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  • Non è vero che questa donna ucraina si è spacciata per una civile ferita (e non è la stessa donna)

    Non è vero che questa donna ucraina si è spacciata per una civile ferita (e non è la stessa donna)

    Ci segnalano i nostri contatti un video contenente una “donna ucraina che si è spacciata per una civile ferita”.

    Ovviamente, il trucco è lo stesso che abbiamo visto in molteplici altre occasioni, come nella saga della donna ucraina incinta e nelle infinite fake news sulla Merkel nel passato.

    In tutti e tre i casi ci sono due foto: una ritrae il soggetto oggetto nella fake news, una un soggetto a caso che ci somiglia molto.

    Non è vero che questa donna ucraina si è spacciata per una civile ferita (e non è la stessa donna)

    E la somiglianza è, in entrambi i casi assai risibile.

    Si prende la foto di una donna di età simile, fattezze simili, colore dei capelli passabilmente simile e si applica una forma di bias di conferma per illudere il pubblico a casa che sia la stessa persona.

    Dove per bias di conferma evidenziamo il fatto che queste bufale sono rivolte a persone che vogliono credere nella bufala. Cercano solo qualcosa che confermi un suo pregiudizio.

    Arrivano dinanzi alla foto convinti che ci sia dentro un inganno, e pronti ad accettare senza fiatare qualsiasi cosa possa confermarlo.

    Non è vero che questa donna ucraina si è spacciata per una civile ferita (e non è la stessa donna)

    Succede, che come ci ha confermato Facta, la donna ferita nei bombardamenti esiste. Ha un nome e cognome. Si chiama Olena Kurilo. È una vittima degli attacchi aerei russi nella città di Chuguev (Ucraina) di giovedì 24 febbraio 2022, ritratta dal  fotoreporter dell’Agenzia Anadolu Wolfgang Schwan.

    Dato verificabile qui, qui e qui.

    Contrariamente a quanto detto dalla fake news, la donna non ha mai finto o dissimulato la sua identità, e ha prodotto pubblicamente ogni documentazione relativa alla stessa.

    Come abbiamo detto prima, Olena Kurilo, insegnante Ucraina, 52 anni. Sull’account Instagram della figlia sono disponibili foto della signora Kurilo prima e dopo l’attacco unitamente al suo passaporto.

    Olena Kurilo si è attirata l’odio della propaganda Pro-Cremlino per aver chiesto una no-fly zone, usando la popolarità dovuta agli iconici scatti dell’Agenzia Anadolu per porre sotto i riflettori le numerose atrocità compiute ai danni del popolo Ucraino durante il conflitto.

    Per questo, quando il 18 Marzo è partita per la Polonia per ottenere cure (ormai impossibili in una Ucraina devstata), lasciando indietro il marito soldato di 54 anni (in Ucraina gli uomini abili al servizio militare al momento non possono lasciare le zone di guerra, essendo coscritti e inquadrati nell’esercito), la stessa è diventata oggetto di fake news.

    Fake news ottenute nella migliore delle ipotesi usando proprio le foto “del prima”, nella peggiore, come quella esaminata, con le foto di una donna completamente diversa che ha una struttura somatica passabilmente somigliante a quella di Olena Kurilo ferita ma un incarnato del tutto diverso da quello di Olena Kurilo “sana”.

    La rabbia verso la Kurilo ha portato alla generazione di fake news ancora più grottesche: in una delle censite dai colleghi, casa sua è “sponteaneamente esplosa” a causa di una fuga di gas, cosa che echeggia le giustificazioni grottesche viste in tempi di guerra per avvelenamenti e omicidi.

    Nella seconda è una “attrice”, anche così ottenuta con foto di donne passabilmente simili inventando un “indotto della bufala anti-russo”.

    Cosa ironica quando sappiamo invece per certo dell’esistenza di un indotto di bufale pro-Cremlino, che si regge su persone inventate con volti ricostruiti al computer, spacciati per “fact checker” di guerra e usati come portavoce per per fake news spesso denunciate anche da funzionari locali.

  • Spezziamo una lancia a favore di #odiareticosta

    Spezziamo una lancia a favore di #odiareticosta

    Ci segnalano i nostri contatti un articolo che solleva dei profili, anche di natura deontologica, sull’inziativa #odiareticosta.

    Li riteniamo degni di discussione perché discutere delle cose fa sempre bene, ma superabili. Riteniamo ancora che l’iniziativa sia utile così come è, e che funzioni proprio nella modalità strutturata.

