GUIDA UTILE OPPT Leggi inesistenti o inapplicabili in Italia – bufale.net

di Shadow Ranger |

bufala sindaco di lonigo
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Breve e necessaria digressione a cappello introduttivo di questa sbufalata. Il diritto e la magia hanno molto in comune. Secondo l’autore inglese Al Ewing la magia Narra una storia all’universo così totalmente, cosmicamente perfetta che per un singolo, luminoso istante il mondo crede che un uomo possa volare. Secondo molti interpreti di diritto, tra cui la dottoressa Angiola Filipponio (“Le enunciazioni performative nel linguaggio del legislatore”, Ed. Adriatica, 1999) il diritto è parimenti basato sulle parole. Parole così esatte, così aderenti al sistema di riferimento da “convincere il mondo” che qualcosa debba essere fatto in un determinato modo.
Esempio manualistico tipico è l’art. 51 della Legge 3/2003 (Legge Sirchia), che iniziando con le semplici parole “1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.” ha di fatto creato una nuova realtà che, sovrascrivendosi a quella precedente rende al cittadino inibito un atto da lui ritenuto fino a quel momento valido, incardinato così perfettamente nel suo sistema di convinzioni sul diritto da fargli accettare una conversione radicale del suo concetto di giusto e sbagliato senza alcuna contraddizione nel suo sistema mentale. A parità di sistema giuridico, l’atto del fumare diventa da benigno e consentito un atto limitato nei tempi e nei modi.
Non vi è pertanto nessuna meraviglia che l’utente finale sia portato ad attribuire al legalese una valenza magica, e ritenere che un insieme di vere e proprie storie, favole, menzogne, se coerenti l’una rispetto all’altra e narrate simultaneamente possano convincere il mondo non già che un uomo possa volare, ma più prosaicamente che un uomo possa evitare di pagare i propri debiti ed usufruire senza alcuna contropartita o “redde rationem” di tutto quello che la comunità dove vive ha da offrirgli.
Il punto centrale della teoria dello One People Public Trust è una fictio iuris, una metafora giuridica così portata alle estreme conseguenze da diventare un indistinto ammasso di bugie, deboli singolarmente, ma unite in una struttura coesa ed a tutta apparenza, per chi non mastica il diritto, del tutto solida.
L’elenco delle falsità su cui si basa l’OPPT è molto semplice, una volta scisso nei suoi elementi costitutivi:
1. Gli Stati Sovrani non esistono, in quanto sono enti commerciali iscritti al SEC 
Niente di più falso. La Securities and Exchange Commission (Commissione per i Titoli e gli Scambi) è l’ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori, analogo all’italiana Consob. Sarebbe bastato un controllo su Wikipedia per accertarsene, come per capire che qualunque società, o ente che compra e vende sul mercato locale (statunitense per la SEC, italiano per la CONSOB) viene sottoposto a vigilanza. Quindi nessuna meraviglia che negli elenci della SEC compaiano anche diversi stati: lo Stato non è un monolite, ma un’entità molteplice e plurima. Si parla di Stato-Istituzione, Stato-Apparato e Stato-Comunità. Chi si meraviglia dell’apparizione degli Stati negli elenchi delle Autorità di Vigilanza confonde, colposamente o dolosamente  non ci è dato sapere, i tre ambiti, dimenticando che lo Stato-Apparato, la “macchina” Statale, è composta da enti, ed è ente esso stesso, che intrattengono quotidianamente rapporti commerciali per il loro stesso sostentamento. E di ogni tipo! Dagli appalti di beni e servizi fino a, banalmente, l’acquisto delle risorse necessarie per il funzionamento della macchina Statale come “ente materiale”.
Difatti la registrazione dei presunti “stati pignorati” al SEC riporta diverse amministrazioni di vario grado, dagli Stati alle città, come foreign governments, da intendersi quali Pubbliche Amministrazioni Estere, governi nel senso citato dello Stato-Apparato. Si parla quindi di pubbliche amministrazioni, ovvero lo Stato-Apparato, che agiscono nel mercato da soggetti giuridici, di certo non nelle improbabili vesti di oggetto esitato sulla piazza.
Nessuno Stato è un’isola, nessuno Stato è autosufficiente, sono partecipi del mercato sia i singoli cittadini, che le imprese private, che le articolazioni degli stati, dal livello più elevato-accentrato al livello più ridotto-decentrato, e quindi tutti, enti, Stati e cittadini sono tenuti alle stesse regole qualora decidano di acquistare ciò che ritengono necessario, esitare titoli e intrattenere rapporti economici e commerciali.
