PRECISAZIONI Giudice libera libico accoltellatore – bufale.net

di Shadow Ranger |

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Ci è stata segnalata la seguente notizia, relativa ad una “sentenza choc” che avrebbe stabilito la liberazione di un imputato, di nazionalità libica, imputato per spaccio di droga e lesioni personali, avendo accoltellato degli agenti di polizia.
La notizia è in realtà corretta, un calco dall’originale fonte di provenienza, ma il titolo non corrisponde con le conclusioni, laddove apprendiamo che

All’udienza il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo la liberazione dell’imputato e imponendogli il divieto di dimora a Padova.

Senza censure è l’operato del giudice naturale, e non si tratta di alcuna “sentenza choc”. Vi è infatti una enorme differenza tra il rito cautelare e la condanna.
Ricordiamo che nella nostra Carta Costituzionale è previsto che nessuno possa essere condannato se non in forza di sentenza passata in giudicato, e che in base all’articolo 275 del codice penale:

3. La custodia cautelare in carcere (285) può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

Il concetto delle misure cautelari non è infatti “anticipare la condanna”, ma tenere l’imputato in uno stato tale da poter indagare sulle sue azioni e, raccolti i dati necessari, passare al “vero” giudizio dove la sua colpevolezza o innocenza sarà accertata. Inoltre, si dovrà inertizzare il rischio di fuga, di inquinamento prove e di reiterazione del reato.
E ciò è vero per ogni reato. E vi è una severa gradazione, proprio perché al momento l’imputato è, a tutti gli effetti, un imputato e non un reo. Ovvero una persona che sarà presto sottoposta ad indagini per accertare le colpe da lui commesse (diventando da imputato indagato), e non già un colpevole (cosa che diventerà, costituzionalmente parlando, dopo sentenza passata in giudicato).
Evidentemente il giudice di riferimento ha deciso che la convalida del fermo ed il divieto di dimora siano state idonee ad ottemperare ai requsiti dianzi elencati: tagliato fuori dal suo “ambiente criminale” l’indagato difficilmente potrà reiterare le azioni compiute, non ha possibilità di alterare le prove ed ha minime possibilità di sottrarsi all’ormai imminente giudizio.
Non riteniamo pertanto si ponga il problema, né riteniamo vi siano censure nell’operato della magistratura.

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