DISINFORMAZIONE Divorzio, addio al mantenimento della moglie: lo afferma la cassazione – Bufale.net

di Shadow Ranger |

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E l’indicato articolo 5  della legge 898/70 , mutato nella sua composizione  solo nelle parti da noi inserite tra parentesi, abrogate  dal D.Lgs. 28 DICEMBRE 2013, N. 154  e non certo dalla Cassazione, ha sempre  riportato il medesimo principio su cui si basa la massima.

Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all’articolo 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all’ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.
((La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei Figli meritevole di tutela.
La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti)).
La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti.
((Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.
Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.
I coniugi devono presentare all’udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria)).
Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l’obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell’altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in una unica soluzione.
L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
Il coniuge, al quale non spetti l’assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell’ente mutualistico da cui sia assistito l’altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.

Evidenziamo che giammai la norma  parla, ed ha mai parlato di “corresponsione del mantenimento alla moglie”, bensì di  “obbligo di uno dei coniugi di somministrare a favore dell’altro”
Quindi, da sempre e logicamente, il coniuge più  economicamente stabile è tenuto a versare in favore del coniuge più economicamente   debole, valutato il regime economico ed il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, assegno di mantenimento da corrispondersi sino a nuove nozze, ovvero sino al mutamento delle condizioni economiche.
Indici per il calcolo di tale assegno  potranno essere reperiti sul portale dello Studio Cataldi , il quale ospita una monografia sull’algoritmo utilizzato allo scopo, basato su coefficenti variabili in caso di coppia con o senza prole, ed a seconda del numero di figli eventualmente interessati al mantenimento.
Sostanzialmente  non vi è alcun addio al “mantenimento della moglie”, non vi è alcun mutamento normativo, e non vi è alcuna difformità tra il citato indirizzo della Corte di Cassazione e l’interpretazione più letterale della norma.
Al più si potrà dibattere sull’incremento o meno del numero di donne in grado di produrre reddito in quantità superiore a quella del marito.
Ma questa è un’altra storia, e come tale dovrà essere narrata un’altra volta,  da economisti e sociologi e non certo da un portale di fact checking.

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