“Ecco qui una sentenza della Corte Europea contro le mascherine”… ma manca la sentenza

di Bufale.net Team |

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“Ecco qui una sentenza della Corte Europea contro le mascherine”… ma manca la sentenza Bufale.net

Ci segnalano i nostri contatti un’immagine chiamata “Ecco qui una sentenza della Corte Europea contro le mascherine”.

Quante volte dobbiamo dirvi che un foglio di carta o un JPG con due loghi copincollati e una marca da bollo fotocopiata non rappresentano “una sentenza” o altra fonte ufficiale?

"Ecco qui una sentenza della Corte Europea contro le mascherine"... ma manca la sentenza

“Ecco qui una sentenza della Corte Europea contro le mascherine”… ma manca la sentenza

Noterete subito una cosa: in questa immagine manca una sentenza.

Non troverete nessuna traccia di alcuna sentenza. E sebbene ci siano un “sigillo di stato” posticcio ed un logo della CEDU, ovviamente quel testo non proviene dalla CEDU.

E del resto ancora dovete spiegarci perché una presunta sentenza della CEDU oltre al logo della CEDU dovrebbe riportare una marca da bollo Italiana (che non è presente neppure sulle sentenze Italiane) e i loghi della Repubblica Italiana…

Piuttosto è una replica di infiniti altri testi diffusi a mezzo catena di S. Antonio, come quella affrontata in “Nessuno può obbligare all’uso della mascherina – ancora bufale sulle mascherine“.

Da dove imparammo che:

Essendo la mascherina un presidio medico chirurgico non la si può imporre pena la violazione dell’ art 32 della Costituzione e della Convenzione di Oviedo sottoscritta dall’Italia – falso

Sapete cos’è altro un presidio chirurgico o un trattamento sanitario?

I vaccini.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

Ricordate quella parte dell’articolo 32 Cost e della Convenzione di Oviedo che nessun antivaccinista legge mai?

Strana la vita: ora non la leggono neppure i Novaxx

In base alla legge antiterrorismo ed all’art. 85 TUPS é vietato circolare travisati ovvero con il volto non identificabile – Falso

Eh no… di questo ne abbiamo già parlato ai tempi in cui orde di bravi cittadini esibivano con belluina brutalità il loro presunto diritto a togliere il velo alle donne islamiche incontrate nella via.

A parte che il TUPS non esiste, il TULPS prevede anche esso una clausola di uscita

tranne nelle epoche e con l’osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall’autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto

E l’articolo 5 della legge 152/75 (la legge “Reale”, nata nel periodo delle contestazioni e del terrorismo) sanziona

qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo

Eh beh, miei piccoli condivisori di contenuti virali da tastiera, siamo in una di Pandemia diffusa di una malattia elevatamente contagiosa per la quale non esistono ancora terapie efficaci e vaccini.

Quale altro giustificato motivo volete?

Infatti già dicemmo che il velo islamico, nonché quello delle suore, sono un giustificato motivo. Figurarsi il rischio concreto di beccarsi malattie a random.

Queste due leggi, di fatto, superano i DPCM i quali sono privi di “forza di legge”

Come dicemmo in passato, relativamente ad una precedente catena di S. Antonio di cui questa è l’edizione estesa:

Il DPCM 22 Marzo 2020 rientra nella Decretazione di Urgenza, ed era un atto amministrativo di secondo livello che, per dirla in parole semplici incarna e dà una forma attuabile e precisa alla declaratoria dello stato di emergenza e norme successive, secondo i poteri e i limiti indicati dalla Legge 400/88.

Che non abbiamo inventato noi: accidenti, è citata nel preambolo del DPCM che non avete letto.

Che quindi aveva efficacia cogente e vigente: più che sufficiente ad indicare e imporre le misure necessarie per uscire da questo empasse.

Ma, attualmente è stato superato dall’uso dei Decreti Legge.

Chi impone l’uso della mascherina commette diversi reati

I reati ascritti semplicemente non sono applicabili. E fanno parte di un elenco che in altre versioni della bufala era più nutrito e comprendeva:

– Istigazione Art. 414 del cpp,
– Concorso di Reato”, vanno dal:
*Procurato Allarme Art.658 cpp.
*Truffa Aggravata Art. 640 cpp.
*Abuso di Autorità Art. 608 cpp.
*Violenza Privata Art. 610 cpp.
*Ed eventuali reati che si potranno in seguito ravvisare.

Chi diffoende questa bufala ha un vantaggio rispetto a chi la condivide.

Resterà comodamente a casa mentre i condivisori, usati come carne da cannone, saranno spinti ad attaccare briga con agenti in servizio per futili motivi, pagandone le conseguenze legali di rito, dalla resistenza a pubblico ufficiale all’inosservanza del provvedimento di pubblica autorità in poi.

E siamo sicuri che tutti gli “amici” che gli hanno passato la catena incitandoli alla “disobbedienza civile”, nel momento del bisogno, vi lasceranno soli con le conseguenze delle vostre azioni. Come sempre avviene in questi casi.

Con in mano un qualcosa che non è una sentenza della CEDU. Non ci somiglia neppure di striscio.

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