    #odiareticosta è inutile perché nelle cause civili perdi solo soldi, non la fedina penale

    L’obiezione principale è questa.

    #odiareticosta è basato su un team di civilisti, #odiareticosta ti fa perdere soldi, non è una vera punizione.

    Partiamo da un presupposto, noto alla scienza giuridica dalle origini: il diritto penale è la clausola finale e l’ultima ratio del diritto stesso.

    È l’arma finale dell’ordinamento giuridico. Spiegato a chi il diritto proprio non lo capisce è la mossa finale dei cartoni animati giapponesi.

    È il Daitarn III che prima di colpire il malvagio Megaborg con l’Attacco Solare combatte per almeno dieci minuti con tutte le armi in suo possesso.

    Sono i Power Rangers che anche sapendo che potrebbero sconfiggere i Putty Patrol e gli altri mostri di Rita Repulsa formando il Megazord e schiacciandoli sotto il suo tallone di acciaio sanno benissimo che la città di Angel Grove non può permettersi una continua escalation di violenza e combattono con le arti marziali e gli Zord “sfusi” finché Rita Repulsa non usa la bacchetta magica.

    Il Diritto Penale usato nella trivialità e nel bagatellare diventa inutile prova muscolare. Montesquieu lo definiva tirannide.

    Ma usando le metafore che vi abbiamo mostrato, possiamo spiegarvi cosa intendeva.

    Torniamo alla nostra spiegazione preferita del Diritto Penale come espressione del Leviatano di Hobbes: lo Stato come un mostro buono ma gentile che usa la sua forza per difendere i cittadini a patto che i cittadini non si facciano violenza da soli.

    Ecco: lamentarsi che #odiareticosta usi il Civile e non il Penale è esattamente come lamentarsi che il Leviatano si comporti come il Daitarn III che rifiuta di usare l’Attacco Solare se non quando è certo non vi sia altro mezzo per spingere il Megaborg alla resa, o come i Power Rangers che sanno benissimo che mandare il Megazord a calpestare mostri coi suoi grossi piedoni sarebbe uno arbitrario ed inutile esercizio di forza.

    Vieppiù che, purtroppo, sappiamo bene che al termine di un processo penale, ben più lungo in quanto maggiormente rigoroso (basato non sul principio del più probabile che non, ma sull’assoluta certezza oltre ogni ragionevole dubbio, vedi nostre riflessioni al riguardo in altri campi) l’esito finale potrebbe persino essere un controproducente fallimento della natura rieducative del Penale stesso.

    È un po’ il motivo per il quale, per dire, si preferisce mettere in prova un ragazzino che non tornare all’uso atavico del mandarlo ai corrigendi: la sanzione potrebbe diventare palestra di crimine, o marchio di orgoglio.

    Chi sa che insultando o aggredendo il prossimo ci rimetterà di tasca sua, sarà incline a moderarsi.

    Chi sa che insultando o aggredendo il prossimo potrà diventare un “martire” avrà gioco facile a dipingere se stesso come vittima di censure e dell’”arbitrario potere dello Stato”.

    Esattamente come l’incolpevole Laura Boldrini fu accusata ex pluris di “voler tappare la bocca ai poveracci” per aver osato tutelarsi da ingiurie da trivio o peggio.

    Torniamo alla nostra metafora: perché dovremmo consentire a Goldar, il braccio destro di Rita Repulsa, di andare in giro a raccontare che mentre era nella città a scippare le vecchie e sputare sugli abitanti di Angel Grove il Megazord l’ha calpestato con potenza sproporzionata quando è più che sufficiente per raggiungere lo scopo mandare il Red Ranger a fermarlo?

    Il Civile è in questi casi altrettanto efficace, se non più rapido.

    Ulteriori vantaggi del Rito Civile

    Il Civile consente uno strumento rapido e flessibile, chiamato provvedimento di urgenza ex art. 700 cpc

    Il problema del contenuto diffamatorio è che esso permane nella rete.

    Ricordate il caso del povero A.M., barista ingiustamente accusato di pedofilia?

    Il problema in quei casi è agire velocemente cancellando anche solo le tracce di un contenuto diffamatorio che potrebbe eccitare diverse cattive persone a rovinare vite.

    Un provvedimento di urgenza ex art. 700 cpc non è la panacea, ma aiuta molto.

    Inoltre, vorremmo ricordare tra i vantaggi del procedimento civile, che l’azione risarcitoria può essere azionata entro 5 anni, la querela entro 3 mesi dall’illecito.

