PRECISAZIONI Illegittima l’IVA sulla bolletta, la sentenza da il via ai rimborsi – bufale.net

di Shadow Ranger |

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PRECISAZIONI Illegittima l’IVA sulla bolletta, la sentenza da il via ai rimborsi – bufale.net Bufale.net

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Ci segnalano la seguente notizia, targata 24ore notizie, portale facente capo al social “Situazionivirali”

Potrebbe presto giungere un piccolo terremoto, in grado di sconvolgere i conti degli italiani, visto che una recente sentenza del giudice di pace potrebbe condurre ad un ricalcolo delle bollette di energia elettrica e gas, con la possibilità molto interessante di eventuali rimborsi per alcuni cittadini.

Gli esperti del portale CondominioWeb.com rivelano che l’imposta dell’IVA sul conto delle utenze è spesso calcolata prendendo come base anche accise e addizionali. Questo però non è espressamente previsto da alcuna legge, dunque la resituzione del denaro versato per pagare l’IVA sarebbe legittima. Il Giudice di Pace di Venezia avrebbe sancito il diritto ad avere indietro una somma pari a 100 euro versati proprio come imposta eccessiva sul valore aggiunto; eccessiva perché calcolata su accise e addizionali in sintonia con un principio della Corte di Cassazione, la quale ha affermato chiaramente che un tributo non può gravare su un altro tributo, a meno che la legge non lo prevedi espressamente (sentenza 3671/1997).

Che cosa potrebbe comportare tutto questo? Qualcosa di molto significativo, come istanze simili da portare su tutto il territorio nazionale, con richieste che potrebbero interessare gli ultimi 10 anni di versamenti, e quindi ingenti somme di denaro.

Indubbiamente una simile notizia si rivela assolutamente interessante, e per delle ottime ragioni. Ottenere i rimborsi non è semplice, anche se la sentenza della Corte di Cassazione afferma il contrario. Infatti il Giudice di Pace di Venezia ha consentito che si ottenesse il rimborso, ed è proprio questo il precedente che potrebbe, eventualmente, dare il via ad un qualcosa di clamoroso, come un rimborso consistente. Sarebbe tecnicamente possibile riuscirci, magari rivolgendosi a chi di dovere proprio come fatto a Venezia. Ma quale rimborso? Esso da dove deriva per la precisione? Nello specifico si tratta di un qualcosa versato in modo illegittimo non tanto perché la legge lo afferma, bensì perché la legge non prevede espressamente che il conto delle utenze venga calcolato anche in base ad accise e addizionali, e questo in quanto un tributo non può gravare su un altro tributo.

Sostanzialmente corretta, anche se, indubbiamente, da precisare ed inquadrare nella sua precisa portata per evitare di alimentare false speranze nel lettore.

Va tenuto infatti conto della natura del sistema giuridico italiano: di civil law, e non di common law. Sostanzialmente, non esiste in Italia il concetto di precedente vincolante: ci si riporta per comodità alla citazione di massime di Cassazione per l’elevata funzione di tutela del diritto e della conoscenza dello stesso che si presume gli organi superiori di giurisdizione detengano, ma ogni sentenza non può che fare capo a se stessa, al momento in cui è proposta ed alle circostanze in cui è nata.

Ciò posto, troviamo il commento di quifinanza.it molto, molto più puntuale, ed ancora valido nonostante la notizia sia in realtà risalente al maggio trascorso

Prima di avventurarvi in questa impresa è bene però sapere che sarà necessario assumere un avvocato e prepararsi ad una lunga battaglia, perché le cose in realtà non sono così semplici come sembrano. Tutti sanno che nelle attuali bollette è prevista la voce di spesa relativa all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), un aggravio che paghiamo comunemente, ma che i liberi professionisti e le aziende possono anche scaricare. In realtà quell’imposta si rivela una doppia tassazione in quanto viene applicata anche sulle accise.

Il Giudice è arrivato a queste conclusioni in virtù di una precedente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (la sentenza n°3671/97), in cui era stato specificato che “salvo deroga esplicita, un’imposta non costituisce mai base imponibile per un’altra”. Partendo da queste riflessioni e dallo studio del caso, il Giudice di Pace ha emanato così il suo decreto ingiuntivo contro l’Enel. La nota azienda fornitrice dell’energia elettrica sarà pertanto costretta a rimborsare il cittadino della somma di 103.78 euro, aggiungendo però anche gli interessi e le spese legali. Si tratta di otto bollette relative alla fornitura di gas e di dodici bollette per la fornitura dell’elettricità. Andando ancora più a fondo della questione, bisogna precisare che l’imposta dell’IVA non può essere applicata su tutte le voci che compaiono in bolletta (quindi sull’importo totale), ma solo sui servizi di vendita e sui servizi di rete.

Questo vale per qualsiasi bolletta della luce e del gas in cui siano presenti accise o addizionali regionali (come accade per la bolletta del gas). Tuttavia la stessa Enel in una nota scritta a gennaio del 2016 aveva puntualizzato che “la fornitura di gas ed energia elettrica, operata sul territorio nazionale e nell’esercizio dell’attività d’impresa, è soggetta ad IVA, da applicarsi all’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti dal cliente al venditore. Anche l’applicazione dell’IVA, ed il relativo pagamento, sono a carico del venditore della commodity che ha poi il diritto di richiederne il pagamento ai propri clienti”. Questo significa che esiste una normativa comunitaria a livello europeo a cui i fornitori di gas e luce fanno riferimento per poter imporre l’IVA anche sulle accise presenti in bolletta.

Ciò lascerebbe intendere che sia previsto a monte di dover pagare l’Imposta sul valore Aggiunto anche sulle eventuali accise. Ad oggi l’Enel non ha mosso comunque ricorso, ritenendo che le accise siano stabilite in realtà dalle stessi leggi dello Stato Italiano, per cui la sentenza è passata in giudicato. Tuttavia chi fosse intenzionato ad effettuare un ricorso potrebbe scegliere due diverse strade: la prima, che è anche la più dura e battagliera, sarebbe quella di presentare personalmente richiesta di rimborso IVA sulle bollette, chiamando direttamente in causa l’azienda di energia elettrica o di erogazione del gas.

Si parla di una prima strada, la quale possiamo astrattamente, e con le limitazioni di cui vi diremo, condividere: fare ricorso tenendo presente che, al momento, al principio evocato dal Giudice di Pace di Venezia si oppone quanto opposto dall’Enel, che pur non avendo proposto gravame ha palesato motivazioni idonee a far presumere che, in diverse circostanze, si opporrebbe.

Sostanzialmente, il coraggioso cittadino che decida di opporsi dovrebbe, allo scopo di ottenere potenzialmente una somma pari ad un centinaio di euro e, soprattutto, la soddisfazione di vedere consacrato dalla giurisprudenza un importante principio di diritto, prepararsi all’esborso di somme anche di molto maggiori, a richiedere l’assistenza di un professionista e cominciare una dura e lunga battaglia.

Come seconda via Quifinanza propone l’ecumenica via di una petizione su Change.org: ma tutti sappiamo che le petizioni online non hanno alcun valore giuridico, ma agiscono come moral suasion, un semplice dispositivo per dare forza alle proprie idee e rendersi “convincenti”.

Possiamo sostanzialmente affermare che ciò che è vero nel particolare non è sempre vero nell’universale: ma questo è un ottimo momento per esaminare le proprie bollette con l’aiuto di un professionista (commercialisti ed avvocati) e valutare, caso per caso, il da farsi.

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