L’idea che “Essere registrati al SEC significa essere pignorati” è pertanto una falsità priva di ogni fondamento, sia giuridico che fattuale.
2. I certificati di nascita dei cittadini degli Stati-società-pignorati del SEC sono Titoli di Stato
Questa falsità invece denuncia chiaramente le origini dell’OPPT come bufala made in USA. Si basa infatti sulla scoperta che molte banconote americane riportino la stessa dicitura, ovvero American Bank Note Company riportata sui dollari. In realtà il motivo di questa apparente anomalia è da ricercarsi nel funzionamento della Zecca di Stato Statunitense.
Dove in Italia l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è a tutt’oggi una società del Ministero delle Finanze, ed in Europa è sempre invalso, ancora prima dell’euro, il modello della “Zecca di Stato”, nella storia americana non è infrequente l’uso di contractors, appalti anche per simili fattispecie. L’ABNote, precedentemente American Bank Note Companyè stata una una delle “Zecche Private” più longeve, avendo ricevuto l’incarico di stampare la carta moneta. È ancora attiva, e produce ogni sorta di documento dove sia necessario un elevato grado di sicurezza e sofisticazione, come carte di credito, certificati per enti governativi (tra cui i certificati di nascita), tessere magnetiche, carte di identità e simili.
3. È possibile per ogni cittadino diventare un Trust di se stesso, un ente commerciale, ed applicare su se stessi la lex mercatoria o lo UCC
Questo punto dell’esposizione vale due bufale al prezzo di una. Il Trust è sostanzialmente un istituto di Common Law, appartenente al Diritto Anglosassone, lontanissimo parente del Mandato Fiduciario (di cui non vi parleremo per non appesantire l’esposizione) dove un “disponente” conferisce ad un “trustee” dei beni per un determinato scopo. Ciò non significa comunque che tale scopo non possa essere apertamente riconosciuto come fittizio: se non è peregrino pensare che un Trust Anglosassone di beneficenza (uno scopo tipico del Trust nei Paesi di Common Law è costituire “Fondazioni Benefiche”, conferendovi tutti i beni necessari per le opere di carità) possa essere riconosciuto in Italia, pensare che un soggetto possa autonomamente e senza alcuna formalità dichiararsi “un trust di se stesso” e conferirsi i suoi stessi averi per renderli in qualche modo inattaccabili da legittime azioni di recupero crediti è impossibile. Riflettete bene su questa frase ed ipotizzate un soggetto che, dovendovi dei soldi, dichiari di essere nullatenente perché nel corso della notte ha avuto l’idea di costituire un rapporto di garanzia disciplinato da normative inesistenti nel nostro panorama giuridico così “intestando” (ma senza alcun atto formale a dimostrarlo perché non può procurarsi tali formalità. Ricordiamo che tale soggetto ha infatti deciso dall’oggi al domani di dichiarare performativa, quindi “portare ad esistenza” una situazione inesistente senza alcuna autorità per farloquegli averi a se stesso medesimo, ma sotto forma di un Trust immaginario.
Ne consegue che questo qualcuno potrebbe volere, e sovente lo fa, applicare su se stesso la lex mercatoriainsistendo nel complicare ogni rapporto con lungaggini traslate di peso dagli accordi commerciali tra stati e società in quanto, nel corso della notte, è diventato “una specie di ente” esso stesso. Ma attenzione! La Lex Mercatoria non è una legge in senso cogente: è un accordo, una piattaforma applicata tra società di diversi stati che decidono quale insieme di norme usate, quale sia il “foro competente” e come disciplinare ogni altra area per via contrattuale.
Insensato è anche il richiamo, anch’esso destituito di ogni fondamento fattuale e giuridico, all’art. 10 della Costituzione (L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.). In primo luogo perché, nell’invocarlo, i “Cittadini Sovrani” dimostrano una coerenza nelle loro stesse idee a “senso alternato”, laddove prima si dichiarano una sorta di Stato Unipersonale non toccato dal potere legislativo e giuridico Italiano in quanto “È un ente pignorato dal SEC” ma poi corrono a cercare tutela nelle loro teorie e forza cogente per applicarle proprio nella legislazione da loro deprecata; in secondo luogo perché confondono la lex mercatoria con la legislazione internazionale, spingendosi fino ad invocare come unico diritto applicabile l’UCC… lo Uniform Commercial Code che costituisce atto di raccordo della normativa commerciale dei 50 Stati degli Stati Uniti d’America!
