BUFALA – Le vaccinazioni pediatriche non sono più obbligatorie – Bufale.net

di David Tyto Puente |

bufala sindaco di lonigo
BUFALA – Le vaccinazioni pediatriche non sono più obbligatorie – Bufale.net Bufale.net

vaccinazioni-pediatriche-obbligatorie
Alcuni amici mi hanno segnalato questo vecchio articolo, pubblicato il primo dicembre 2013 nel sito di Gianni Lannes, dal titolo “Le vaccinazioni pediatriche non sono più obbligatorie”.
Ecco come inizia:

In punta di diritto la copertura vaccinale imposta ai bambini per far ingrassare le multinazionali chimiche (in particolare la britannica e famigerata Glaxo che organizza anche in Italia convegni che ospitano incredibilmente alcune autorità di controllo) non è più obbligatoria, ma pochi lo sanno e le istituzioni sanitarie nazionali, regionali e locali sovente al soldo delle aziende farmaceutiche tacciono, invece di tutelare concretamente il diritto alla salute dei minori.
Anche l’obbligo scolastico può essere assolto dai non vaccinati, ai sensi del decreto del presidente dellla Repubblica numero 355 del 1999. Ecco come fare per poter esercitare il legittimo diritto alla obiezione vaccinale in modo corretto, e senza conseguenze giuridiche di rilievo (a parte una possibile microscopica multa comunque contestabile, che molte Regioni ormai nemmeno applicano o hanno abolito).
L’articolo 32 della Costituzione (norma fondamentale a cui sono subordinate tutte le altre) stabilisce che:
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
http://www.governo.it/Governo/Costituzione/1_titolo2.html
Pertanto, le leggi – L. 6 giugno 1939, numero 891; L. 4 febbraio 1966 n° 51, L. 20 marzo 1968 n° 419, L. 27 aprile 1981, numero 166, L. 27 maggio 1991, numero 165 – sono incostituzionali e vanno abrogate. E’ strano che nessun costituzionalista abbia fatto notare queste palesi incongruenze giuridiche.

Basta e avanza questa parte dell’articolo per sfatare la disinformazione.
Partiamo dal decreto del Presidente della Repubblica numero 355 del 1999. Cosa dice?

Art. 1.
1. L’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 47. – 1. I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all’atto dell’ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione da parte dell’interessato della relativa certificazione, ovvero di dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni predette, accompagnata dall’indicazione della struttura del Servizio sanitario nazionale competente ad emettere la certificazione.
2. Nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione di cui al comma 1, il direttore della scuola o il capo dell’istituto comunica il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all’azienda unita’ sanitaria locale di appartenenza dell’alunno ed al Ministero della sanita’. La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell’alunno alla scuola dell’obbligo o agli esami.
3. E’ fatta salva l’eventuale adozione da parte dell’autorita’ sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.”.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Si tratta di un meccanismo di controllo attraverso gli istituti scolastici. Ciò perché sono previste delle vaccinazioni obbligatorie, che possiamo tranquillamente leggere nel sito del Ministero della Salute. L’articolo di Lannes è del 2013, le informazioni del sito del Ministero della Salute sono aggiornate al 12 maggio 2014 (dato riportato ancora oggi, 26 agosto 2014).
Gianni Lannes cita l’articolo 32 della Costituzione e si pone il dubbio su come mai nessun costituzionalista abbia fatto notare “queste palesi incongruenze giuridiche”. L’articolo 32 della Costituzione è stato riportato corretto nel sito di Lannes, anche se incompleto perché manca una  prima parte, tuttavia bisogna leggerlo con attenzione per capire dov’è l’errore:

Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Nessun costituzionalista farà mai notare nulla perché la Costituzione prevede la clausola di legge (“se non per disposizione di legge”). In parole povere: se non c’è una legge che ti obbliga ad un trattamento sanitario allora il discorso quadra, ma se c’è una legge allora bisogna fare il trattamento.
Ecco un altro esempio riguardante tutt’altro tema, ma per farvi capire che la Costituzione ha varie “clausole”:

Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Una legge è in vigore finché non viene abrogata. Non è assolutamente vero che le vaccinazioni pediatriche non sono più obbligatorie.
Ecco le vaccinazioni obbligatorie presenti attualmente nel sito del Ministero della Salute.

