Il TAR dichiara che Open Arms può entrare in Italia

di Shadow Ranger |

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Il TAR dichiara che Open Arms può entrare in Italia Bufale.net

Il TAR dichiara che Open Arms può entrare in Italia è una di quelle notizie che amiamo definire inutilmente divisive.

Siamo sostanzialmente di fronte ad un tribunale che dichiara l’ovvio, o meglio qualcosa a regola dell’arte (o in questo caso a norma di legge), che devolve rapidamente in rissa virtuale. Se non in turpe occasione di litigio e partigianerie politiche.

Tempo fa siamo stati aspramente criticati per aver provocatoriamente definito il Diritto non meno esatto di una scienza esatta. Ma non rinneghiamo la nostra provocazione: tra tutte le scienze molli il diritto è senz’altro quella più rigorosa e prevedibile nei suoi risultati conoscendo l’ordinamento di riferimento.

Non a caso, avevamo non previsto, ma calcolato il riconoscimento della cittadinanza ai piccoli Rami ed Adam e la cessazione delle misure restrittive in danno di Carola Rackete col suo ritorno in Germania.


Adesso non ci sorprende la decisione del TAR Lazio.

La vicenda

La nave Open Arms si trova in mare da 13 giorni, con 147 migranti duramente provati dalla traversata, costretti in condizioni malagevoli, sferzati dagli elementi, ustionati dalla calura, dall’acqua salsa e dalla nafta.

Perché, ovviamente e prevenendo le obiezioni più turpi che ci vengono poste, durante una gita di piacere il personale di bordo può godere di docce frequenti e stanze climatizzate, e le stesse persone che provocatoriamente si chiedono ora se sia possibile patire così tanto sappiamo benissimo stanno vergando tali parole al sicuro della loro cameretta col climatizzatore sparato al massimo.

Un clima esplosivo, che comporta non solo prostrazione fisica, ma psicofisica, con persone piagate nel corpo e nello spirito costrette come in un turpe gioco gladiatorio per gli indinniati, i cattivisti da tastiera in servizio permanente a sgomitare e lottare per un posto all’ombra, per l’uso dei servizi igienici, impossibilitati ad avere notizie dalle persone più care.

Il Presidente del Consiglio Conte aveva chiesto infatti lo sbarco della nave.

Sulla base di elementi prevedibili e che ben conosciamo ed abbiamo appurato ai tempi del caso Rackete. E che comunque ricorderemo in questo testo, essendo necessario.

Il PdC Giuseppe Conte si è infatti spinto a scrivere una lettera al Ministero degli Interni per

Rispettare le norme di legge che impongono di assistere e tutelare i minori, come quelli ospitati sulla Open Arms: è questo, stando a quanto apprende l’AGI, il contenuto della lettera inviata questa mattina dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al ministro dell’Interno e, per conoscenza, ai ministri della Difesa e delle Infrastrutture e Trasporti, Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli. Conte nella lettera precisa che la tutela dei minori è stata la bussola che ha orientato l’agire del governo anche nei casi analoghi accaduti in passato.

Tutti questi elementi hanno spinto Open Arms ad affrontare, non aggirare, l’ostacolo del divieto di ingresso con gli strumenti consentiti dal diritto.

Il Capitano Carola Rackete aveva a suo tempo deciso di violare il divieto basandosi sulla scriminante espressa dello Stato di Necessità: Open Arms ha deciso invece di farsi mettere tale scriminante nero su bianco da un Tribunale.

Il TAR Lazio.

Che ha, ovviamente per chi conosce il diritto, ottemperato.

AGI ci fornisce una copia del comunicato con cui Open Arms annuncia l’accaduto

“A seguito del ricorso presentato dai nostri legali presso il Tar del Lazio in data 13 agosto 2019 – scrive Open Arms in una nota – nel quale facevamo presente la violazione delle norme di Diritto Internazionale del mare in materia di soccorso presenti all’interno del Decreto Sicurezza Bis, lo stesso oggi risponde riconoscendo la suddetta violazione nonché la situazione di eccezionale gravità ed urgenza dovuta alla permanenza protratta in mare dei naufraghi a bordo della nostra nave”.