 Il pendolo oscilla quindi tra la lex mercatoria, palesemente o artatamente confusa col diritto cogente, e istituti giuridici americani relativi anch’essi ai rapporti commerciali presi di peso dalla bufala “originaria” e trapiantati in modo acritico, puntellati con interpretazioni altrettanto artefatte del diritto locale, che a tratti viene accettato, a tratti rigettato con forza nel corso dello stesso percorso logico.
Dichiararsi una società o un Trust per avocare a sé quelle regole ha tanto senso come dichiararsi uno Stato Unipersonale (cosa che alcuni seguaci dell’OPPT si sono realmente spinti ad osareper ritenersi assolti da ogni regola di convivenza umana e civile, aspettandosi magari un seggio alle Nazioni Unite. A tal punto ricordiamo che uno Stato, convenzionalmente, è costiuito da Popolo, Nazione e Territorio: talora può mancare il Territorio, a ragione di guerre o condizioni storiche eccezionali, ma non può difettare, contemporaneamente, di tutti e tre gli elementi, e non può darsi un popolo unipersonale, né si può identificare la “nazione”, un insieme di storia e cultura differente da quella delle altre popolazioni nel mondo, in chi fino a ieri era il tuo vicino di casa ed oggi si dichiara Nazione Sovrana per non pagare il pedaggio autostradale o le tasse. 
Troverete al riguardo, nei meandri più oscuri della rete e dei vostri contatti, persone che offrono istruzioni su come stampare passaporti, carte di identità e persino targhe automobilistiche legate al proprio “nuovo” status di Persona/Stato/Ente. Coi risultati prevedibili che potete già immaginaredocumenti nulli e guai a non finire
Il che ci porta al punto 4 dell’esposizione
4. La radice dell’imposizione fiscale non è nel diritto civile o nel contratto
Caposaldo dell’OPPT è la spasmodica richiesta di “firme in umido” o “firme umide”. Come nel preambolo introduttivo, si eleva la magia del “pezzo di carta” a feticcio in grado, con la sua assenza o presenza, di cancellare con un colpo di spugna ogni rapporto contrattuale o sociale. Se il cittadino diventa Trust e poi Stato Sovrano allora ogni altro individuo dovrebbe firmargli contratti e liberatorie per ogni cosa, dal pagamento di tasse ed imposte fino alla cessione di beni e servizi.
Non è così che funziona. La base dell’imposizione fiscale non è nel “contratto” o nel Codice Civile, ma è disciplinata ad un livello più elevato. La Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Ogni cittadino è tenuto a contribuire alle spese pubbliche. La ratio il motivo della norma, è evidente. Ogni cittadino, solo per il trovarsi in un determinato luogo, gode di una panoplia di servizi dallo Stato. Servizi che non sono gratis. Anche i figli dei “Cittadini Sovrani OPPT” vanno a scuola, e si aspettano di ricevere cedole (gli studenti delle elementari) per l’acquisto dei libri di testo, usufruendo di maestri pagati dallo Stato-Amministrazione, anche i “Cittadini Sovrani” consumano le nostre strade circolando sulle loro automobili, si aspettano di ricevere cure mediche dai nostri medici, usufruendo nel bisogno dei nostri ospedali e, in caso di bisogno, si rivolgono alle nostre forze di polizia.
L’unico modo con cui ci si potrebbe pertanto sottrarre all’onere, conseguente al godimento che si trae nel vivere in uno Stato è abbandonare quell’agglomerato sociale, vivendo come eremiti, novelli Robinson Crusoe, su un’isola remota e deserta. Ma anche così però, essendo le terre inesplorate e non reclamate ormai nessuna, si trarrebbe quantomeno godimento dal suolo di proprietà dello Stato Amministrazione, e sarebbe necessario quindi ripagare quel godimento che viene sottratto ad altri. 
Questo per quanto attiene i rapporti col fisco: ma nei rapporti con enti e privati?
5. Non tutti i contratti sono per iscritto
Nondimeno, anche volendo mettere tra parentesi la Costituzione, un semplice controllo nel Codice Civile ci dimostra che il “contratto con le firme in umido” decantato dall’OPPT fa parte dei concetti di contratto in forma scritta, ma non è l’unica forma di contratto ammesso. Anzi. Una semplice lettura del Codice Civile basta a ricordarci che

