GUIDA UTILE Canone Rai non dovuto? Ecco come ottenere il rimborso – bufale.net

di Shadow Ranger |

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GUIDA UTILE Canone Rai non dovuto? Ecco come ottenere il rimborso – bufale.net Bufale.net

guidaraiCi segnalano i nostri contatti il seguente articolo, targato Altroconsumo.

Sostanzialmente il lungo articolo è suddiviso in due parti: una serie di consigli utili per chi ritiene di avere i requisiti necessari ad essere esentato dal pagamento del canone RAI ed il rimando ad una petizione per chiederne l’abolizione.

Nessun problema in ordine alla prima ed alla seconda parte: i consigli riportati nella prima parte, che di seguito brevemente riporteremo sono corretti, la petizione riportata a metà articolo, come tutte le petizioni online, non ha valore giuridico alcuno.

Al massimo, potrebbe avere valore di moral suasion, un modo per “contare empiricamente” le persone contrarie a qualcosa e riunirle in una o più iniziative, valutando se per un ente valga la pena impegnarsi in qualcosa o meno. Del resto, non esiste modo per contare in modo giuridicamente rilevante delle firme “virtuali” raccolte con la semplice indicazione di un nome o una mail.

Tornando ai consigli riportati, questi sono gli stessi che, come indicato in altri nostri articoli, sono reperibili scartabellando sul sito istituzionale della RAI dedicato al Canone e nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate, dalla quale, peraltro, è già da ora possibile scaricare tutti i modelli che vi servono.

Mettiamo il caso che abbiate pagato il Canone ma vi siate in seguito avveduti di ricadere in uno dei casi di esenzione elencati (non avete una televisione nell’abitazione dove è attivata la vostra utenza telefonica, siete ultrasettantacinquenni, eccetera…), in questo caso, correttamente riporta Altroconsumo

Se nella bolletta dell’energia elettrica ti è stato addebitato il canone RAI ma non devi pagarlo perché, ad esempio, è già stato addebitato anche sulla bolletta di un altro componente del tuo nucleo familiare, puoi presentare istanza di rimborso scaricando il modulo direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate (con tanto di istruzioni). Una volta scaricato e compilato puoi inviarlo a mezzo posta, assieme alla copia di un documento di identità, tramite raccomandata all’indirizzo: Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. L’istanza si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

In alternativa puoi presentare la dichiarazione anche online, in due modalità:

  • tramite un’applicazione web disponbile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente o dall’erede;
  • oppure tramite un intermediario abilitato (CAF, commercialisti, consulenti del lavoro…).

Fa fede la data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica. L’istanza in via telematica potrà essere presentata dal 15/9/2016.

L’Agenzia delle Entrate effettuerà le verifiche sulle istanze di rimborso e i rimborsi saranno effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima bolletta utile o con altre modalità, entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle imprese elettriche, delle informazioni per il rimborso da parte dell’Agenzia delle entrate. Se il rimborso da parte delle imprese elettriche non va a buon fine, sarà effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Stesse modalità inoltre vanno usate per la presentazione della richiesta di esonero.

Parimenti ricorda l’autorevole associazione di consumatori come l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a chiarificare cosa consta di apparecchio atto a ricevere trasmissioni televisive: un Televisore, o un sintonizzatore televisivo connesso ad un monitor o un PC, ma non un monitor, un PC o uno smartphone di per sé.

Sostanzialmente, se ha il buchino dell’antenna, allora paga il canone, ovvero, per servirsi del linguaggio tecnico della nota MISE 9668/16:

Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno.
Per sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV.
Non costituiscono quindi apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.

In tutti questi casi potrete avvalervi della richiesta di esonero e/o rimborso.

Vi consigliamo sempre di avvalervi, in caso di dubbio, dell’aiuto prezioso di associazioni di categoria, come la citata Altroconsumo, patronati e commercialisti, aggiungendo l’esistenza di un nuovo servizio RAI, ovvero il servizio Pronto, la RAI che consente agli abbonati di fissare con facilità un appuntamento telefonico per essere guidati ed istruiti su ogni problematica relativa al canone.

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