“Il Comune di Forlì sanziona i senzatetto e sequestra l’elemosina ai mendicanti”, cosa dice l’ordinanza

di Luca Mastinu |

bufala sindaco di lonigo
“Il Comune di Forlì sanziona i senzatetto e sequestra l’elemosina ai mendicanti”, cosa dice l’ordinanza Bufale.net

Secondo un post pubblicato su Facebook una nuova ordinanza emessa dal sindaco di Forlì disporrebbe sanzioni ai senzatetto e sequestrerebbe l’elemosina ai mendicanti. I toni sono molto accesi e in forte polemica con la Giunta, colpevole di adottare misure troppo rigide e lontane da ogni spirito cristiano nei confronti degli ultimi.

Il post che crea la polemica

Di seguito il testo del post:

Gianluca Zattini sindaco di Forlì e la sua giunta leghista hanno emanato alla faccia della cristianità sempre professata questa ordinanza:

sequestrare le elemosine ai mendicanti
PORTAR VIA LE ELEMOSINA..
PORTAR VIA QUEL POCO A CHI NON HA NIENTE..

sanzioni pecuniarie contro i senzatetto.. (l’allontanamento non era sufficiente?)

Allontanamento con conseguente ghettizzazione delle attività ritenute generatrici di degrado al di fuori del centro storico

Mi chiedo come una persona che si professa tanto cristiana, da finanziare con soldi pubblici l’illuminazione delle chiese come il
sindaco di Forli possa fare una cosa del genere.
Mi chiedo come dopo tali scelte ci si possa professare cristiani e andare in chiesa a battersi la mano sul petto “mea culpa.. mea culpa .. mea grandissima culpa”..
Eppure sono sicuro che ci andrà.. come sono sicuro che lo farà orgoglioso e privo di Vergogna.

Il testo dell’ordinanza

Accattonaggio e senzatetto

L’ordinanza cui il post fa riferimento è stata pubblicata il 18 settembre 2020 sotto il titolo Regolamento di Polizia Urbana e di civile convivenza. Troviamo il testo completo in questo documento. La Giunta ha disposto il sequestro dell’elemosina ai mendicanti? Non esattamente, vediamo insieme la voce che ci interessa.

Il titolo III recita Disciplina dell’utilizzo degli spazi e dei luoghi pubblici o di uso pubblico. All’articolo 30 leggiamo: Divieto di bivacco ed accattonaggio molesto. Elenchiamo i punti che ci interessano:

1. Ai fini della salvaguardia della qualità della vita, del decoro, della pubblica decenza e della sicurezza urbana è vietato:
a) occupare, impedendone o diminuendone la pubblica fruizione, spazi pubblici o a fruizione collettiva sia in forma individuale che in forma di bivacco. In particolare è vietato sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, nei giardini, sui marciapiedi, sotto i portici, in prossimità dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti e in altri luoghi pubblici recando intralcio o disturbo alla pubblica circolazione;

Quando si parla di “occupazione in forma individuale del suolo pubblico” ci si riferisce ai senzatetto? Non è specificato, anche se viene facile pensarlo. Piuttosto nel punto successivo si fa riferimento a camperroulotte e autoveicoli in generale. Torneremo sull’argomento dei senzatetto nel paragrafo successivo. Continuando:

f) sulla carreggiata stradale e sulle aree pubbliche, anche destinate alla circolazione e alla sosta libera dei veicoli, offrire servizi di ausilio al parcheggio, custodia abusiva dei veicoli, lavavetri, distribuzione pubblicitaria ed ogni altra attività non preventivamente autorizzata.
2. Su tutto il territorio comunale non sono consentiti l’accattonaggio e la richiesta di elemosina esercitati in maniera molesta.

Ora veniamo alle sanzioni:

3. Salvo che il fatto non sia altrimenti punito, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 450,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione o che ne sono il frutto o il profitto.

