PRECISAZIONI Olio di oliva, via il limite massimo di 18 mesi di scadenza dall’imbottigliamento – bufale.net

di Shadow Ranger |

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PRECISAZIONI Olio di oliva, via il limite massimo di 18 mesi di scadenza dall’imbottigliamento – bufale.net Bufale.net

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Ci segnalano i nostri contatti la seguente notizia, targata La Repubblica:

Via libera definitivo della Camera alla norma, assai controversa, che azzera la scadenza dell’olio di oliva per recepire la legge europea 2015-2016 che riguarda, tra le altre cose, anche la qualità e la trasparenza della filiera degli oli vergini d’oliva. E che consente così la vendita dell’extravergine vecchio, ossia con un termine minimo di conservazione superiore agli attuali 18 mesi dall’imbottigliamento previsti dall’articolo 7 della legge Salva olio, più rigida rispetto alla legislazione comunitaria, ma più favorevole alla tutela della qualità dell’olio.

Vera, ovviamente, ma con una serie di precisazioni da farsi che rendono comunque agevole al consumatore la possibilità di essere accorti e saper scegliere e premiare un prodotto di eccellenza, evitando gli scarti.

È infatti vero che la normativa europea non prevede più etichette di colore diverso per gli olii provenienti provenienti da stati extra-Unione, ma i nuovi articoli riformati del c.d. Salva Olio ora prevedono che

L’indicazione dell’origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell’Unione europea o di un Paese terzo, conforme all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire

Non più un colore distinto, ma una visibile ed evidente stampigliatura

Punto dolente resta il limite dei diciotto mesi dall’imbottigliamento, laddove

La modifica, anche in questo caso, è stata richiesta dall’Europa che ha aperto una procedura di pre-contenzioso (EU Pilot 4632/13/AGRI). La ragione addotta, come spiegata dall’ufficio studi della Camera, è realmente inverosimile: “La Commissione (ndr Europea) ritiene infatti indimostrata una correlazione diretta tra la qualità dell’olio e la durata di conservazione.” Inoltre “la disposizione (ndr l’articolo 7 originario della legge Salva Olio) è ritenuta contraria al regolamento (UE) n. 1169/2011 in quanto esso non prevede alcuna disposizione di ordine generale in merito al periodo entro il quale l’olio d’oliva conserva le sue proprietà e deve essere preferibilmente consumato, demandando agli operatori del settore alimentare la responsabilità di scegliere la data di durata minima

E per questo il limite dei diciotto mesi sarà parimenti sostituito da una stampigliatura relativa ad un termine indicato dal produttore come valido ai fini di valutare una preferibile consumazione del prodotto

Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini mantengono le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione va indicato con la dicitura: “da consumarsi preferibilmente entro il” quando la data comporta l’indicazione del giorno, oppure: “da consumarsi preferibilmente entro fine” negli altri casi.

I diciotto mesi, termine massimo da indicare in etichetta e non termine perentorio sulla vita del prodotto, vengono ritenuti pertanto superati dalla responsabilità degli operatori del settore.

Cui fa da contraltare una nuova indicazione

Il termine minimo di conservazione, di cui al comma 1, è indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilità. La relativa dicitura va preceduta dall’indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale raccolta. La previsione dell’indicazione della campagna di raccolta non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Da cui l’osservazione, in La Repubblica, dell’agronomo Alberto Grimelli:

“Se l’olio è al 100% italiano e prodotto in una sola annata, il produttore ha l’obbligo di indicare la campagna di produzione. Quindi un consumatore attento può scoprire non sono quando è stato imbottigliato ma anche quando è stato prodotto”. Una possibilità in più  di distinguere i prodotto per chi compra olio 100% italiano.

Anche in presenza del termine di 18 mesi dall’imbottigliamento infatti era complicato sapere se l’olio che avevamo di fronte fosse proveniente da una sola raccolta o da più raccolte diverse spremute in periodi diversi: un consumatore attento potrà prediligere i prodotti con l’indicazione del 100% di campagna italiana.

Restano comunque, le contestazioni, come quella di Coldiretti

“Con l’invecchiamento – precisa il presidente di Coldiretti Roberto Moncalvo – l’olio comincia a perdere progressivamente tutte quelle qualità organolettiche che lo caratterizzano (polifenoli, antiossidanti, vitamine) e che sono alla base delle proprietà che lo rendono un alimento prezioso per la salute in quanto rallentano i processi degenerativi dell’organismo. Con il recepimento delle indicazioni comunitarie la data di scadenza non sarà più di 18 mesi, ma potrà essere decisa liberamente dagli stessi imbottigliatori, il che equivale di fatto a cancellarla, poiché ognuno potrà metterla in base ai propri interessi commerciali ed è evidente il rischio che in molti ne approfitteranno per smaltire l’olio vecchio”.

Che si pone in aperto contrasto con gli atti preparatori delle Camere, che invece ritengono la data di scadenza un semplice da consumarsi preferibilmente entro, e non termine obbligatorio per la garanzia della conservazione delle doti organolettiche del prodotto.

Resta un forte apparato sanzionatorio, a suggello della norma

La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto.

È certo però che la riforma, nell’aria già da tempo, ha suscitato molte discussioni.

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