DISINFORMAZIONE Divorzio, addio al mantenimento della moglie: lo afferma la cassazione – Bufale.net

di Shadow Ranger |

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Ci segnalano i nostri contatti il seguente articolo, il cui titolo, riportato in integrale parrebbe dare una notizia sconvolgente: “Divorzio, addio al mantenimento della moglie: lo afferma la cassazione“.
Il testo  insiste sul punto… quantomeno nel primo paragrafo:

A quanto pare ai giudici non piace l’idea del mantenimento della donna giovane e ancora abile al lavoro. E, forse, non piace neanche più alle donne stesse questa situazione. Complice una differente condizione economica e sociale rispetto a quando furono scritte le norme del codice civile. Pertanto, nei tribunali si è sempre meno propensi nell’accordare assegni di mantenimento cospicui e superiori alle capacità del soggetto onerato (appunto, l’uomo). La Cassazione con la recente sentenza n. 11870/2015 confermando il consolidato orientamento giurisprudenziale ha stabilito che: «se la moglie ha idonea capacità lavorativa, anche se durante il matrimonio era casalinga, può ben andare a lavorare e non ha diritto all’assegno da parte dell’ex marito».
La Cassazione ha infatti affermato che l’art. 5 della l. n. 898/1970, dispone che «l’accertamento del diritto all’assegno di divorzio dev’essere effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto». Ma la liquidazione dell’assegno va compiuta «tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio». Inoltre, nell’ambito di questo apprezzamento, occorre guardare non solo ai redditi e alle sostanze del richiedente l’assegno, ma anche a quelli dell’obbligato, i quali assumono rilievo determinante sia ai fini dell’accertamento del livello economico-sociale del nucleo familiare, sia ai fini del necessario riscontro in ordine all’effettivo deterioramento della situazione economica del richiedente in conseguenza dello scioglimento del vincolo.

Il problema è che trattasi, evidentemente di  un caso di Clickbait:  laddove il testo riporta una nozione reale che il titolo ed il cappello introduttivo “montano” in qualcosa di rivoluzionario e sconvolgente, abbastanza perché l’utente sia stimolato a cliccare “per saperne di più” sull’anteprima condivisa sui social che, per limite tecnico, contiene solamente il titolo e poche righe del cappello introduttivo.
Dovremo infatti premettere che  l’Italia non è un sistema di “Common Law” come i paesi Anglosassoni, ma segue un sistema di “Civil Law”, dove (a parte la Corte Costituzionale, nei modi e nei termini rigidamente previsti, quali i casi di conflitto tra norme)  la Suprema Corte ha funzione nomofilattica e giammai legislativa.
Trattasi di una c.d.  Corte di Legittimità: valuta  cioè se  in  Primo Grado ed Appello il giudice o i giudici aditi abbiano rettamente applicato la norma di legge nel modo corretto, senza  violazioni o false applicazioni, offrendo un indirizzo il più “autentico e legato alla norma” possibile.
Difatti è un brocardo cardine dell’interpretazione giurisprudenziale che raramente, se non mai (escludendo l’analogia) una norma dice più di quello che già essa contiene, quindi è dall’interpretazione della norma che dovremmo partire, anziché dalla lettura di una mera massima.
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