadro storico dimostra, si sta attenendo legittimamente all’art. 11 comma 1 del regolamento 953/2021.

Conclusioni

  • La “testimonianza di una docente” non ha alcuna fonte, né alcun riferimento geografico e/o anagrafico;
  • L’art. 10 comma 3 del regolamento UE 953/2021 riserva il controllo del green pass a polizia di dogana e di frontiera solamente per gli spostamenti tra gli Stati membri;
  • In Italia hanno facoltà di controllare il green pass tutti i pubblici ufficiali, dunque anche le forze dell’ordine;
  • È vero che il regolamento UE è superiore al regolamento italiano, ma all’art. 11 del 953/2021 si delegano proprio i singoli Stati membri ad applicare restrizioni per tutelare la salute pubblica.

La “testimonianza di una docente” che circola su Telegram, oltre a non avere fonti, fa anche tanta disinformazione sul green pass.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

Ultimi Articoli