BUFALA La legge Amato e le pensioni agli extracomunitari – Bufale.net

di Shadow Ranger |

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Vi abbiamo più volte parlato del concetto di bufala “riciclata”: una astuta combinazione di marketing e sfruttamento della corta memoria del condivisore frenetico per svecchiare una vecchia bufala dandole una nuovissima veste.
In questo caso, citando una fortunata gag televisiva di qualche anno fa, il riciclo è “multimediale”: la bufala riclata viene riproposta coinvolgendo due dei cinque sensi del lettore (vista e udito). Sfruttando un inconsapevole e sorpreso lettore la vecchia bufala della legge Amato, di cui ci siamo già occupati in passato qui, nel lontano 2014, diventa una sorta di lezione multimediale in cui una voce narrante, e quindi riconosciuta come “affine al lettore” snocciola il testo esatto di cui abbiamo già diffuso, commentandolo con malcelati sorpresa e fastidio.
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Troverete il video qui e l’appello letto qui:

Scoprendo, come abbiamo già detto e ribadiamo con espresso rimando alla situazione (di certo non mutata) del 2014, che ciò è del tutto falso.
Analizziamo assieme, ancora una volta, la macro col supporto di una sinossi della Legge Finanziaria 2001, relativamente ai capi relativi al caso di specie, disponibile liberamente sul sito dell’INPS
Innanzitutto non si parla di pensione, ma di assegno sociale.
Non si parla neppure di “carta di soggiorno”, dato che chi ha fornito il gioviale lettore improvvisato di un tablet connesso direttamente alla bufala ha omesso di informare lo stesso che la Carta di Soggiorno è stata negli anni sostituita dal Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Permesso di Soggiorno che, comunque (fonte: Polizia di Stato) postula per il suo ottenimento una serie di requisiti ampiamente difformi con la macro letta dal narratore/lettore, ovvero:

Questo tipo di permesso di soggiorno è a tempo indeterminato e può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni.: la pregressa permanenza quinquennale in Italia è, infatti, un requisito indispensabile per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Deve essere inoltre dimostrata la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e che il cittadino straniero non sia pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Non si parla quindi di “immigrati mai stati in Italia che non hanno mai contribuito allo Stato Italiano“, ma si tratta di immigrati che, dopo:

  1. una permanenza almeno quinquennale
  2. un reddito minimo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale che poi, eventualmente percepirebbero se dopo fossero diventati incolpevolmente indigenti
  3. aver dimostrato di essere non solo risorse produttive per il paee, ma non nocive per l’ordine pubblico e la sicurezza dello stesso

Ed anche così, la Finanziaria 2001 precisa un ulteriore lasso di tempo tra i requisiti, che ricordiamo essere:

  • 65 anni e 3 mesi di età;
  • stato di bisogno economico;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
  • residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.

Passeranno dunque almeno quindici anni prima che un cittadino extracomunitario, solo se nel frattempo invecchiato oltre i 65 anni e tre mesi di età e divenuto indigente possa godere di provvidenze che, avendo dovuto mantenere un reddito pari o superiore all’ammontare dello stesso, o comunque in grado da renderlo del tutto autosufficiente quantomeno per ottenere e mantenere il Permesso di Soggiorno comunitario, si è ampiamente guadagnato.
Ed anche così, il guadagno non è certo funzione della provvidenza.
Un assegno sociale si distingue infatti da una pensione per sua natura: come abbiamo già esaminato parlando della natura indipendente dalla cittadinanza per le provvidenze indifferibili ed urgenti per il disabile grave (cieco, nel caso di specie – caso diverso, comprendiamo, ma utile per trarre cifra di riflessione), la natura di un assegno sociale non è la restituzione, ma la consapevolezza che, in ottemperanza al combinato disposto della Costituzione della Carta dei Diritti dell’Uomo, il diritto ad un’esistenza dignitosa non può essere condizionato da ragioni contingenti come razza, etnia, cittadinanza o colore della pelle.
Lo Stato, accolto un cittadino anche straniero sul suo solo, preso atto che, a differenza di quanto espresso dalla macro, ha in esso agito e contribuito ed ora, per sua colpa, versa in condizioni che lo condannerebbero se non a morte certa ad un’esistenza disagevole e precaria, gli presta il minimo soccorso necessario a vivere da essere umano.
Emolumento temporaneo e limitato nel tempo: 13 mensilità. Contando la “tredicesima” un anno per rimettersi economicamente in sesto. Nulla più.
Soccorso che i cittadini italiani è falso asserire “si sognano”: anche essi lo ricevono, alle medesime condizioni e senza la spada di Damocle della perdita del requisito per il Permesso di Soggiorno.
Riteniamo pertanto sia nostro dovere, citando in modo serio e veritiero la macro, “sbufalare” la macro, rassicurando il lettore che, ieri come oggi, il suo contenuto è inveritiero e non andrebbe condiviso, in alcuna forma.

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