BUFALA e PRECISAZIONI Cambio operatore telefonico, tornano le penali – Bufale.net

di David Tyto Puente |

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Nell’articolo del collega Michelizza si affrontava il tema della bufala relativa alla reintroduzione delle penali in caso di cambio operatore telefonico.
In seguito alla segnalazione degli utenti con la richiesta di verifica sul post del Blog di Beppe Grillo (del 24 febbraio 2015, ore 16:50) e il video dei deputati Sibilia e Dell’Orco del Movimento 5 Stelle, abbiamo riscontrato la nota del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) che nega la reintroduzione delle penali per il cambio operatore. Successivamente a quest’ultimo, il post del Blog di Beppe Grillo viene aggiornato:

Update: Il MISE tiene a precisare che non ci sono penali per chi cambia gestore di telefonia, le penali sono riservate a chi cambia con in corso una promozione. Esiste un italiano che abbia stipulato un contratto base, e senza promozione? Ennesima presa in giro.

Riportiamo la nota del MISE:

Il disegno di legge sulla concorrenza approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi non prevede in alcun modo la reintroduzione di penali per chi recede dai contratti di abbonamento a telefoni fissi e mobili, internet o a pay-tv. E’ quanto precisa una nota ministeriale a proposito di errate interpretazioni riprese oggi da alcuni giornali. La norma inserita nel disegno di legge non cambia infatti le disposizioni generali in materia di recesso anticipato dai contratti di telefonia, internet e tv (già regolati dal DL 7/2007) ma disciplina i costi di uscita dalle sole promozioni relativi ai medesimi servizi (come per esempio l’uso di uno smartphone o le partite di calcio gratuite). In primo luogo fissa un tetto di 24 mesi alla durata delle promozioni stesse. Secondariamente stabilisce che le eventuali penali – già esistenti nelle promozioni – devono rispettare una serie di stringenti requisiti di trasparenza sia verso il cliente, sia verso il regolatore. In particolare, l’operatore dovrà fornire al consumatore informazione esaustiva in merito all’esistenza e all’entità di costi d’uscita. Dovrà inoltre spiegarne analiticamente al Garante delle comunicazioni, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, la giustificazione. In terzo luogo, la norma impone che i costi d’uscita siano proporzionali al valore del contratto e alla durata residua della promozione. In sostanza, l’effetto delle norme introdotte a favore dei consumatori è quello di chiarire un aspetto precedentemente non definito, allo scopo di ridurre e comunque rendere più trasparenti i costi complessivi di uscita dalle promozioni promuovendo la mobilità del cliente. Ciò che era vietato fino a oggi continuerà a esserlo anche dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulla concorrenza, e anzi le pratiche commerciali già in atto saranno soggette a vincoli più stringenti a tutela del consumatore.

Leggendo il “Disegno di Legge Concorrenza” andiamo a riportare il “famigerato” articolo 16 citato dal video dei due deputati del M5S:

Articolo 16.
(Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di comunicazioni
elettroniche e di media audiovisivi)
1. All’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le spese e ogni altro onere comunque denominato relativi al recesso o al trasferimento dell’utenza ad altro operatore sono commisurati al valore del contratto e comunque resi noti al consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, nonché comunicati, in via generale, all’Autorità per le garanzie delle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.»;
b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione, nonché devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell’attivazione o adesione al contratto.
3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica ove comprensivi di offerte promozionali non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, ultimo periodo e, comunque, l’eventuale penale deve essere equa e proporzionata al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.
3-quater. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell’eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo.»;
c) al primo periodo del comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “e del comma 3-quater”;
d) al secondo periodo del comma 4, le parole «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti «commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 16».

Quello che avrebbe fatto scattare il fattaccio potrebbe essere stato il contenuto del comma 1 dell’articolo 16: “le spese e ogni altro onere comunque denominato relativi al recesso o al trasferimento dell’utenza ad altro operatore sono commisurati al valore del contratto e comunque resi noti al consumatore al momento della sottoscrizione del contratto“. Invece no. Non è questa la parte dell’articolo 16 preso in esame nello “scandalo”, siccome si parla di “spese” e “oneri”, non di penali che, invece, vengono citate successivamente per l’aggiunta del comma 3-ter (è questo quello da tenere in considerazione).
Altroconsumo, in seguito alla nota del MISE, scrive:

[…] invece, secondo la legge vigente, gli unici costi che l’operatore può recuperare sono quelli giustificati da costi dell’operatore medesimo ovvero costi tecnici vivi per operare lo switching e/o il recesso

Di fatto, riportato anche da Altroconsumo, c’erano già dei costi o “spese” o “oneri” che l’operatore deve sostenere e che può recuperare per lo switching e/o il recesso. Nella stessa risposta di Altroconsumo viene ammesso che sono stati fatti dei ricorsi in merito presso AGCOM e AGCM perché considerati tali costi a loro avviso troppo elevati.  Che reintroduzione ci sarebbe se già la legge lo permette?
Oltre al Blog di Beppe Grillo, e il video dei due deputati del Movimento 5 Stelle, hanno riportato la notizia del ritorno della penale i seguenti siti (in ordine cronologico):

