ALLARMISMO e DISINFORMAZIONE Banche, nuovo regalo del governo: strada spianata per esproprio case – Bufale.net

di David Tyto Puente |

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La modifica del contratto può avvenire unilateralmente?

Assolutamente no! Ecco cosa riporta Il Fatto Quotidiano:

Nella pressoché totale indifferenza del Parlamento, fatta eccezione per il gruppo Alternativa Libera alla Camera che ha presentato un parere per evitare il passaggio di proprietà della case alla banche, il governo si accinge dunque a togliere ai consumatori e alle famiglie le poche tutele che ad oggi esistono, incentivando la modifica unilaterale delle condizioni anche ai mutui già erogati, perché appunto la pattuizione sul trasferimento della proprietà dell’immobile a soddisfacimento del debito può essere introdotta anche in un momento successivo alla stipula del contratto di finanziamento.

Ecco quanto riportato, invece, nella al comma 3 dell’articolo 120-quinquiesdecies:

Le parti del contratto possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l’estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all’eccedenza.

Se questo sistema esisteva già, che cosa cambia?

Nulla cambia rispetto al passato se si considera la vendita di bene incapiente: anche prima la banca, non completamente soddisfatta dal realizzo del bene, poteva agire nei confronti del mutuatario, pignorando, ad esempio, il quinto dello stipendio.
In realtà l’atto del Governo, che dovrà comunque essere approvato in seconda battuta dal Parlamento, pone il salto di uno dei processi che porterebbero alla vendita dell’immobile per il recupero del credito, per la precisione il ricorso alle procedure esecutive giudiziali:

La ratio della disposizione in commento sembra essere di snellire e abbreviare le procedure nel caso di inadempimento del debitore, senza dover far necessariamente ricorso a procedure esecutive giudiziali che si dimostrano molto lunghe e complesse, riducendo pertanto il rischio e i costi esecutivi gravanti sul finanziatore in caso di inadempimento del debitore. Tale semplificazione, nell’intenzione del legislatore delegato e del legislatore comunitario, dovrebbe contribuire ad ampliare la disponibilità di credito da parte delle banche, migliorando inoltre le condizioni di prestito, a vantaggio dei debitori. La previsione si inserisce inoltre nell’attuale dibattito relativo alla soluzione del problema delle sofferenze bancarie e agli effetti che esso ha sui requisiti patrimoniali delle banche stesse e sulla conseguente capacità di erogare credito.

In pratica il creditore non ha bisogno di ricorrere ad un Giudice.

Conclusioni

In conclusione, l’interesse principale del finanziatore rimane quello di recuperare integralmente il credito erogato al mutuatario, non certo di agire coattivamente sull’immobile in un eventuale contesto di incerte condizioni di mercato, con il rischio di contribuire in misura negativa all’andamento generale dei prezzi, con ovvie ripercussioni sulla valorizzazione degli asset immobiliari a garanzia dei mutui “IN BONIS”.
Si ricorda che da anni esistono strumenti come “moratorie interne“, o “moratorie ABI”, per consentire ai clienti in difficoltà di individuare soluzioni congiunte attraverso la sospensione di una o più rate e/o l’allungamento del mutuo, per consentire al cliente la puntuale ripresa dei pagamenti, al termine di un periodo prestabilito, o al verificarsi di determinate condizioni, quali, a mero titolo esemplificativo, la perdita del posto di lavoro o la cassa integrazione.
A tale proposito, il richiamato comma 1 dell’articolo 120-quinquiesdecies stabilisce che, fermo restando la risoluzione del contratto in caso di ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte (ai sensi dell’articolo 40, comma 2), il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti. La Banca d’Italia può adottare disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore.
Ringrazio Enrico per la consulenza.

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