Foti, il “guru” di Bibbiano non ha neanche la laurea

di Bufale.net Team |

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Foti, il “guru” di Bibbiano non ha neanche la laurea Bufale.net

Francamente, con Il “Guru” di Bibbiano non ha neanche la laurea la questione di Bibbiano sta rasentando i profili del grottesco.

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Evidentemente, i cattivisti della Rete in servizio permanente non hanno mandato giù la liberazione di Claudio Foti, psicologo accusato di aver manipolato i ricordi di una paziente e di falsità in atti… sicché per il primo dei quali non risultano esservi i gravi indizi di colpevolezza.

Ricordiamo infatti che Foti ha potuto esibire prove (i filmati delle sedute) idonee a esprimere la regolarità della sua posizione.

Una nuova accusa, con tanto di esibizioni del curriculum dello stesso, lo vede non essere un vero psicologo. Foti non ha la laurea, Foti è uno “psicologo” tra virgolette, Foti è solo uno psicodrammatista.

Il Guru di Bibbiano non ha neanche la laurea è il grido di molti, comprese pubblicazioni e blog online… ma sarà davvero il modo giusto di vedere la questione?

Allo scrivente ricorda in mente quando orde di Laureandi all’Università della Vita con Master in Perzoni Farze tuonavano contro la Fedeli, accusata di non avere la Laurea, quando la stessa non è titolo richiesto per occupare un Dicastero.

Allora, il “guru” di Bibbiano è uno psicologo?

Certo! E fossi in voi eviterei di lanciarmi in esternazioni sulla sua professionalità.

Foti è uno psicologo. Iscritto regolarmente all’Albo A con decorrenza 01.08.1989 con numero di iscrizione 408.

Che sia uno psicologo è quindi innegabile, che abbia tutti i requisiti per la permanenza all’Albo è dato certo.

Vorrete credere ad una condivisione su Internet più che all’Albo Nazionale Psicologi?

Ma se il “guru” di Bibbiano non ha neanche la laurea

Aridaje con questa laurea!

Ve la buco la laurea, contenti?

Leggete attentamente la data di iscrizione di Foti all’Albo A. 1989.

Leggete il curriculum di Claudio Foti, così segretissimo da trovarsi, tipo, ovunque nell’Internet.

Dalla laurea in lettere fino all’anno di iscrizione all’Albo troviamo una serie di adempimenti che stranamente nessun altro ha riportato…

  • Maratone e gruppi di psicodramma, condotti dalla dott.ssa Levi e dal dott. Grazioli […]

  • Conduzione di gruppo con la tecnica dello psicodramma e della Gestalt

  • Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara

  • Tirocinio in qualità di psicologo.

  • Esami psicodiagnostici di bambini, colloqui con genitori ed insegnanti, attività. Discussione di casi. Studio e applicazione dei test psicologici grafici. Osservazione della classe di scuola maternal. Infant Observation.

  • Analisi personale a tre sedute settimanali con il dott. Giambattista Muraro, allievo del prof. Gaetano Benedetti, del Gruppo Psicoterapia e Scienze Umane […]

  • Gruppo quindicinale di psicodramma di base e successivamente ad un gruppo di formazione allo psicodramma con il dott. Giuilio Gasca, […]

  • Comprensione esperienziale delle dinamiche di conduzione e osservazione del gruppo di psicodrammaIl ruolo terapeutico, Milano
  • Seminari di introduzione alla psicoterapia Riza psicosomatica,Milano
  • Corso di medicina psicosomatica

  • Seminari ed incontri di formazione, Tribunale per i minorenni di Torino

  • Preparazione al ruolo del Giudice Onorario

  • Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica

  • Formazione clinica alla psicoterapia

  • Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica

  • Formazione clinica alla psicoterapia

  • Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica

  • Supervisione continuativa di casi clinici con il dott. Aldo Cantoni, Milano, supervisioni con il dott. Cremerius Friburgo

Ora vediamo quando è entrata in vigore l’attuale legge istitutiva dell’Albo e della professione di Psicologo: nel 1989.

Prevedendo una serie di clausole transitorie per gli iscritti negli anni precedenti e a cavallo della riforma

Articolo 32. Iscrizione all’albo in sede di prima applicazione della legge

1. L’iscrizione all’albo, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere a), b) e d) dell’articolo 7, è consentita su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui all’articolo 31: a) ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline psicologiche nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale nonché ai ricercatori e assistenti universitari di ruolo in discipline psicologiche e ai laureati che ricoprano o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso una istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso sia attualmente richiesto il diploma di laurea in psicologia; b) a coloro che ricoprano od abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un’attività di servizio attinente alla psicologia, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea e che abbiano superato un pubblico concorso, ovvero che abbiano fruito delle disposizioni in materia di sanatoria; c) ai laureati che da almeno sette anni svolgano effettivamente in maniera continuativa attività di collaborazione o consulenza attinenti alla psicologia con enti o istituzioni pubbliche o private; d) a coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale.

Articolo 33. Sessione speciale di esame di Stato

1. Nella prima applicazione della legge sarà tenuta una sessione speciale di esame di Stato per titoli alla quale saranno ammessi: a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un posto presso un’istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea; b) coloro i quali siano laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, o quanti posseggano da almeno due anni titoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l’equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane, e che documentino altresì di aver svolto per almeno due anni attività che forma oggetto della professione di psicologo; c) i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta dall’università, nonché i laureati che documentino di avere esercitato con continuità tale attività, presso enti o istituti soggetti idonei a ricoprire un posto in materia psicologica presso un’istituzione pubblica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea.

Articolo 34. Ammissione all’esame di Stato degli iscritti ad un corso di specializzazione (7)
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato di cui al comma 2 di detto articolo, dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti ad un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e che documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che forma oggetto della professione di psicologo.

Seriamente, voi pensate davvero che in Italia prima del 1989 non c’erano psicologi?

Foti è, a tutta evidenza, un iscritto pre-riforma, che ha maturato i requisiti richiesti dall’Albo a cavallo della stessa, ha compiuto regolari tirocini e compiuto studi presso la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica.

Perché il Tag disinformazione?

Perché si fa tanto rumore nel nulla, per cercare misteri dove non ci sono e negare la professionalità di chi titoli ha.

Solamente per avere qualcosa da dire su un uomo che, ricordiamo, è innocente fino a prova contraria.

Come tutti, del resto.

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