Art. 1325: I requisiti del contratto sono:
1) l’accordo delle parti;
2) la causa;
3) l’oggetto;
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

non esiste quindi un obbligo assoluto, bensì relativo, quando disciplinato dalla legge, di forma scritta. Non esiste neppure un obbligo di forma assoluto, tampoco di forma scritta (salvo in casi specifici, quando è prescritta dalla legge). La maggior parte dei contratti che stipulate nella vostra vita è orale.  Ipotizzate che disastro sarebbe se il vostro edicolante di fiducia, seguendo il filo narrativo dell’OPPT, esigesse “le firme umide in doppia copia” per vendervi il giornale, se il cassiere al Supermercato dovesse, ogni volta che voi acquistate merci, raccogliere delega dal direttore del Supermercato stesso per poter stipulare un contratto di vendita con voi. Quindi, l’eccezione quasi magica del “Contratto con le firme umide” si presenta fallace, tendenziosa e mendace anche nei semplici rapporti tra privati.
La combinazione di questo punto coi precedenti porta alla creazione di uno dei capisaldi dell’OPPT, le NAC, “Notifiche di Accettazione Condizionata del Debito”. Il concetto della NAC (e della loro evoluzione, le “Notifiche di Cortesia”) è, se possibile, l’estrema conseguenza della parossistica e feticistica ricerca delle “Firme umide”, in quanto perverte del tutto i requisiti del contratto astraendone ogni singolo elemento.
Le NAC, di cui troverete una dotta e perita, ancorché lunga, dissertazione qui sono sostanzialmente una sorta di “contrattino” col quale un debitore si impegna a saldare il suo debito a condizione che il creditore si sobbarchi una lunga serie di adempimenti ridicolmente complessi e non dovuti, dalle mere contabili di pagamento (e già qui controparte potrebbe obiettare, ad esempio che lo scontrino del Supermercato e la fattura commerciale sono già contabili ben più che idonee) fino a

La prova documentata che Io sono un cittadino Italiano, e che io abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “Stato” o “Nazione” che mi obblighi a seguire le sue emanazioni politiche, giuridiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali, etc.

Tali assurde, immotivate e tendenziose richieste vengono non si sa come considerate cogenti e latrici di “sanzioni amministrative e penali”, o, nelle “Notifiche di Cortesia”, impreziosite da “Perle” come

La violazione di quanto espresso è la violazione della Common Law, fonte del diritto UCC, del Libero Arbitrio del Proponente e della Legge Universale con tutto quanto ne consegue.
In forza di quanto sopra il Rispondente viene invitato a cessare e desistere da tutte le suddette azioni illegittime e illegali contro il Proponente con effetto immediato, ivi incluso l’ATTO giudiziario/amministrativo di “ruolo N° xxxxx/xxxxx” con data xx/xx/xxxx  Il Proponente da e fa debita notifica che il Rispondente è legalmente e legittimamente responsabile, senza alcuna immunità,dei danni diretti o  indiretti, sotto la Common Law, per ogni e qualsivoglia azione illegale e illegittima contro il Proponente condotta dal Rispondente, che causi e si risolva in ogni e qualsiasi danno e/o perdita al Proponente, inclusi danni fisici, detenzione, sequestro di proprietà, danno alle proprietà o qualsiasi altro danno misurabile in energia del Proponente.Pertanto, se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata e preclusa, causando al Proponente qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità,viene a esserne assolutamente responsabile. Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC 1–305, incluso ma non limitatamente all’ipoteca di cui al UCC COMMERCIAL BILL (orig. lien) sul patrimonio del Rispondente.
Qualora il Rispondente dovesse cessare e/o desistere dal condurre qualsiasi azione a danno del Proponente lea zioni portate avanti sul patrimonio del Rispondente verranno evitate.
[…]
Portiamo inoltre, l’attenzione del Rispondente sulla: DICHIARAZIONE E ORDINE (orig. DECLARATION AND ORDER) Rif:UCC Doc.n° 2012096074 , 09 Settembre 2012, debitamente riconfermato e ratificato dal COMMERCIAL BILL UCC Doc. n° 2012114586 e TRUE BILL UCC Doc. N°2012 114776 la quale stabilisce che: i volontari fra i militari… ”Arrestino e prendano in custodia qualsiasi e ogni entità governativa, i loro agenti,impiegati e altri attori, senza considerare la scelta di domicilio, che possiedono, che operano, e che favoriscono sistemi monetari privati emettendo,incassando, attivando sistemi di esecuzione legale, o che attuano sistemi di schiavitù contro i cittadini di innumerevoli Stati”, e “si rimpossessino di tutti i sistemi monetari privati, sistemi di tracciamento, trasferimento,emissione, raccolta, sistemi di esecuzione legale, che attuano sistemi di schiavitù”.
“…tutti gli esseri del Creatore aiutino senza indugio tutti i dipendenti pubblici identificati in questa sede, per implementare, proteggere, conservare e completare questo ORDINE con tutti i mezzi del creatore e creato come indicato nel presente documento, da, con, e sotto la piena responsabilità personale…”

