NOTIZIE VERA Ruba una salsiccia, deve pagare 11mila euro – bufale.net

di Shadow Ranger |

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Non tutte le notizie che arrivano da noi sono dei falsi. A volte sono eventi reali, atti a suscitare forte indignazione ma… che necessiterebbero un forte approfondimento per capire che, in realtà, i motivi di doglianza per quanto umani e morali non possono trovare accoglimento nei fatti.
Una convergenza di fattori sfavorevoli crea conseguenze ancora più sfavorevoli anche a persone in oggettivo stato di difficoltà, rendendo la ricerca di un “responsabile” su cui puntare il dito un futile esercizio di sterilità.
Tale è il caso della notizia che ci è stata sottoposta: nel giugno del 2010 un anziano di Cremona, sofferente dal 2009 dei principi di un Alzheimer che l’avrebbe portato alla perdita della memoria ed a danni delle funzioni cognitive, viene fermato dalla security di un esercizio commerciale con un pacco di salsicce, merce di assai modico valore occultata nei pantaloni, ovvero infilata in tasca.
Ne è seguito un immediato procedimento penale in suo carico, datosi che per i casi in cui si tratta di reato perseguibile di ufficio (come in questo caso, dove trattasi di “furto con destrezza”), oppure di querela ogni qualvolta il querelante non si opponga, è possibile usare lo strumento del decreto penale di condanna.
Troverete maggiori dettagli nel link: basti sapere che, allo scopo di alleggerire il carico dei Tribunali, il PM può indicare una richiesta motivata al giudice di procedere all’applicazione di una pena pecuniaria (ove vi sia pena detentiva, questa va convertita in denaro) , concedendo comunque alla parte 15 giorni per opporsi e quindi cominciare un giudizio ordinario, ovvero richiedere altre forme deflattive sicché

Avverso tale decreto, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, possono presentare opposizione nel termine di gg. 15 dalla notifica del decreto stesso.

Con l’atto di opposizione l’imputato inoltre può richiedere il giudizio immediato, abbreviato o il patteggiamento.

In questo caso, purtroppo, alla notifica del decreto non è seguita l’opposizione, di talché l’avvocato di famiglia non ha potuto che constatare:

«Ho rimproverato la mia cliente per la sua negligenza e le ho chiesto perché avesse tenuto sul comodino l’incartamento invece di difendere suo padre: c’erano tutti margini per farlo», commenta il legale.

Resta l’amarezza per la durezza della legge, anche questo parere pienamente condivisibile del legale di elezione che riportiamo asseverandolo

«Posto, ci tengo a sottolinearlo, che il procedimento è corretto e che stavolta non si tratta di un caso di malagiustizia, balza all’occhio la grandissima sproporzione tra il crimine commesso e la pena comminata. Reati come questo sono perseguibili d’ufficio mentre altri ben più gravi lo sono solo su querela. C’è da rimanere di stucco di fronte a una giustizia che ha aspetti draconiani nell’applicare con rigore il codice e che invece è indulgente quando servirebbe severità».

Ma dura sed lex ed il rimedio sarebbe stato ricorrere all’intervento del legale sin dal momento della notifica, o almeno entro i giorni 15.

Infatti la giurisprudenza sull’argomento è costante: in casi simili, ancorché privi dell’infermità che, ove accertata in termini, avrebbe senz’altro potuto rendere meno infausta la situazione dell’imputato, la sottrazione di merci, anche di valore modico da supermercati viene considerata furto aggravato quindi aggravato, giustificando una pena di 45 giorni di reclusione.

45 giorni che, convertiti per effetto dell’applicazione del decreto penale di condanna in sanzione pecuniaria, portano ad € 11.250,00.

Una pena comunque ben assorbita dai limiti della sospensione condizionale della pena, cui si sarebbe potuto pervenire con facilità, in ogni caso evitando ogni conseguenza all’anziano.

Diventa quindi vitale, in notifica di un Decreto Penale di Condanna, rivolgersi all’assistenza qualificata di un legale di fiducia.

Una soluzione possibile è arrivata dalla politica proprio in questi mesi con l’istituzione di soglie di non punibilità per i reati c.d. “bagatellari“, di poco conto, come in questo caso un furto senz’altro inferiore ai cinque anni di reclusione: non a caso, nell’articolo da noi citato, contestavamo con vigore coloro che, sull’onda di una facile indignazione, tacciavano tale norma di voler aiutare il crimine.

Non “al crimine” è rivolta la recente introduzione delle soglie di non punibilità, ma a casi come questo, limando così gli aspetti draconiani della giustizia, e ricordando che non di malagiustizia si tratta, ma di semplice necessità del ricorso all’assistenza legale.

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