In Italia sono obbligatorie per tutti i nuovi nati le vaccinazioni contro difterite, tetano, poliomielite, epatite B.
Difterite
La difterite è una malattia infettiva provocata dal batterio Corynebacterium diphtheriae che può infettare le vie aeree superiori e a volte la pelle. Il batterio produce una tossina, responsabile di gravi complicanze a carico del cuore, dei nervi e dei reni. In assenza di un trattamento tempestivo, l’infezione può uccidere il 5-10% o delle persone che la contraggono e in molti casi, nei sopravvissuti, possono residuare danni permanenti a carico di cuore, reni, sistema nervoso.
La difterite è ancora endemica in molti Paesi in via di sviluppo, mentre, grazie alla diffusione della vaccinazione, l’ultimo caso di difterite in età pediatrica in Italia risale al 1995.
Il vaccino antidifterico è costituito dalla tossina difterica, resa innocua mediante procedimenti chimici, che conservano però la sua capacità di stimolare la produzione di anticorpi protettivi.
Il calendario vaccinale prevede 3 dosi nel primo anno di vita (al 3°, 5° e 11-13° mese), seguite da 2 richiami, rispettivamente a 5-6 anni, e tra 11 e 18 anni. Ulteriori richiami sono raccomandati a cadenza decennale.
Tetano
Il tetano è provocato dalla tossina prodotta da un batterio, il Clostridium tetani, che provoca una paralisi a partire da viso e collo, fino agli arti passando per torace e addome. L’infezione si contrae attraverso la contaminazione di tagli o ferite con le spore del batterio.
In assenza di un adeguato trattamento, la malattia può essere letale nel 30-50% dei casi.
Grazie alla vaccinazione antitetanica, i casi di i tetano in età pediatrica o adolescenziale in Italia sono diminuiti drasticamente, mentre persistono ancora casi in persone anziane non vaccinate.
Il vaccino antitetanico è costituito dalla tossina tetanica resa innocua mediante procedimenti chimici che conservano però la sua capacità di stimolare la produzione di anticorpi protettivi.
Il vaccino antitetanico è solitamente combinato con il vaccino antidifterico, al quale si accomuna per modo e calendario di somministrazione: 3 dosi di vaccino, da praticare entro il primo anno di vita del bambino (al 3°, 5° e 11-13° mese), una dose di richiamo a 5-6 anni e tra 11 e 18 anni.
Per conservare l’immunità nei confronti del tetano, sono opportuni ulteriori richiami ogni 10 anni.
Poliomielite
La poliomielite è una malattia causata da 3 tipi di virus intestinali detti poliovirus. Benché la gran parte delle infezioni non causino alcun sintomo, in un ristretto numero di casi (1-2%) si può manifestare rigidità di collo, della schiena o delle gambe, ma senza paralisi.
Invece, in meno dell’1% dei casi (all’incirca in 1 infezione su 1.000) i virus sono in grado di aggredire il sistema nervoso, causando debolezza muscolare e paralisi.
Dopo una grande diffusione della malattia nella prima metà del XX secolo, la messa a punto del vaccino negli anni ‘50 ha consentito un ottimo controllo dell’infezione, tanto che l’Organizzazione mondiale della sanità ha certificato l’eradicazione della poliomielite in gran parte del mondo.
Il vaccino antipolio in uso in Italia dal 2002 (quando l’Oms ha certificato l’eradicazione del virus nella regione europea) è quello definito “inattivato” (Ipv, Inactivated polio vaccine), basato cioè su un procedimento chimico in grado di uccidere il virus senza fargli perdere la capacità di stimolare il sistema immunitario.
In precedenza, era impiegato anche il vaccino antipolio orale (Opv, Oral polio vaccine) in cui il virus non era ucciso, ma reso incapace di replicarsi nel tessuto nervoso.
La vaccinazione antipolio prevede la somministrazione di 3 dosi nel primo anno di vita, (al 3°, 5° e 11-13 mese), seguite da un richiamo tra il 5° e il 6° anno di vita.
Epatite B
L’epatite B è una malattia infettiva causata dal virus HBV. Si trasmette attraverso l’esposizione a sangue infetto o a fluidi corporei come sperma e liquidi vaginali. Inoltre, l’epatite B può essere trasmessa dalla madre infetta al neonato. La malattia provoca un’infiammazione acuta del fegato.
Più della metà dei bambini che acquisiscono l’infezione sono asintomatici anche se possono diventare portatori cronici. Nell’adulto la malattia può cronicizzare in circa il 5-10% dei casi. Il rischio di cronicizzazione aumenta al diminuire dell’età in cui viene acquisita l’infezione; infatti, nei neonati contagiati poco dopo la nascita si verifica circa 9 volte su 10. Quando la malattia si cronicizza può causare cirrosi epatica e cancro al fegato.
Il vaccino contro l’epatite B è costituito da una proteina della superficie del virus realizzata utilizzando la tecnica del Dna ricombinante e in grado di stimolare la risposta del sistema immunitario.
Nei bambini si somministrano 3 dosi di vaccino al 3°, 5° e tra 11-13 mesi di vita. Nei neonati da madre infetta (HBsAg positiva) si somministrano quattro dosi: alla nascita (entro 12-24 ore), al 1°, 2° e 11-13° mese di vita.
Dall’introduzione della vaccinazione obbligatoria in Italia (nel 1991) a oggi, i nuovi casi di epatite B si sono ridotti dell’80% nei gruppi di età destinatari dell’intervento vaccinale (0-14 e 15-24 anni).

