Si può davvero evitare il licenziamento anche se ripresi dalle telecamere durante un furto? Facciamo ordine
Ci segnalano i nostri contatti un contenuto secondo cui si “evitare il licenziamento anche se ripresi dalle telecamere durante un furto”.
Si tratta in realtà precisiamo immediatamente di una ipotesi così residuale da essere di fatto degna di essere precisata.
Si può davvero evitare il licenziamento anche se ripresi dalle telecamere durante un furto? Facciamo ordine
Il caso di specie è la sentenza n. 30822 del 24 novembre 2025 della Corte di Cassazione. La stessa riguarda un Croupier “beccato” nell’ormai lontano 2017 ad appropriarsi di due banconote da 100 euro ottenute nel cambio da valuta a fiches di gioco.

Si può davvero evitare il licenziamento anche se ripresi dalle telecamere durante un furto? Facciamo ordine
La prova erano le telecamere puntate sul tavolo di gioco, apparentemente non rientranti nell’autorizzazione richiesta all’Ispettorato del Lavoro, di talché “la finalità delle riprese era volta essenzialmente a consentire la pronta ed efficace risoluzione delle contestazioni di gioco ed a tutelare il patrimonio del Casinò a fronte di possibili illeciti di soggetti terzi laddove il controllo dei lavoratori era demandato a visite ispettive o ad altre figure professionali presenti all’interno del luogo di lavoro” ed esse non potevano né essere considerate strumenti di lavoro, né controlli difensivi.
Non si trattava di indagini seguite da un sospetto, ma da prove acquisite ancora prima del possesso: si tratta di una questione di bilanciamento tra i diversi valori in corso in cui l’inutilizzabilità delle prove non derivava quindi dalla sola autorizzazione amministrativa, ma dal suo “espresso recepimento operato dalle parti in sede di contratto collettivo”.
Come precisato dalla perita analisi degli addetti ai lavori, tale previsione contrattuale si configura come una “clausola di maggior favore per il lavoratore”, espressione della libera autonomia privata collettiva e, come tale, pienamente valida ed efficace.
In conclusione, si tratta di qualcosa che è accaduto? Sì.
Possiamo trarne un principio generale, un “tana libera tutti”? No, ed anche se potessimo, ricordiamo che non siamo in un paese di Common Law, non esiste un “precedente vincolante” ed ogni storia fa un caso a sé, e l’unicità del caso di specie lo rende difficilmente ascrivibile ad una decisione finale e applicabile a tutti i casi.
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