DISINFORMAZIONE Dal 3 aprile Patente e Libretto con lo stesso Nome: Si rischia un Verbale da 750 euro – bufale.net

di Shadow Ranger |

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DISINFORMAZIONE Dal 3 aprile Patente e Libretto con lo stesso Nome: Si rischia un Verbale da 750 euro – bufale.net Bufale.net

Ci sono molti modi per fare disinformazione: un modo molto presente è quello che noi abbiamo ribattezzato la Disinformazione del Giorno della Marmotta, dagli eventi del noto film Ricomincio da Capo con Bill Murray, in cui l’attore intepreta un burbero e cinico giornalista condannato da un potere superiore a rivivere all’infinito lo stesso giorno della sua vita (il giorno in cui avrebbe dovuto compiere un reportage sulla festa locale di una piccola cittadina chiamata, appunto, il Giorno della Marmotta)  finché non avesse imparato a diventare una persona migliore e pronta ad accettare l’amore e la stima del prossimo.

Questo genere di disinformazione si basa sul prendere un evento accaduto in un passato anche remoto, cancellare o cambiare tutte le date contenute nella notizia e rivenderla come nuova: esattamente come nel film il burbero Phil Connors scopriva con suo orrore di essere l’unico consapevole di star rivivendo lo stesso giorno, mentre tutte le persone intorno a lui non avevano memoria del ciclo perpetuo in cui l’intera cittadina sembrava essere bloccata, solamente il fact checker di turno conserverà memoria degli eventi passati, mentre gli altri ricondivideranno la stessa vecchia notizia come se fosse nuova.

TG News 24, testata fake che scimmiotta i nomi di Sky News e TGCOM, infatti si produce in un Giorno della Marmotta da Manuale, riciclando una vecchia notizia

In arrivo verbali salatissimi per gli automobilisti indisciplinati. Dal 3 aprile la carta di circolazione(libretto) e la patente dovranno coincidere: gli automobilisti che usano vetture non intestate a loro nome e che non aggiorneranno la carta di circolazione, potranno incappare in multa da 750 euro. La registrazione dovrà essere fatta alla Motorizzazione e sulla carta di circolazione dovrà essere annotato il nome di chi utilizza in modo costante l’auto di proprietà altrui per oltre 30 giorni. Sono esenti coloro che usano già un mezzo non di loro proprietà o possiedono un’intestazione non aggiornata prima della data dell’entrata in vigore delle nuove norme o coloro che usano auto di familiari conviventi (aventi la residenza nello stesso indirizzo).
Le categorie che invece saranno maggiormente colpite sono coloro che utilizzano auto aziendali. L’obbligo è per ogni tipo di veicolo e sarà rivolto sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche.

Peccato che si tratti di una norma entrata in vigore il 3 novembre del 2014, e da allora, senza posa, viralizzatori e blogger vari spostano di anno in anno, di mese in mese, la data di entrata in vigore dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s. (come modificato ex L. 120/2010), in modo che il disinformato di turno scopra di avere un adempimento, peraltro descritto in modo grottesco e semplificato, da compiere nel corso del mese in corso.

Non possiamo che ricordare ciò che ricordammo allora

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.

Come avrete sicuramente notato, la normativa, la cui sanzione, secondo il comma 3 del citato articolo è una sanzione amministrativa dagli euro 705 agli euro 3.526, è entrata in vigore nel 2010, ha avuto bisogno di un lungo periodo di rodaggio per la sua attuazione, al termine del quale, nel 2014 il ministero ha rilasciato il seguente, dettagliatissimo regolamento.

Molti interpreti già all’epoca avevano provveduto semplificare il contenuto della lunga circolare, che mescola dati utili all’utente finale con dati necessari alle sedi ACI ed agli enti preposti al rilascio dei libretti di circolazione.

Per quel che attiene l’utente finale possiamo senza dubbio affermare che la norma si applica per gli atti posti in essere negli ultimi tre anni, in quanto

L’obbligo di richiesta di aggiornamento della carta di circolazione riguarda gli atti posti in essere a partire dal 3 novembre 2014 e solo da quella data scatteranno le sanzioni previste dal medesimo art. 94, comma 4-bis, c.d.s. nei confronti dell’avente causa.
Nessun obbligo, quindi, per quei soggetti che hanno posto in essere un atto prima del 3 novembre, per cui la registrazione resta facoltativa.

E quindi nessun “balzello” si aggiunge a coloro entrati nella disponibilità del veicolo prima di pari data, che possono, comunque, provvedere per ragioni di sicurezza spontaneamente e senza obbligo alcuno.

In ogni caso, la maggior parte di coloro che stanno leggendo la notizia in questo momento, ovvero i tipici figli che guidano l’auto dei genitori con essi conviventi in attesa di potersi permettere, con l’indipendenza economica, una casa ed una vettura di proprietà, sono e restano esenti da ogni obbligo.

Avevamo già vaticinato in tempi non sospetti, tre anni fa, che la norma non avrebbe comportato grandi variazioni e la spaventosa impennata nel contenzioso prevista dai viralizzatori, anche perché nei pochi casi di utente privato che guida un’auto non sua, ad esempio il figlio che si è finalmente trasferito in una nuova casa ed ha ricevuto in dono la vettura dei genitori, per sempre o “finché non ne compri una tua” è nell’interesse dello stesso provvedere alla registrazione del caso qualora i 30 giorni di prestito non gli bastino a provvedere all’autonomia, mentre i conducenti di mezzi aziendali o in comodato inadempienti dovranno comunque provvedere, a beneficio degli altri automobilisti che sapranno chi è il reale utilizzatore del veicolo in cui si sono imbattuti.

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