Anche il Consiglio di Stato conferma che la frase farmaco o siero sperimentale è un falso (e che i medici devono vaccinarsi…)

di Bufale.net Team |

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Anche il Consiglio di Stato conferma che la frase farmaco o siero sperimentale è un falso (e che i medici devono vaccinarsi…) Bufale.net

Anche il Consiglio di Stato conferma che la frase farmaco o siero sperimentale è un falso: il che mette una pietra tombale sull’intera questione.

Vi abbiamo spiegato a lungo perché per la scienza la frase “siero sperimentale” è un falso.

Vi abbiamo spiegato come il TAR Friuli sia arrivato alla stessa conclusione. Adesso scopriamo, nuovamente, che anche nel mondo del diritto la frase siero sperimentale non ha diritto di cittadinanza alcuno.

Ed è il Consiglio di Stato, l’organo superiore di giustizia amministrativa, massimo giudice amministrativo a formare un giudicato dirompente.

Giudicato nato da opposizione proprio a quanto appreso dall’assodata giurisprudenza del TAR Friuli.

Che ha confermato gli elementi che conoscevamo.

Il Consiglio di Stato conferma che la frase farmaco o siero sperimentale è un falso

Sappiamo ad esempio che la c.d. “autorizzazione condizionata”

 “non incide sui profili di sicurezza del farmaco né comporta che la stessa debba essere considerata un minus dal punto di vista del valore giuridico, ma impone unicamente al titolare di completare gli studi in corso o a condurre nuovi studi al fine di confermare che il rapporto rischio/beneficio è favorevole”

Nonché che

“è peraltro uno strumento collaudato e utilizzato già diverse volte prima dell’emergenza pandemica: tra il 2006 e il 2016 sono state concesse ben 30 autorizzazioni in forma condizionata, specialmente in ambito oncologico, nessuna delle quali successivamente ritirata per motivi di sicurezza, in quanto undici sono state convertite in autorizzazioni ordinarie, due ritirate per ragioni commerciali e le restanti diciassette sono rimaste ancora ad oggi autorizzazioni condizionate, essendo in corso il completamento dei dati”.

Sostanzialmente, ci si chiede, a pura ragione perché sembra che l’intero antivaccinismo si sia ricordato di eccepire su qualcosa di normale e usato costantemente nel metodo medico e scientifico solo adesso.

Pertanto, “Alla luce di queste necessarie, per quanto essenziali e sintetiche, premesse di carattere regolatorio-tecnico, si deve recisamente confutare e respingere l’affermazione secondo cui i vaccini contro il Sars-Cov-2 siano ‘sperimentali’ come anche quella che mette radicalmente in dubbio la loro efficacia e/o la loro sicurezza, in quanto approvati senza un rigoroso processo di valutazione scientifica e di sperimentazione clinica che ne abbia preceduto l’ammissione“.

Sostanzialmente, con l’intera sentenza n. 7045/2021 che sottopone a fact checking finale la bufala del “siero sperimentale” e la denuncia come tale.

Ma non solo.

Il vaccino obbligatorio dei medici è un dovere di solidarietà per i deboli

Nessuna questione di illegittimità, incostituzionalità o altre forme di inapplicabilità: l’obbligo di Green Pass per i medici  resta lì assieme al Green Pass Obbligatorio.

La  vaccinazione obbligatoria selettiva introdotta dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 per il personale medico e, più in generale, di interesse sanitario, per la corte corrisponde ad una chiara finalità di tutela non solo del personale stesso, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il pure richiamato principio di solidarietà, che anima anch’esso la Costituzione, e più in particolare delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili (per l’esistenza di pregresse morbilità, anche gravi, come i tumori o le cardiopatie, o per l’avanzato stato di età).

Costoro, bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o sociosanitario nei luoghi di cura e assistenza.

Per quanto attiene i medici effettivamente impossibilitati al vaccino il ristoro è previsto dalle cause di esenzione che abbiamo anche noi esaminato, e pur presenti nell’ordinamento.

Sei esente: allora puoi esibire esenzione, ma dovrai comunque attenerti nella tua attività a strette cautele dovute a quel principio di solidarietà.

Non lo sei? Allora vaccinarti si deve.

“E l’obbligo vaccinale – conclude il Consiglio di Stato – non si fonda solo sulla relazione di cura e fiducia tra paziente e personale sanitario, ma anche sul più generale dovere di solidarietà (art. 2 Cost.) che grava su tutti i cittadini, a cominciare dal personale sanitario, nei confronti dei soggetti più vulnerabili e che sarebbero più esposti alle conseguenze gravi o addirittura letali del virus per via del contatto con soggetti non vaccinati”.

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