    Una differenza temporale non da poco, che fa la differenza tra un deterrente efficace verso quello che, ricordiamo, non è un diritto di odiare, ma la richiesta di un vero e proprio stato di impunità per odio, diffamazioni e plateali attacchi all’identità, alla reputazione ed alla sicurezza anche personale del prossimo ed un dispositivo meno efficace e quindi meno incisivo.

    Vi sono profili deontologici nell’operato di #odiareticosta

    Non è detto debbano esserci. Forse potrebbero esserci, forse no, dipende caso per caso e dall’onestà dell’avvocato singolo.

    Proprio perché siamo nel civile, è facoltà dell’avvocato dichiararsi procuratore antistatario, come definito dall’art. 93 del cpc

    “Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.
    Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.

    In questa forma, non vi sarebbero particolari profili deontologici.

    Nulla impedisce ad alcun avvocato partecipante all’iniziativa di dichiararsi procuratore antistatario.

    Resterebbe comunque vincolato a tutti gli altri precetti del codice deontologico.

    Dovrebbe quindi fornire all’assistito una compiuta informazione sull’opportunità o meno di provvedere all’azione legale, dissuadendo il potenziale cliente da azioni frivole e che si ritorcerebbero come tali contro di lui.

    Dovrebbe informarlo compiutamente dei costi, delle spese e indicare puntualmente quegli onorari non riscossi e quelle spese anticipate.

    E nel caso si parlasse di pro-bono? Non sappiamo se potrebbe accadere, o quando, ma sappiamo che anche in questo caso vi sarebbero regole rigide da rispettare che possiamo auspicare lo saranno.

    Lo farà? Non lo farà? Non lo sappiamo, ma non è nostro costume fasciarci la testa prima che sia rotta per indossare un vezzoso turbante.

    Ogni singolo contenzioso è un unicum, unico e prezioso nel mondo, e ciascuno viene valutato secondo le regole del gioco. Funziona così, ha sempre funzionato così.

    Il che ci porta ad un punto successivo dell’esposizione

    Aumenta il rischio di una caccia alle streghe

    Non crediamo proprio.

    Ve l’abbiamo detto: esiste un codice dentologico no? L’operazione #odiareticosta agisce o quantomeno si propone di agire all’interno delle regole. Saranno proprio quelle regole ad evitare una caccia alle streghe.

    Vi abbiamo detto, e nessuno neppure nell’articolo che abbiamo gentilmente e cortesemente esaminato, ha mai negato che un codice deontologico forense esista e che questo vincoli tutti gli avvocati.

    Eccone qui una copia, pratica da leggere.

    Soffermiamoci sull’articolo 23, vi va?

    1. L’incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell’interesse proprio o della parte assistita, l’incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest’ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse.
    2. L’avvocato, prima di assumere l’incarico, deve accertare l’identità della persona che lo conferisce e della parte assistita.
    3. L’avvocato, dopo il conferimento del mandato, non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall’art. 25.
    4. L’avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose.
    5. L’avvocato è libero di accettare l’incarico, ma deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di operazione illecita.
    6. L’avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti.
    7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.

    Un avvocato ha letteralmente le mani legate.

    Non è che non deve iniziare una caccia alle streghe. Non può. Non può avvicinarsi ad una caccia alle streghe senza rischiare di essere severamente sanzionato.

    Possiamo quindi stare ben tranquilli: dal punto di vista tecnico e dentologico, l’operazione #odiareticosta parte senza profili di illegittimità.

    Funzionerà? Non funzionerà?

    Se i collaboratori di questa pagina fossero veggenti, non collaborerebbero con questa pagina. Comprerebbero dei biglietti della lotteria e, come il fortunatissimo papero Gastone, vivrebbero di rendita in eterno godendo dei ricchi premi che riscuoterebbero fino a tarda età.

    Non sappiamo se funzionerà, non chiedetecelo.

    Non vi diremo di aver sempre saputo.

    Ma come l’Oracolo di Matrix, vi diremo di aver sempre molto creduto che #odiareticosta possa funzionare.

    Abbiamo molto creduto, e continueremo a credere. Molto.

    Prima di uscire abbiamo chiesto all’interessata di pronunciarsi. Bufale è per la neutralità e per quello che è giusto e dentologico fare: le abbiamo chiesto di pronunciarsi sulla pubblicazione del testo, facendo spendita anche del suo nome, ed abbiamo raccolto un parere del suo ufficio stampa, redatto da Andrea Colamedici – Staff Odiare ti Costa

    Ve lo mostreremo così, in coda, inalterato e non modificato in nessuna sua parte, scevro di ogni giudizio al riguardo.