La Ong sottolinea con soddisfazione “come, ancora una volta, dopo il Tribunale per i Minori, anche il Tar abbia ritenuto di dover intervenire per tutelare la vita e la dignità delle persone e abbia riconosciuto le ragioni della nostra azione in mare ribadendo la non violabilità delle Convenzioni Internazionali e del Diritto del Mare. Seguendo le indicazioni del Tar dunque, ci dirigiamo verso il porto sicuro più vicino in modo che i diritti delle 147 persone, da 13 giorni sul ponte della nostra nave, vengano garantiti”.

E da Fanpage apprendiamo la parte motiva del dispositivo: insomma, per i profani, le spiegazioni del perché un provvedimento è stato preso

Il Tar del Lazio ha deciso di accogliere il ricorso della Open Arms e di sospendere il divieto d’ingresso nelle acque italiane firmato da Salvini alla luce “della documentazione prodotta” sia in quanto alle condizioni mediche che a quelle psicologiche delle persone a bordo. Ma a portare i giudici a questa decisione è anche la “prospettata situazione di eccezionale gravità e urgenza” che porta a una giustificata “concessione della richiesta” che permette all’imbarcazione dell’Ong spagnola di entrare nelle acque italiane e “di prestare l’immediata assistenza alle persone soccorse maggiormente bisognose”.

Nella decisione del Tar si legge ancora: “Il ricorso in esame non appare del tutto sfornito di fondamento giuridico in relazione al dedotto vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti e di violazione delle norme di diritto internazionale del mare in materia di soccorso”. Un passaggio importante che sembra sottolineare come le norme del decreto sicurezza bis vadano a scontrarsi con i trattati e le leggi internazionali e per questo siano illegittime. “La stessa amministrazione intimata (ovvero il ministero dell’Interno) riconosce, nelle premesse del provvedimento impugnato, che il natante soccorso da Open Arms in area SAR libica – quanto meno per l’ingente numero di persone a bordo – era in “distress”, cioè in situazione di evidente difficoltà. Per cui appare, altresì, contraddittoria la conseguente valutazione effettuata nel medesimo provvedimento, dell’esistenza, nella specie, della peculiare ipotesi di passaggio non inoffensivo”, conclude la decisione del Tar.

Decisione che la pagina Avvocati ha riportato in integrale.

Naturalmente, Salvini non intende arretrare di un millimetro, annunciando di voler pronunciare appello e nel frattempo redigere un nuovo provvedimento di divieto basato su “circostanze sopravvenute”, ovvero dichiarando che “è pronto a firmare un nuovo provvedimento di divieto ingresso nelle acque territoriali italiane: la motivazione è che ai fatti citati nel provvedimento sub judice se ne sono aggiunti altri. Per giorni, Open Arms si è infatti trattenuta in acque Sar libiche e maltesi, ha anticipato altre operazioni di soccorso e ha fatto sistematica raccolta di persone con l’obiettivo politico di portarle in Italia”. Indicando, inoltre, una questione a suo dire politica (“Staremo attenti nei prossimi giorni perché non si crei a Roma un’alleanza innaturale, una coppia contro natura tra Pd e 5 Stelle, tra Renzi e Grillo per riaprire i porti italiani”).

Allora i giudici fanno legge? Non siamo mica in America!

Vi dirà qualcuno, sbagliando.

Vi abbiamo più volte spiegato come è pur vero che nei paesi di Common Law esiste il principio del precedente vincolante e nei paesi di Civil Law questo non corrisponde al vero.