Ricapitoliamo: è vietato e punito l’accattonaggio molesto. Per intenderci: chi adotta delle insistenze e opera vessazioni nei confronti delle persone commette un illecito, dunque viene punito. Per “punito”, come emerge dal punto 3 appena citato, non si intende per forza di cose “sanzionato” con una multa. Il punto 3 inizia, infatti, con “salvo che il fatto non sia altrimenti punito”, dunque la sanzione amministrativa pecuniaria potrebbe essere un intervento, ma non l’unica opzione. Sull’argomento troviamo un approfondimento su Diritto.it a questo indirizzo. Diritto.it riporta tutti i riferimenti di legge sulle modalità di accattonaggio molesto.

Cosa dice la legge italiana sullo stazionamento dei senzatetto

Nell’ordinanza che prendiamo in analisi leggiamo che il Comune di Forlì vieta l’occupazione “anche in forma individuale” del suolo pubblico, e il dubbio si ripresenta: si fa riferimento ai senzatetto? Nell’ordinanza non sono menzionati.

Su questo argomento ci viene incontro il sito La legge per tutti che in questo articolo del 2017 fa il punto della legge italiana in termini di interventi sui senzatetto che occupano il suo pubblico. Brevemente, per la Cassazione è legale vivere per strada. Eventuali ordinanze emanate dai Comuni sono da considerarsi illecite in quanto i sindaci non hanno il potere di decidere su tale fenomeno. Uno dei casi simbolo era avvenuto a Palermo, come ricordava La Stampa nel 2017. Per non dilungarci troppo vi consigliamo di leggere l’articolo a questo indirizzo.

Tornando a Forlì: la voce 1a dell’articolo 3 vieta ai senzatetto di stazionare nei luoghi pubblici? Il sindaco ha commesso un illecito con l’ordinanza? Ripetiamo che nel documento non vengono menzionati i senzatetto, dunque non possiamo darlo per scontato. Esistono, per esempio, persone che sono solite sostare sul luogo pubblico pur avendo una residenza, magari per una sosta prolungata durante un viaggio o per tanti altri motivi.

Conclusioni

La risposta del sindaco

Il sindaco Gian Luca Zattini ha risposto alle polemiche in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale il 19 settembre. Secondo le sue dichiarazioni, ad alimentare la polemica sarebbero state le fazioni di sinistra. Leggiamo:

La lettura distorta del nuovo regolamento da parte della sinistra cittadina l’ha portata […] ad affermare che attraverso la sua applicazione l’Amministrazione di Forlì sarebbe intenzionata a colpire i più deboli e vessare gli indigenti.
Mi preme evidenziare il contrario. L’assistenza e il recupero di famiglie e persone in difficoltà sono insite nella natura di questa Giunta che riconosce con fierezza i valori preziosi della carità, della sussidiarietà e della solidarietà reciproca. La professionalità e la devozione dei nostri servizi sociali ne sono la riprova. La qualità e la continuità delle politiche di assistenza hanno tracciato, e continueranno a farlo, la storia di questo Comune che è prima di tutto al servizio di chi soffre e vive nell’ombra.
[…]
A loro stesso interesse, aggiungo che dopo più di 50 anni questa Giunta, con molta umiltà, ha messo mano a un regolamento ingessato e obsoleto, cercando di cogliere e tradurre l’interesse collettivo. Se nella sua applicazione dovessero emergere incongruenze o distorsioni, non esiteremo a modificarlo e migliorarlo.

Perché “precisazioni”?

Parliamo di “precisazioni” perché un’ordinanza sulla convivenza civile esiste ed è consultabile sul sito del Comune di Forlì. Non è precisato, tuttavia, se il divieto di stazionamento nei luoghi pubblici sia riservato ai senzatetto e soprattutto non è esatta l’attribuzione di sanzioni a chi chiede l’elemosina: si applica, piuttosto, una pena pecuniaria (ma non in tutti i casi) a coloro che manifestano atteggiamenti insistenti e vessatori nei confronti dei cittadini, e la sanzione è prevista dalla legge italiana, non interessa solamente il Comune di Forlì.

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