NOTIZIA VERA La sentenza: insultare gli insegnanti è oltraggio a pubblico ufficiale

di Fabio L. |

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NOTIZIA VERA La sentenza: insultare gli insegnanti è oltraggio a pubblico ufficiale Bufale.net

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Ci segnalano questa notizia  pubblicata sul sito CorriereUniv.it il 3 Aprile 2014:

Insultare gli insegnanti? E’ un vero e proprio oltraggio ad un pubblico ufficiale. E’ questa la sentenza emessa dalla quinta sezione penale della Cassazione, che ha riaperto il processo a carico di una mamma toscana, accusata di ingiuria ai danni di una docente di scuola media, insegnante di sua figlia.

In un primo momento il giudice di pace di Cecina aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti della mamma, ma il procuratore generale di Firenze ha presentato ricorso in Cassazione, spostando la questione dall’ingiuria all’oltraggio a pubblico ufficiale, e dunque spostando la competenza dal giudice di pace al tribunale.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso, annullando la decisione del giudice di pace. Gli atti, poi, sono stati trasmessi alla Procura di Livorno: “Sussistono tutti gli elementi”, si legge in una sentenza depositata oggi, del reato “di oltraggio a pubblico ufficiale”, caratterizzato dalla “offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale” che “deve avvenire alla presenza di più persone”, “essere realizzata in luogo pubblico o aperto al pubblico” e “avvenire in un momento nel quale il pubblico ufficiale compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni”.

Il reato di oltraggio, abrogato nel 2005, è stato reinserito nell’ordinamento nel 2009: oggi a qualificare il reato non è la “mera lesione in sè dell’onore e della reputazione del pubblico ufficiale”, quanto, come spiega la Cassazione, “la conoscenza di tale violazione da parte di un contesto soggettivo allargato a più persone presenti al momento dell’azione, da compiersi in un ambito spaziale specificato come luogo pubblico o aperto al pubblico e in contestualità con il compimento dell’atto dell’ufficio ed a causa o nell’esercizio della funzione pubblica”.

Il legislatore “incrimina – si continua a leggere nella sentenza – comportamenti ritenuti pregiudizievoli del bene protetto a condizione della diffusione della percezione dell’offesa, del collegamento temporale e finalistico con l’esercizio della potestà pubblica e della possibile interferenza perturbatrice col suo espletamento”. Nel caso in esame, concludono i giudici, “tali elementi sussistevano” poiché “le ingiurie furono pronunciate nei locali scolastici in modo tale da essere percepite da più persone”; inoltre “l’insegnante di scuola media è pubblico ufficiale” e “l’esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi”. Insomma, prima di prendersela con gli insegnanti e difendere sempre e solo i propri figli, magari sarà meglio pensarci due volte.

Andiamo per ordine.

Come citato dal sito laleggepertutti.it, la Suprema Corte di Cassazione, attraverso una sentenza del 3 aprile 2014, aveva specificato che all’interno dell’ambiente scolastico, le offese ad un insegnante sono identificabili come oltraggio a pubblico ufficiale:

  1. l’offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di più persone;
  2. deve essere realizzata in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  3. deve avvenire in un momento, nel quale il pubblico ufficiale compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni.

Se le offese vengono rivolte al di fuori della scuola, si può figurare solo il reato di ingiuria:

Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

 La pena prevista come oltraggio a pubblico ufficiale, varia da 3 a 10 anni di reclusione. In conclusione, è possibile confermarla come notizia vera.

AGGIORNAMENTO: Come segnalato dagli attenti lettori, l’articolo 594 del codice penale (riguardante il reato di ingiuria), è stato abrogato dal decreto legislativo del 15 gennaio 2016 n.7, nel quale è possibile leggere che la pena pecuniaria attuale, varia genericamente da € 100 a € 12.000

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