OpSafePharma: Anonymous contro il mondo della Sanità

di Bufale.net Team |

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OpSafePharma: Anonymous contro il mondo della Sanità Bufale.net

Ci risiamo: con OpSafePharma la tangente ggentista di Anonymous continua ad andare in gran spolvero.

Nelle puntate precedenti, Anonymous ha bucato diverse caselle PEC del provider statisticamente usato dagli avvocati, assecondando l’istinto che porta molti Italiani a definirli la fonte di ogni male.

Per il secondo capitolo di questa bizzarra svolta ggentista, LulzSec se l’è presa col Garante della Privacy, colpevole di aver evidenziato le colpe della prima operazione.

Per il terzo capitolo di questa svolta, cominciato quattro ore fa, Anonymous Italia ha deciso di prendersela con alcuni portali legati al mondo della salute, affidando le loro motivazioni ad un comunicato in “legalese da Wikipedia”

Secondo dati emersi dal report mondiale 2018, il sistema sanitario nazionale italiano, spende circa 22 miliardi per rimediare agli errori medici, una cifra considerevole, se proporzionata alla spesa sanitaria nazionale, valutata attorno ai 150 miliardi di euro.
Per riuscire ad ottenere in futuro una Sanità migliore, il Report Mondiale 2018 suggerisce di coinvolgere nella rete delle proposte non solo i sistemi sanitari e gli operatori sanitari, ma anche la cittadinanza ed i pazienti, invitandoli, per esempio, ad avere un ruolo più attivo nello studio di nuovi modelli di assistenza, al fine di soddisfare le esigenze della comunità locali.

In Italia i media utilizzano il termine malasanità per indicare fenomeni molto diversi tra loro: l’errore medico, le cure o pratiche superflue, inutili e dannose, la cattiva gestione della sanità pubblica e la corruzione, la speculazione e i furti. Anche nel nostro paese tuttavia è difficile quantificare i dati delle morti dovute a malpractice
cioè all’imperizia dei medici – o alla disorganizzazione degli ospedali. Vari dati sono stati forniti da associazioni, anche professionali. Dati tuttavia che sono da
considerare con moltissima cautela. Le banche dati parziali non permettono di avere una conoscenza approfondita e chiara delle dimensioni del fenomeno.

Si stima che siano 90 i morti al giorno in Italia per sbagli commessi dai medici, scambi di farmaci, dosaggi errati, sviste in sala operatoria.

In tutto questo più dell’80% dei processi che si effettuano si risolvono con l’innocenza dei medici imputati.
L’articolo 2236 del codice civile ricorda che i casi vengono limitati agli episodi di dolo e colpa grave, mentre la cassazione ha più volte previsto l’assoluzione nei casi in cui le patologie sono poco conosciute o poco studiate in letteratura. In tali casi l’ospedale non deve seguire l’art 1176 primo comma cod. civ (del buon padre di famiglia) ma l’ex art. 1176 secondo comma cod. civ. che lo configura come debitore qualificato che comporta la necessaria perizia da parte del medico. Tuttavia, il ricorso al giudice deve essere necessariamente preceduto da un tentativo di conciliazione obbligatorio (la c.d. mediaconciliazione) che deve essere tenuto dinnanzi ad un ente di conciliazione.

Il comunicato comincia bene sui dati generici: non vi è dubbio che in ogni professione l’errore umano sia alle porte.

Ma la chiosa risulta alquanto sbalestrata, in quanto è evidente che l’attuale regime probatorio non sia acriticamente “dalla parte del potente”, bensì, come ricorda la stessa giurisprudenza invocata da chi ha redatto il comunicato

In tema di responsabilità medica grava sul paziente che agisce per il risarcimento del danno insorto o aggravatosi in seguito alle terapie sanitarie, l’onere di provare il nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia (o l’insorgenza di una nuova malattia) e l’azione o l’omissione dei sanitari, mentre ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza. (Trib. Roma, Sentenza 27 febbraio 2019, n. 4513)

Confondendo peraltro tra la responsabilità medica in campo civile e penale: ovviamente, la Mediaconciliazione preventiva riguarda il solo rito civile, e neppure possiamo considerare la stessa un adempimento particolarmente oneroso.

Ma rimandiamo ogni ulteriore analisi al testo La Responsabilità Medica, reso disponibile dal Gruppo Sole24Ore, nonché un’analisi rilasciata dallo stesso pronta a certificare come

A quanto risulta dalla informazione provvisoria sulla pronuncia resa all’udienza pubblica del 21 dicembre le Sezioni unite hanno almeno in parte assunto un punto di vista differente e indicato i casi nei quali il sanitario potrà essere considerato penalmente responsabile. Ciò accadrà allorquando:

• la colpa (anche “lieve”) si esplichi in un ambito differente rispetto a quello della perizia (quindi negligenza o imprudenza);

• per il caso di imperizia si sia in presenza di un errore rimproverabile (per colpa anche “lieve”) nell’individuazione e nella scelta di linee guida o buone pratiche che non risultino adeguate alle specificità del caso concreto;

• si sia in presenza di un rimproverabile errore (per colpa anche “lieve”) esecutivo dell’atto medico ove nel caso concreto non siano disponibili linee guida né buone pratiche clinico-assistenziali;

• si sia in presenza di un errore esecutivo rimproverabile e qualificabile in termini di colpa grave laddove esistano linee guida o, in mancanza, buone pratiche clinico-assistenziali adeguate alle specificità del caso e a cui il sanitario si sia attenuto, tenuto conto del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche.

Nella ricerca di facili colpevoli, Anonymous ha comunque voluto colpire tre siti mediante OpSecPharma: il portale dell’Associazione Nazionale Primari Ospedalieri (ANPO), AssistSanità, ANAAO ed HS Hospital, gli ultimi dei tre già raggiungibili al momento.

Come al solito, sono stati prelevati alcuni dati e resi disponibili: dati che, ovviamente, non vi divulgheremo e che si palesano assolutamente inutili a dirimere il problema del regime probatorio nella responsabilità medico, descritto dal citato testo La Responsabilità Medica come sospeso tra il celere accertamento delle responsabilità e l’instaurazione di pretestuose pretese risarcittorie prive di fondamento.

Anche questa volta, l’azione di Anonymous non ci convince: suonando più di pancia che di testa.

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