Potremmo parlare del problema legato alle esavalenti, che ne impone 6 invece che le 4 vaccinazioni obbligatorie. Il gip del tribunale di Torino ha dato il via alle indagini sul vaccino esavalente, con costi in più per il Ssn e la salute dei piccoli, secondo il Codacons. Il motivo dell’esavalente sarebbe legato al risparmio statale nel prevenire le cure future per determinate malattie. Infatti costerebbe meno vaccinare adesso piuttosto che curare poi. Staremo a vedere, ma questo è tutt’altro discorso e va al di là del dire “non è più obbligatorio”.

AGGIORNAMENTO 28 SETTEMBRE 2014

Alcuni utenti  ci hanno segnalato che non è assolutamente vero che le vaccinazioni siano obbligatorie per legge.
Innanzitutto l’articolo riporta le inesattezze pubblicate da Gianni Lannes in merito alla legge e alla Costituzione italiana. In merito alle vaccinazioni, le 4 riportate in questo articolo sono obbligatorie e previste tali dalla normativa italiana (LEGGE 27 maggio 1991, n. 165LEGGE 27 aprile 1981, n. 166LEGGE 20 marzo 1968, n. 419 – LEGGE 4 febbraio 1966, n. 51 – Legge 6 giugno 1939, n. 891). Oltre alle vaccinazioni obbligatorie sono previste anche quelle raccomandate, ma non sono obbligatorie.
Per fare un paragone, anni fa la leva militare era obbligatoria, ma le leggi sono cambiate. Per i vaccini è ancora obbligatorio, non sono state abrogate le leggi che li riguardano, ma come avveniva durante l’obbligatorietà del servizio militare è possibile fare obiezione di coscienza per quanto riguarda i vaccini.
Qua insorge il problema legale in merito alle obiezioni di coscienza non formulate correttamente oppure omesse da parte dei genitori, che si potrebbero ritrovare davanti ad un procedimento di potestà genitoriale.
Bisogna considerare anche le normative regionali. In Emilia Romagna è previsto il dissenso esplicito o di dubbio all’esecuzione di una o più vaccinazioni obbligatorie. Entrambi i genitori vengono invitati ad un colloquio informativo con un operatore sanitario esperto di vaccinazioni. Durante il colloquio l’operatore deve illustrare i rischi delle malattie prevenibili con la vaccinazione e i benefici e gli effetti collaterali delle vaccinazioni proposte. Alla fine del colloquio viene consegnato un modulo per il dissenso ai genitori, che vengono informati su quanto prevede la procedura del dissenso stesso con riguardo alla segnalazione del caso alle autorità competenti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

Ultimi Articoli