Ma vi abbiamo anche detto che in Italia e nei paesi di Civil Law il precedente non è usato in quanto giudiridicamente vincolante, ma in quanto ogni giurista di buon senso non può che riconoscere che tra il perito parere di un Tribunale, composto da giudici maestri nell’arte giuridica che hanno studiato la stessa per anni ed il parere di Goccediluna05, ragazzino/a un pochitto pazzerello laureato all’Università della Vita con specializzazione in “Prendere a calci i Perzone Farzi” che commenta importanti decisioni sociopolitiche dall’alto dei suoi 200 contatti su Facebook e personali passioni politiche, il primo ha indubbiamente preminenza sul secondo.

Le sentenze (come ogni altro provvedimento di natura giudiziaria: in questo caso, un decreto), rettamente motivate, saranno studiate e commentate. Il parere virtuale di Goccediluna05 su Facebook oggetto di rampogna, critica e amara derisione.

E sappiamo entrambi che il valore performativo di una enunciazione giuridica, sia essa una legge, un decreto o un provvedimento, dipende dal sistema in cui essa è calata.

Ai tempi del caso Rackete, precedentemente linkato e che speriamo abbiate ripassato, riportammo infatti il parere di personalità importanti nel diritto e nella navigazione come il Comandante De Falco e la Professoressa De Vittor.

Lo stato di necessità, presente in diversi ordinamenti tra cui il nostro (e quindi noto anche ad un cittadino tedesco di media istruzione) all’art 54 del codice penale dichiara che

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo

Il provvedimento lo mette nero su bianco: non era solo una metafora di De Falco. Di fatto una nave nella situazione in cui era stata posta il Capitano Rackete è nella medesima situazione di una Autoambulanza, o una vettura privata con un ferito a bordo, costretta a violare il codice della strada per evitare la morte o la grave infermità permanente del ferito al suo interno.

Mutatis mutandis, de te fabula narratur diceva Fedro.

Cambiando i dettagli non essenziali, questa storia parla di te e di nessun altro, potremmo tradurre.

Anche ammettendo che il provvedimento di diniego di sbarco derivi dal Decreto Sicurezza Bis, in nessun modo possiamo avere una legge ordinaria interpretata in un modo da cancellare l’efficacia delle altre norme consentite nel sistema di riferimento, se non addirittura di cancellare l’efficacia di norme di rango Costituzionale come i Trattati e le norme sovranazionali.

Abbiamo più volte spiegato come l’Italia fa parte di una lunga serie di Trattati Internazionali che comportano una serie di obblighi relativi alle operazioni di soccorso in mare.

Vi chiediamo ora di riprendere in mano quell’articolo, e capire come la bandiera della nave coinvolta nel salvataggio sia irrilevante rispetto al concetto di porto vicino più sicuro (cfr. Trattato di Dublino) e che il concetto di Porto Sicuro non è definito da un singolo stato, ma dal complesso di determinazioni della comunità internazionale tutta.

Complesso di determinazioni che esclude categoricamente la Libia in quanto non sicura, Tunisi in quanto non munito di idonei trattati, e il resto dei porti di Europa in quanto ben più distanti che Lampedusa.

Abbiamo appurato non recentemente, ma in passato, ai tempi dello sbarco in Italia delle navi di profughi albanesi e della tragedia della Kater i Rades che

Esiste un’obbligazione di ogni Stato a limitare le azioni a difesa dei propri confini entro i limiti necessari ad evitare un danno sproporzionato rispetto al rischio di intrusione (Extraterritorial Immigration Control: Legal Challenges, E. Cannizzaro, pag. 294)

La decisione con cui il TAR dichiara che Open Arms può entrare in Italia ovviamente non può che prendere atto di tutti questi elementi.

Come non potremo che aspettare, e rendervi conto, dei risultati dell’appello e del nuovo provvedimento.

Ricordandovi che il Tribunale Amministrativo ha solo due gradi di giudizio: arrivati al Consiglio di Stato, non vi sono altre forme di gravame.

 

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