Il Parlamento Europeo può far cadere la Commissione (anche se Barbero dice il contrario)

di Shadow Ranger |

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Barbero si sbaglia: il Parlamento Europeo può far cadere la Commissione. A volte capita. In uno spezzone audiovideo pubblicato su X l’insegne accademico si spinge a dichiarare l’esato contrario, dichiarando anche che a causa di questa mancanza “il Parlamento Europeo non serve a niente”

Il Parlamento Europeo può far cadere la Commissione (anche se Barbero dice il contrario)

Il Parlamento Europeo può far cadere la Commissione (anche se Barbero dice il contrario)

Partiamo da un punto vista imprescindibile per qualificare la questione nel modo corretto: questo articolo non è un giudizio di valore su Barbero, sulla pletora di fan di Alessandro Barbero che affollano la rete o sul lavoro di storico dello stesso.

Nessuno nega che Alessandro Barbero sia un insigne storico: ma anche gli storici sbagliano.

Il Parlamento Europeo può far cadere la Commissione (anche se Barbero dice il contrario)

Analizziamo le fonti legislative: in base all’art. 17 comma 8 del Trattato sull’Unione Europea

8. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui all’articolo 234 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione.

Esaminiamo ora per completezza il rimando, ovvero l’art. 234 TFUE

Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura sull’operato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.

Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione. Essi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all’articolo 17 del trattato sull’Unione europea. In questo caso‚ il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente dalle loro funzioni.

Potremmo discettare, e purtroppo risulta da una lettura dei commenti che orde di “fan di Barbero” improvvisatisi giuristi per insensata e infondata piaggeria lo stanno facendo, che la maggioranza qualificata sia la maggioranza più ampia ammessa negli ordinamenti, ma ovviamente nessuno chiede che una decisione di tale importanza sia presa con maggioranze “semplici”.

Però sappiamo che il Parlamento Europeo può far cadere la Commissione, che tale processo è normato e regolamentato, e non ce ne voglia Barbero per farlo notare.

Nessuno al mondo nasce onniscente: siamo solo umani.

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