    A proposito di cartoni, anime e giustizia, mi viene in mente quello che è stato il mio Cavaliere dello Zodiaco preferito, Phoenix. È il cavaliere della costellazione della Fenice che, pur di ottenere l’armatura d’oro, uccise il suo maestro e perse così i buoni sentimenti, ritrovandosi immerso nell’odio e al servizio del male. Ma fu proprio questa immersione nel lato oscuro che gli permise di affrontare profondamente le proprie ombre, di riconoscere la complessità dell’esistenza e, paradossalmente, di scoprire la meraviglia dell’agire per il bene con una consapevolezza superiore rispetto a quella degli altri cavalieri, per i quali l’opzione del male semplicemente non esisteva. Odiare può essere sano, ricorda la lunga storia di Phoenix e quella appena iniziata di Odiare ti costa, se si ha la forza di guardarsi dentro e scegliere di lottare contro e per se stessi, facendo attenzione a non gettare il proprio odio addosso agli altri. Nell’episodio “Ritorno all’Isola Nera” Phoenix afferma, infatti: “Al mondo esistono anche le cose belle, non ci sono solo odio e rabbia. Dovevo incontrare Pegasus e i Cavalieri dello Zodiaco per scoprire questa verità. E poi ho capito anche che il bene va protetto perché il male non abbia il sopravvento”. E questo è esattamente lo scopo di Odiare ti Costa.

    Noi, qui, continueremo a credere. Molto.

  • La Lega propone il “bonus matrimonio” in Chiesa per i giovani under 35

    La Lega propone il “bonus matrimonio” in Chiesa per i giovani under 35

    Dopo il Reddito di Cittadinanza, il bonus matrimonio di cittadinanza: questo è il concetto di una proposta di legge presentata dalla Lega.

    Proposta che, possiamo confermare, esiste.

    La notizia, data da TPI, è indubitabilmente vera, ma spetta al Sole 24 Ore precisare tutti i dettagli della proposta.

    Proposta che, apprendiamo, è stata presentata il 13 novembre 2018 dal leghista Domenico Furgiuele, imprenditore edile di Lamezia Terme, eletto nella circoscrizione Calabria, con la sottoscrizione di altri 51 deputati, ma che è arrivata in discussione in questi giorni.

    Cosa non peregrina: le proposte di legge sono in fatti quasi mai “istantanee”, e richiedono un loro percorso per arrivare alla discussione.

    Il testo attuale del bonus matrimonio parte infatti da una lunga relazione in cui si lamenta il crollo dei matrimoni religiosi rispetto ai matrimoni civili, attribuito dal preponente della proposta ai costi dello stesso.

    La soluzione?

    Il testo segnala come agevolabili le spese per ornamenti in Chiesa, tra cui i fiori decorativi, la passatoia e i libretti, gli abiti per gli sposi, il servizio di ristorazione, le bomboniere. Ma ci sono anche il servizio di coiffeur e di make-up e il servizio del wedding reporter. Le spese devono state essere sostenute in Italia e i beneficiari del bonus devono essere in possesso della cittadinanza italiana da almeno dieci anni.

    Potranno accedere alla misura giovani coppie under 35 anni con cittadinanza Italiana da almeno dieci anni con un Isee riferito al reddito dichiarato al 31 dicembre 2018 non superiore a 23mila euro, ovvero 11.500 euro, indicando nei modelli reddituali (730 o Modello Redditi Persone Fisiche) le spese sostenute.

    Saranno escluse dal rimborso spese pagate in contanti o per assegno: l’unico mezzo ammesso è il mezzo elettronico e tracciabile (bonifico su apposito modello, carte di debito o credito), con l’onere per i neosposi di conservare la ricevuta del bonifico o di avvenuta transazione (se si è usata una carta di debito o credito), la documentazione di addebito sul conto corrente e tutte le fatture di acquisto, riportanti la natura, la quantità e qualità dei beni e dei servizi acquistati.

    Il bonus matrimonio, al momento, si applica al solo matrimonio religioso ed in ogni caso sono escluse le mere celebrazioni di unioni civili.

    Apprendiamo anche la quota massima detraibile.