In base a quale ordinamento ci è ignoto saperlo, dato il citato rigetto dei “Cittadini Sovrani” verso la legislazione nazionale che disciplina la vis punitiva, ma invocare il diritto contrattuale, la lex mercatoria , le UCC e chi più ne ha, più ne metta parte dal falso presupposto che una nota di messa in mora o, peggio, un decreto ingiuntivo o una cartella esattoriale siano contratti che possano essere superati “scrivendo sul posto un nuovo contratto”, o inventandosi un apparato sanzionatorio di stampo penalistico incartato in una asserita norma civilistica con vaghe reminescenze New Age, nonché vaghi accenni golpistici a “volontari fra i militari” in grado di rovesciare governi ed “arrestare entità governative”.
Nuovo contratto che sarebbe a. privo di accordo, in quanto non basta certo inviare una serie di richieste palesemente inaccoglibili a mo’ di ultimatum a qualcuno perché possano essere ritenute accettate senza un esplicito atto di volontà di controparte in tal senso, b. privo di una causa degna di tutela dall’ordinamento, c. palesemente marchiato da un oggetto incomprensibile, indeterminabile ed alieno ad ogni concetto giuridico e fattuale, quasi troppo evanescente per porsi il problema della sua legittimità inesistente.
La “messa in mora”, ex art. 1219 c.c. e perfezionatasi con la mera notifica non è infatti un contratto, non richiede l’accordo, che vi era già stato, ma è la mera notifica che, decorso il termine in cui il debitore era tenuto alla prestazione, il creditore ne intima l’adempimento. Per non parlare di cartelle esattoriali, decreti ingiuntivi e gli altri titoli esecutivi, documenti assistiti dalla forza cogente dello Stato ed idonei a promuovere azione di recupero crediti.
Al riguardo, infatti…
6. L’OPPT non vi mette al sicuro da azioni giudiziarie
Ha fatto molto scalpore tra i nostri contatti la visione di un filmato, o meglio, un mero file audio caricato su YouTube, dove, asseritamente nel Tribunale di Milano, un individuo durante un procedimento civile,  dichiarando di non essere un legale e di non volersi costituire in giudizio si accredita come amministratore di un Trust (come visto) inesistente, ricevendo come risposta un’eccezione di irritualità e l’invito ad abbandonare l’aula in quanto non parte in giudizio. Insistendo e vedendo la sua richiesta negata, il cittadino presunto amministratore dichiara di aver vinto la causa in quanto vi sarebbe stata “causa chiusa con estremo pregiudizio”.
I condivisori di questo filmato hanno tratto da tali parole ogni genere di illazione, tra le quali la principale si basa sull’uso del termine “irrituale” anziché “illegale”, dichiarando quindi la presunta legalità dell’apparizione in giudizio compiuta dall’anonimo cittadino.
In realtà la costituzione in giudizio ha rigorose regole, contenute nel Codice di Procedura Penale. Art 82 cpc, per essere precisi:

ARTICOLO 82 – Patrocinio

Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nella cause il cui valore non eccede euro 1.100.
Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l’assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.
Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti , davanti al tribunale e alla corte d’appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo .

