Con il DPR 320/54 è ammesso l’accesso dei cani nei locali pubblici e mezzi di trasporto, purché al guinzaglio

di Luca Mastinu |

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Con il DPR 320/54 è ammesso l’accesso dei cani nei locali pubblici e mezzi di trasporto, purché al guinzaglio Bufale.net

Un’analisi pubblicata il 5 maggio 2017 trova oggi motivo di rilancio a seguito di un post pubblicato da Rita Dalla Chiesa il 23 agosto 2018 e condiviso ancora oggi, considerate le numerose segnalazioni dei lettori.

Cos’è il DPR 320/54

Il Decreto 320 del Presidente della Repubblica (DPR) pubblicato l’8 febbraio del 1954 e aggiornato nel dicembre 2006 (qui il testo del documento sul sito del Ministero della Salute, qui sulla Gazzetta Ufficiale) è, in realtà, un Regolamento della Polizia Veterinaria in tema di salute sulle malattie infettive e diffuse dagli animali. Al Capo V, a tema “Rabbia”, troviamo l’articolo 83 in cui leggiamo le uniche voci che interessano la conduzione dei cani nei luoghi pubblici, per i quali dispone l’obbligo della museruola nei luoghi aperti al pubblico, e la museruola con guinzaglio nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto.

In sostanza, il DPR 320/54 comparso sulla ormai popolare immagine da sempre condivisa su Facebook non indica esclusivamente l’obbligo di ingresso dei cani nei locali pubblici, bensì riporta la regolamentazione della Polizia Veterinaria sulla circolazione degli animali per scongiurare la diffusione di malattie infettive.

Photo by Ken Reid / Unsplash

Il libero arbitrio

Nella precedente analisi, portata a compimento grazie alla collaborazione dei gestori della fanpage All4Animals, ricordavamo che il dibattito sull’ingresso degli amici a 4 zampe all’interno dei luoghi pubblici e dei mezzi di trasporto è sempre aperto. A tal proposito l’avvocato Cinzia Calabrese rispondeva ai lettori di Mixer Planet spiegando che in quasi tutti i Comuni – che già gestiscono autonomamente la regolamentazione in materia – la facoltà di decidere è demandata ai gestori dei locali, che sono liberi di allontanare il padrone con il suo animale qualora quest’ultimo risulti sporco, maleodorante, o disturbi i presenti. L’avvocato Calabrese, inoltre, fa l’esempio di varie città.

A Rimini, per esempio, secondo l’articolo 48 del Regolamento della Polizia Urbana è fatto divieto di introdurre cani o altri animali nei locali ove si vendono o lavorano alimenti. Nell’articolo 26 del Regolamento a Tutela degli Animali d’Affezione, invece, leggiamo che l’accesso degli animali ai locali pubblici è demandato alla discrezione dei proprietari.

Photo by Aaron Barnaby / Unsplash

Parliamo, sostanzialmente, di libero arbitrio esercitato più o meno in tutto il territorio.

Non esiste, dunque, una legge che obblighi i commercianti ad accettare l’ingresso dei cani nel proprio esercizio. Il DPR 320/54 riportato nell’immagine e condiviso da Rita Dalla Chiesa fa riferimento alla Polizia Veterinaria in termini di sicurezza e salute per le malattie infettive degli animali. I commercianti, a loro discrezione e secondo le norme che variano di Comune in Comune, possono ancora non accettare l’ingresso degli animali nel proprio locale.

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