Troppa confusione sulla traduzione del regolamento Green Pass per chi sceglie di non vaccinarsi

di Bufale.net Team |

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Troppa confusione sulla traduzione del regolamento Green Pass per chi sceglie di non vaccinarsi Bufale.net

Ci segnalano i nostri contatti una serie di condivisioni per cui “nella traduzione del regolamento Green Pass manca la menzione di chi sceglie di non vaccinarsi”.

Nella traduzione Italiana sul regolamento Green Pass manca la menzione di chi sceglie di non vaccinarsi: tanto rumore per nulla

Cosa vera ma che, attenzione, non inficia di un atomo la libertà e la facoltà di scelta del singolo cittadino sul tema (fermo restante che evitare la vaccinazione durante una pandemia supera il concetto di rischio calcolato per diventare aperta temerarietà).

Nella traduzione sul regolamento Green Pass manca la menzione di chi sceglie di non vaccinarsi: tanto rumore per nulla

Effettivamente, nella traduzione inglese del testo, e molte altre, compare una espressa richiesta di evitare che il possesso, o non possesso del certificato vaccinale, possa fungere da precondizione per l’esercizio della libertà di movimento o introdurre obblighi di vaccinazione.

It is necessary to prevent direct or indirect discrimination against persons who are not vaccinated, for example because of medical reasons, because they are not part of the target group for which the COVID -19 vaccine is currently administered or allowed, such as children, or because they have not yet had the opportunity or chose not to be vaccinated. Therefore, possession of a vaccination certificate, or the possession of a vaccination certificate indicating a COVID-19 vaccine, should not be a pre-condition for the exercise of the right to free movement or for the use of cross-border passenger transport services such as airlines, trains, coaches or ferries or any other means of transport. In addition, this Regulation cannot be interpreted as establishing a right or obligation to be vaccinated.

Cosa che compare identica anche in lingua italiana

È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l’uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione o per l’utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.

L’unica differenza è nell’elenco, meramente esemplificativo e non tassativo, di casi in cui potrebbe essere possibile non essere vaccinati.

Riassumendo tutti coloro che non sono vaccinati potranno prendere treni, pullman, traghetti e mezzi di trasporto, al più, ricordiamo, eseguendo i controlli di sicurezza secondo le legislazioni locali, dato che il Green Pass non è una “carta che conferisce diritti” ma “la dimostrazione fisica di aver eseguito tamponi, di essere guarito dal COVID19, di essere vaccinato o di non essere infetto”.

A prescindere dal perché non sono vaccinati, l’elenco non è tassativo e ci sono tutta una serie di possibili ragioni che sia pur nella norma vanno considerate valide e accettate.

Ma nella traduzione Italiana non c’è, che si fa?

Anche se non c’è è esattamente come se ci fosse, né più né meno.

Il plurilinguismo e i difetti di traduzione sono stati previsti alle origini in una Europa multilinguistica, e pertanto

La Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati dispone che ai fini dell’interpretazione <qualora non siano d’ausilio altri strumenti di interpretazione consistenti nell’interpretazione letterale di buona fede e nel ricorso, a titolo suppletivo, ai lavori preparatori deve essere adottato il significato che, tenuto conto dell’oggetto e dello scopo del Trattato, concili meglio le varie versioni linguistiche … L’approccio seguito in ambito europeo non si discosta in maniera significativa da quello appena descritto> (L. MAZZARINI 2004: 1298). Nel caso si manifesti una divergenza, qualora sussista la necessità di pervenire ad una interpretazione uniforme delle varie versioni linguistiche di una norma, occorre pertanto <che la disposizione controversa sia intesa in funzione del sistema e delle finalità della normativa di cui essa fa parte> (L. MAZZARINI 2004: 1302).

La giurisprudenza costante della Corte di Giustizia chiamata a risolvere vertenze legate a divergenze linguistiche fa riferimento al principio di diritto condiviso secondo cui <la necessità di interpretare in modo uniforme il diritto europeo esclude che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione possa essere considerato isolatamente: esso deve invece essere interpretato alla luce dei testo redatti nelle altre lingue ufficiali> (M.E. COMBA 2010: 38).

Se la maggior parte dei linguaggi ha una certa frase, e negli altri manca, quella frase si intende come apposta su tutti i linguaggi.

Caso chiuso, miei giovani detective.

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