    Le spese detraibili legate alla celebrazione del matrimonio religioso sono stabilite nella cifra massima di 20mila euro. La quota massima detraibile per coppia sarà dunque pari al 20% di 20mila euro, quindi 4mila euro da dividere in cinque quote costanti in cinque anni.

    Possiamo dunque confermare che in questi giorni si discuterà di tale proposta: lasciamo ad altri le considerazioni sulla sua efficacia e sulla questione se, effettivamente, i giovani scelgano di disertare il matrimonio tradizionale per questioni economiche, morali o disaffezione religiosa.

    Resta inoltre da valutare la necessaria copertura finanziaria, e la sua incidenza sui conti dello Stato.

    Il progetto di legge prevede una copertura finanziaria per il bonus matrimonio, calcolata sui dati Istat dei matrimoni celebrati nel 2016. La spesa prevista è di circa 431.492.000 euro, cioè 86.298.400 euro per cinque rate. «La spesa potrà essere però più bassa – avverte la relazione – considerati il calo dei matrimoni nel nostro Paese e i requisiti richiesti per usufruire del bonus». Ma il calcolo effettuato esclude tutti i riti civili.

    Il tempo ci dirà quanto, effettivamente, sarà necessario per varare la copertura.

  • GUIDA UTILE Cosa fare in caso di occupazioni abusive – bufale.net

    GUIDA UTILE Cosa fare in caso di occupazioni abusive – bufale.net

    occupazione-abusiva-giuda

    Ci è stato chiesto, in seguito a recenti articoli, come gestire i casi di occupazione abusiva.

    L’ordinamento contempla una serie di forme, sia in sede civile, che in sede penale , attivabili contemporaneamente oppure a seconda del bisogno.

    È proprio il Governo, mediante  LineaAmica.gov  a fornirci una sinossi delle possibilità

    In ambito civile il proprietario potrà agire attraverso le cosiddette azioni petitorie, vale a dire quelle dirette a tutelare chi sia legittimo titolare del bene. Nel particolare caso dell’ occupazione abusiva, potrà esser esperita l’azione di rivendicazione (articolo 948 del codice civile). Tale forma di tutela, non soggetta ad alcun termine di decadenza, legittimerà il titolare del bene ad agire in qualunque tempo ed a poter richiedere il ristoro dei danni subiti anche quando, dopo la domanda giudiziale, il terzo abbia cessato per fatto proprio di possedere o detenere la cosa. E’ anche possibile tutelarsi in via immediata ed urgente ricorrendo al giudice per ottenere la reintegra nel possesso (articolo 1168 codice civile). Quest’azione spetta non solo al proprietario, ma anche a chi disponga ad altro titolo dell’immobile (ad esempio l’usufruttuario o il conduttore in locazione dell’immobile); potrà esser esercitata entro 1 anno dalla data del sofferto spoglio o, nel caso di spoglio clandestino, da quando lo “spogliato”, ossia chi si sia visto privare del bene, ne sia venuto a conoscenza. 

    In sede penale è possibile tutelarsi attraverso la proposizione di una denuncia alla Procura della Repubblica competente. In tali casi, infatti, sono astrattamente ipotizzabili le seguenti fattispecie di reato: reato di invasione di terreni od edifici (articolo 633 codice penale), nonché reati contro il patrimonio funzionalmente collegati all’occupazione abusiva, quali il danneggiamento (articolo 635 codice penale), il furto (articoli 624 e 625 codice penale) ed il reato di violazione di domicilio (articolo 614 c.p.).

    Passiamo ora alla via civilistica, la più rapida ed efficiente.

    L’azione di reintegra nel possesso, viene disposta dall’art 703 cpc, dianzi segnato e parte dei riti cautelari

