Attenzione: per esporre la bandiera Italiana devi pagare una tassa di 140€ e altri adempimenti che non hai bisogno di fare

di Bufale.net Team |

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Attenzione: per esporre la bandiera Italiana devi pagare una tassa di 140€ e altri adempimenti che non hai bisogno di fare Bufale.net

Ci segnalano i nostri contatti una catena di S. Antonio dal titolo per esporre la bandiera Italiana devi pagare una tassa di 140€ e tutta un’altra serie di adempimenti.

Come al solito, per venire incontro alle limitate facoltà mentali di chi si lamenta che la soluzione dell’enigma arriva alla fine e leggere un testo di un paio di pagine gli è difficile, ci tocca lo spoiler.

Brutale, selvaggio: non dovete pagare alcuna tassa per esporre la bandiera, e per evitare l’accusa di vilipendio vi basta esporla con decoro evitando di vandalizzarla pubblicamente.

Attenzione: per esporre la bandiera Italiana devi pagare una tassa di 140€ e altri adempimenti che non hai bisogno di fare

Attenzione: per esporre la bandiera Italiana devi pagare una tassa di 140€ e altri adempimenti che non hai bisogno di fare

Ed ora possiamo andare nel dettaglio

Per esporre la bandiera Italiana devi pagare una tassa di 140€

In realtà non devi.

Il caso deriva dalla storia di un albergatore di Desio, per anni sottoposto a tale balzello per causa di una falsa e sviata applicazione della norma.

Al termine di un braccio di ferro concluso a Desio dieci anni fa tra un albergatore che voleva esibire il Tricolore nel suo esercizio commerciale e la società di riscossione

Alla fine la «tassa sul tricolore» è stata «abolita». O meglio, la società che ha in concessione la riscossione dei tributi a Desio si è scusata con l’albergatore al quale per quattro anni aveva fatto pagare 178,14 euro per le 5 bandiere che sventolavano sulla facciata e ha promesso che restituirà i soldi ingiustamente riscossi. «La lettera ci è arrivata questa mattina – ha spiegato Daniele Caslini, proprietario, con la sorella Monica e il padre Gianni, dell’Hotel Saint John’s -. La società concessionaria ci ha detto che si è trattato di un errore e che provvederanno a rifonderci le somme relative».

Si tratta quindi di un errore. Certo, è possibile che si sia ripetuto in altre circostanze, ma diviene evidente che chiunque conosca la norma possa avere buon gioco ad impugnare una simile sviata applicazione.

Del resto, la ratio della norma, ovvero il suo “motivo di essere” riguarda le affissioni pubblicitarie.

Ammenda penale per vilipendio se la bandiera non è illuminata

In realtà lasciare la propria bandiera sul balcone di notte non comporta sanzioni: l’unica cosa che le norme citate chiedono che la bandiera sia esposta con decoro e non deteriorata.

Ad esempio, non potete esporre una bandiera scarabocchiata, stracciata, lacera, distrutta, ripiegata o tristemente penzolante in cenci dall’asta.

La normativa vigente (L . 5 febbraio 1998, n. 22 e D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121) regola l’utilizzo e l’esposizione della bandiera nazionale e della bandiera dell’Unione Europea. In particolare la Legge 22/1998 detta disposizioni generali sull’uso delle bandiere, mentre il DPR 121/2000 costituisce “Regolamento del governo sull’uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell’Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici”. Non esiste al riguardo una normativa specifica che stabilisca un regime autorizzatorio rivolto ai privati, i quali pertanto hanno facoltà di scegliere autonomamente l’eventuale esposizione del tricolore. Valgono per essi comunque le regole generali stabilite dalla normativa citata, come asserito in particolare dall’art. 1, comma 2 della Legge 22/1998: “(…)Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì norme generali regolatrici della materia (…)” . Vi è pertanto l’obbligo, per chiunque esponga la bandiera nazionale di rispettarne il decoro (“Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di esse, né sull’asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun t i p o ”, art. 9 del DPR 121/2000). La medesima normativa non prevede specifiche sanzioni per la mancata osservanza delle prescrizioni descritte, ma resta salvo quanto stabilito dall’art. 292 del codice penale, così come modificato dall’art. 5 della Legge 24 febbraio 2006, n. 85: “(…) Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni. Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali”.

Nel link indicato troverete degli elmenti relativi a bandiere indecorosamente esibite: elemento che riguarda l’intenzionalità e la pubblicità.

Nessuno potrà arrestarvi perché la vostra bandiera comincia ad usurarvi, e voi non avete intenzione di stracciarla o imbrattarla in pubblico, no?

Quindi, direi che siete a posto.

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