DISINFORMAZIONE Legalizzazione Cannabis: il 13 gennaio la discussione in Commissione Giustizia ed Affari Sociali – Bufale.net

di David Tyto Puente |

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Cosa dice la Legge delega e cosa va a toccare

Ecco quanto contenuto nell’articolo 2 della Legge delega:

d) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di legge:
1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234;
2) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633;
3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;
4) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
5) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
6) articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Andiamo a leggere l’articolo 28, comma 2, del Dpr 309,90:

Art. 28.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 28 – decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 4 – legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1).
Sanzioni
1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell’articolo 26, e’ assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse.
2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l’autorizzazione e’ subordinata, e’ punito, salvo che il fatto costituisca reato piu’ grave, con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da lire un milione a lire quattro milioni.
3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell’articolo 86.

Attenzione all’affermazione “senza essere autorizzato“, “non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l’autorizzazione e’ subordinata” ed il riferimento all’articolo 26.
Leggiamo l’articolo 26:

Art. 26
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 26) Coltivazioni e produzioni vietate ((1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, e’ vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all’articolo 27, consentiti dalla normativa dell’Unione europea.))
2. Il Ministro della sanita’ puo’ autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.
 

Insomma, l’obiettivo della Legge delega è la “depenalizzazione” per quanto riguarda la mancata autorizzazione o il mancato rispetto delle regole in seguito all’autorizzazione di enti che coltivano per scopi scientifici, sperimentali o didattici, tra cui appunto università ed enti di ricerca (ad esempio aziende farmaceutiche).
Se pensavate ad un altro tipo di “depenalizzazione” o addirittura di “legalizzazione” vi sbagliate di grosso. Nel frattempo il sito Freeweed.it ha cancellato l’articolo, ma ne rimane traccia nella sua condivisione Facebook:
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