A lanciare l’allarme sarebbe stato il responsabile dei rapporti istituzionali per Altroconsumo, Marco Pierani, il quale avrebbe parlato delle “penali oltre i 100 euro“. È proprio quel comma 3-ter, citato da tutti gli articoli sopra riportati, quello ritenuto colpevole del “reintegro della penale”:

La parte del testo che non ha convinto il responsabile dei rapporti istituzionali per Altroconsumo, Marco Pierani, è presente nel comma 3-ter dell’articolo 16: “L’eventuale penale deve essere equa e proporzionata al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta

I deputati del Movimento 5 Stelle possono benissimo presentare delle modifiche o delle richieste di cancellazione dei commi o dell’intero articolo 16 del “Disegno di Legge Concorrenza“, ma di fatto le penali esistono tutt’ora da anni e di oltre 100 euro.
Si parla quindi di una reintroduzione della penale scomparsa in seguito al Ddl Bersani del 2007, poi convertito in legge?
Leggiamo bene il comma 3 dell’articolo 1 della legge 40/2007:

I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta’ del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni.

Insomma, senza spese non giustificate, ma se l’operatore telefonico ne presenta giustificazione? Ecco che compaiono le “penali legali” relative ai servizi e alle promozioni legati al contratto telefonico.
Un esempio? Dal sito SosOnline dell’ADUC leggiamo la lettera (pubblicata il 3 settembre 2012) di un utente relative al suo contratto con la TIM e l’offerta “Tutto compreso 500”, dove vengono citate le penali in caso di recesso:

[…] ho attualmente una tariffa TIM tutto compreso 500 con l’opzione telefono con scadenza a gennaio 2013, se dovessi recedere pagherei una penale di euro 216,00 + le rate rimanenti del telefono.

A dicembre 2011 il sito Sostariffe.it pubblicava una guida utile per la disdetta contrattuale con l’operatore telefonico 3. Le penali sono ben evidenziate, per ognuno dei servizi e delle promozioni attivate:

  • disdetta chiavetta internet 3 (“In caso di esercizio del diritto di recesso prima che siano trascorsi 12 mesi è prevista una penale aggiuntiva pari a 120 euro“);
  • disdetta abbonamento cellulare Tre (le penali variano da 120 euro a 300 euro a seconda del tipo di contratto dell’offerta “Power” – vedi immagine sotto);

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In un articolo di La Stampa del 12 agosto 2014 leggiamo:

Chi è legato a Vodafone deve mettere in conto che il vincolo minimo di un abbonamento è di almeno 12 mesi, altrimenti bisognerà sborsare ulteriori 100 euro per disattivare la Sim.

Si parla sempre di costi, o “penali”, in caso di recesso anticipato del contratto.
Di recente io stesso ho dovuto attendere che scadesse il regolare contratto con il mio vecchio operatore telefonico, il quale comprendeva anche uno smartphone, affinché non scattasse la penale per recesso anticipato e potessi serenamente passare ad altro operatore. Attualmente ho optato per una ricaricabile, evitandomi ogni futuro problema.
Siete davvero sicuri che le penali siano sparite? Non sono mai scomparse e il Ddl Bersani non le ha cancellate del tutto.
Parlare di reintroduzione non è corretto, anche perché dal comma 3-ter citato nell’articolo 16 del  “Disegno di Legge Concorrenza” leggiamo che vengono citate “eventuali penali“. Attenzione, “eventuali” significa che possono esserci come possono non esserci, se queste sono quindi previste nel contratto oppure no. C’è da dire, inoltre, che il “titolo” dell’articolo 16 risulterebbe poco adatto al suo contenuto: “Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di comunicazioni elettroniche e di media audiovisivi”. I vincoli rimangono, leggendo bene l’articolo 16, quindi anche le “eventuali penali”.

CONCLUSIONI

Non c’è nessun “nuovo regalo” da parte del Governo agli operatori telefonici e non vengono reintrodotte delle penali per il cambio di operatore.
La parte contestata dell’articolo 16 del “Disegno di Legge Concorrenza” parla esplicitamente di:

  • risoluzione anticipata del contratto;
  • eventuali penali relative alla risoluzione anticipata del contratto;

Penali che erano già presenti prima del “Disegno di Legge Concorrenza” e che non erano state spazzate via dal Ddl Bersani del 2007.
Se vorrete cambiare operatore telefonico dovrete fare come si fa da diversi anni ad oggi, ossia:

  • controllare la data di scadenza del contratto con il vostro operatore telefonico;
  • una volta superata la data potete cambiare operatore senza dover pagare alcuna penale;

Se invece cambiate operatore con risoluzione anticipata del contratto potreste pagare la famosa penale, se prevista dal contratto stesso.
Per finire: leggete bene ogni contratto prima di firmarlo!

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