È evidente dalla lettura di questa semplice disposizione, senza volervi onerare ulteriormente con gli articoli 166 cpc e seguenti (Costituzione del convenuto) e 416 cpc (Costituzione del convenuto nel rito del lavoro) che disciplinano le modalità con cui ciò avviene, che in udienza civile possono esserci solamente tre tipi di persone:

  • La parte, personalmente, nelle cause di cui al comma primo e nei casi limitati di cui al comma secondo
  • Il difensore tecnico, avvocato iscritto all’albo
  • Il difensore tecnico, praticante abilitato, ma solo innanzi a Giudice di Pace e Tribunale Monocratico coi limiti di competenza di cui all’art 7 L. 16.12.1999 n. 479, legati perlopiù al valore ( € 25.822,84 massimi) ed alcune fattispecie residuali (possessorie, nuova opera e danno temuto, locazione e comodato), ritenute dal legislatore idonee a contemperare la finalità educativa del praticante col bisogno del cittadino di avere al suo fianco un professionista preparato ed abile

Nessun altro può presentarsi in giudizio, ed anche la costituzione delle parti ammessa deve seguire delle regole, indicate nei citati articoli, a tutela non già dell’avvocatura, ma del cittadino, posto in grado di avere un giusto processo come regolato dalla legge seguito da professionisti e non da amatori e improvvisati cultori della materia.
L’irritualità non significa che tutto sia “legale e sanato”: significa semplicemente che, se potessimo vedere il verbale di quel procedimento, del quale convenientemente nel filmato non vi sono gli estremi (basterebbe anche solo il numero di iscrizione al Ruolo Generale con l’anno: dati che, ove inseriti sul Portale Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, restituirebbero una cronaca completa del giudizio, coi nomi di attore e convenuto censurati per la privacy), scopriremmo che con ogni probabilità la parte “rappresentata dal non-legale” risulterà semplicemente “assente” o meglio non comparsa, in quanto nessuno è comparso in giudizio, con tutte le conseguenze della contumacia (cfr. artt. 171 e artt. 290-294 del cpc): riassumendo, la preclusione da ogni attività processuale fino al momento del suo “ravvedimento” e costituzione rituale.
È molto più probabile che la causa a quel punto abbia seguito il suo percorso senza che la controparte “non-assistita da un non-avvocato non costituito in giudizio” ne sia più stata interessata, subendo passivamente gli esiti processuali.
L’essere “non ritualmente presenti” equivale ad essere assenti. Essere assenti (nei modi e nelle forme di cui ai citati articoli) significa essere contumaci, negandosi la possibilità di difendersi in giudizio con efficacia, fino ad arrivare a negarsi la possibilità di difendersi affatto. Una costituzione tardiva infatti preclude tutte le attività precedenti salvo che la costituzione non sia stata impedita da causa a lui non imputabile (cfr. art 294 cpc), comportando la garanzia di cui all’art. 182 cpc

Il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi
Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza, o l’assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.

È del tutti incerto se la parte interessata abbia accettato quel termine, anzi, dai termini e dagli accenti usati nel filmato e dallo svolgimento della vicenda, compresa la dichiarazione secondo cui la causa sarebbe “chiusa con estremo pregiudizio” ciò pare poco probabile.
Ne conseguono due ipotesi possibili:

  • la parte non è più tornata in giudizio: la causa si è decisa in contumacia, senza che potesse fare altro che subirne gli effetti
  • la parte è tornata in giudizio tardivamente: più tardi il “ravvedimento” è avvenuto, peggiori sono state le conseguenze. Ad esempio se la parte si è costituita dopo l’udienza di cui all’art. 184 cpc, ovvero l’assunzione dei mezzi istruttori (dove il giudice decide quali prove ammettere tra quelle richieste), non potrà, non avendo una causa di impedimento a lui non imputabile più chiedere alcun elemento di prova, e la causa dovrà essere decisa in base alle prove fornite da controparte

Quindi l’OPPT non vi salverà da procedimenti pendenti: questi andranno avanti senza di voi, portando quindi alla soccombenza processuale. Non vi salverà da pignoramenti ed altre conseguenze sgradevoli: i vostri creditori ben potranno rivalersi sui vostri beni, ed anzi, la vostra acquiescenza, o meglio il fatto che non vi siate difesi in giudizio gli renderà il compito più facile. Ma del resto, se voi adottaste l’OPPT non rendereste la vita semplice agli altri, poiché…
7. L’OPPT è una fonte di problemi, oneri, costi ed aggravi per chi dovrebbe avere a che fare coi suoi seguaci
Torniamo al caso, evidenziato al punto 3, del cittadino ipotetico che decida, ispirato dai precedenti, di stampare targhe e contrassegni della Repubblica di Gaia e circolare su un veicolo non immatricolato e non assicurato, magari venendo coinvolto in un incidente.
La ragione per cui i nostri veicoli sono immatricolati ed assicurati è semplice: l’ordinamento, riconoscendo che la guida di autoveicoli è una attività inerentemente rischiosa (basta una distrazione per sfasciare un veicolo contro un muro, contro un altro veicolo, o colpire un passante), impone l’adozione della targa sul veicolo in modo che con una semplice visura ACI la vittima di un sinistro (o meglio: la sua assicurazione) possa sapere su chi rivalersi per danni, disincentivando altresì fenomeni come l’omissione di soccorso (se sai che chiunque abbia “preso la tua targa” può risalire a te sei più portato ad affrontare le conseguenze delle tue azioni anziché fuggire confidando che di auto simili alla tua ce ne siano molte), ed impone la presenza di un’assicurazione con contrassegni bene in vista perché, prima dell’introduzione dell’indennizzo diretto ex art. 149 Codice Assicurazioni (che risale al D.L. numero 223 del 4 luglio 2006 – c.d. Decreto Bersani)  ed in ogni caso da esso non coperto, il danneggiato potesse sapere con certezza a quale assicurazione rivolgersi.
Ipotizzate ora un individuo che si senta “legittimamente autorizzato” a girare senza targhe e talloncini dell’assicurazione, o meglio, dei meri “proforma” dettati dalla sua ideologia.
Se tale individuo fosse coinvolto in un sinistro e si allontanasse prima del riscontro della sua identità sarebbe impossibile rintracciarlo mediante ACI. Se tale individuo cagionasse danni a cose e persone con la sua condotta, sarebbe impossibile rivalersi sulla sua assicurazione ed il difficile lavoro di riscontro sulla sua identità renderebbe necessario un ricorso oltremodo incrementato al Fondo per le Vittime degli Incidenti Stradali, destinato proprio per coprire i casi di mancata assicurazione o persona non identificabile… a detrimento di tutti.
Proseguendo, ipotizzate che un numero ingente di individui, ispirati dall’OPPT, decida di rifutare di pagare i propri debiti in assenza di “firme in umido” ed ogni altro orpello dettato dalla presenza di uno “pseudoTrust” in loro capo: lungi dal riuscire nel loro intento di “scardinare la concezione dello stato”, “semplicemente” intaserebbero i Tribunali Civili di una serie di cause in loro danno. Che sarebbero comunque destinati a perdere, ma… su chi credete che pesino i costi di un incrementato contenzioso? Sui cittadini, no? Nel frattempo, anche solo recarsi nel locale supermercato, vedendo la coda bloccata da chi potenzialmente contesterebbe di ogni acquisto fatto la mancanza delle “firme umide” diventerebbe una fatica di Sisifo. Aggiungete il rischio, concreto e potenziale “accettando l’OPPT” di trovarsi le procure intasate di cause a dir poco temerarie contro vigili urbani, accusati di ogni cosa dall’estorsione al furto per aver osato multare e rimuovere un’automobile in divieto di sosta, ufficiali giudiziari e postini costretti ad accettare sanzioni e condizioni da asserite “Note di Cortesia” destituite di ogni valore ed ogni altro aggravio e balzello aggiunto ad una vita sociale e relazionale altrimenti fluida.
Per tutte queste ragioni, vi sconsigliamo di adottare l’OPPT come “strumento” per evitare il pagamento di debiti, sia verso privati che verso enti, società e pubbliche amministrazioni, né per sottrarvi ad obblighi ed oneri di legge. Semplicemente, non funziona. Anche se nominaste voi stessi uno “One People Public Trust” continuereste ad essere centro di imputazione di diritti e doveri secondo le vigenti leggi dello Stato Italiano e sareste nocivi per voi stessi e per gli altri.

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