    [I]. Le domande di reintegrazione [11681, 3 c.c.] e di manutenzione [1170 c.c.] nel possesso si propongono con ricorso [1251] al giudice (2) competente a norma dell’articolo 21 [28].
    [II]. Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili (3).
    [III]. L’ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies (4).
    [IV]. Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l’articolo 669-novies, terzo comma (4).
    Si presenta infatti tra i riti cautelari, selezionati nell’ordinamento per la loro brevità e celerità. A differenza di un giudizio ordinario di merito, dove alla discussione della causa segue l’ammissione dei mezzi istruttori, l’escussione degli stessi e, infine, si perviene alla decisione (in sintesi, prima “esponi” tutti i testimoni, le prove e le consulenze di cui avvalerti, il Giudice te le approva o meno, poi ascolti i testimoni e valuti le prove e, infine, si va a decisione), un giudizio cautelare si esaurisce con la mera e puntiforme prospettazione del fatto e di ogni evento utile al giudizio, col Giudice chiamato a rendere provvedimento in tempo minore, concentrato  in un brevissimo contraddittorio tra le sole parti seguito da immediata e celere decisione.
    Per mera curiosità rileviamo anche la possibilità rilevata in Giurisprudenza di servirsi, in difetto, dell’ubiquo mezzo del 700 c.p.c., il rito cautelare “residuale”, per allontanare, provati fumus boni iurispericulum in mora, ovvero l’esistenza, anche cursoria, del diritto ed il pericolo costituito da un’azione tardiva, l’occupante senza titolo da una abitazione.
    Nel caso evidenziato dalla fonte Jurislab, il rito del cautelare ex art. 700 c.p.c. risulta proprio essere stato usato in un evento simile a quelli paventati: per consentire ad una scuola elementare di allontanare un abusivo da locali che intendeva destinare a segreterie e che lo stesso asseriva essergli stati concessi dal Comune in forza di condizioni non più valide.
    Potrebbe anche darsi che l’abusivo sia tale non perché irregolarmente entrato nel possesso, ma perché  immesso regolarmente nell’immobile, rifiuti di abbandonarlo: tale è il caso dell’affittuario che, al termine del contratto di locazione, accampi svariate scuse per proseguire la detenzione dell’immobile, peraltro rifiutando di pagar pigione in quanto si sente non più obbligato a tale adempimento.
    In questo caso sarà sempre possibile procedere con lo sfratto per finita locazione, anche questo tra i riti a cognizione sommaria, particolarmente rapidi ed efficienti ,  che sfocia, come ricordato da Studio Cataldi:

    Se all’udienza l’intimato non compare o non si oppone, il giudice convalida lo sfratto e dispone l’apposizione della formula esecutiva in calce alla citazione, con effetto trenta giorni dopo.

    Ciò, tuttavia, a meno che non risulti o appaia evidente che l’intimato non abbia avuto conoscenza della citazione o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore.

    Opposizione

    Può accadere, invece, che l’intimato, comparendo all’udienza, proponga opposizione.

    In tal caso, se le eccezioni sono fondate su prova scritta o se esistono gravi motivi si apre un ordinario procedimento di cognizione.

    Nel caso, invece, in cui le eccezioni non siano fondate su prova scritta e non sussistono gravi motivi, il giudice pronuncia il rilascio con ordinanza non impugnabile, con riserva delle eccezioni del convenuto.

    Tale ordinanza è immediatamente esecutiva, ma il giudice può subordinarla a una cauzione per danni e spese.

    E, ottenuta la formula esecutiva, diviene possibile provvedere, con l’assistenza della forza pubblica, al rilascio dell’immobile.

    Si passa poi  all’ambito del penale, attinto, come abbiamo visto in passato, solo marginalmente dal c.d. decreto depenalizzazioni.
    Resta  ancora valido l’articolo 633 cp , sebbene alcuni possano ritenere che la sanzione amministrativa abbia meno potere deterrente della sanzione penale. Sanzione penale che ricordiamo, al momento ammonta alla reclusione fino a due anni o  la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
    Chiunque invade [637] arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati  , al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
    Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi [112 n. 1, 585 2] .
    Effettivamente la reclusione o multa, specialmente la reclusione, potrebbero essere deterrenti più forti della mera sanzione amministrativa, una semplice somma da pagare.
    In tal caso va però rilevato che l’incensurato gode, fino ai due anni di pena, dell’istituto della sospensione condizionale della pena, per cui per pene eguali o inferiori agli anni due di reclusione, come in questo caso, la condanna gli verrebbe comunque sospesa valutando la sua successiva condotta.
    Andrebbe anche rilevato che il deterrente della reclusione postula, appunto, un cittadino timoroso delle conseguenze di tale gesto, laddove la triste cronaca giudiziaria ci parla sovente di casi in cui all’occupante viene riconosciuto, con lo stato di necessità il  non aver nulla da perdere.
    Va comunque rilevato che, come avrete già notato leggendo la guida di “Linea Amica.gov”, ci sono altri reati, che vengono sovente compiuti dall’occupante abusivo e possono essere comunque attivati con maggiore efficacia, esulando dalle valutazioni di necessità: esempi sono il furto e la violazione di domicilio e tutte le condotte inevitabilmente ascrivibili, illecite e corollarie all’occupazione ex se, con cumulo idoneo a ripristinare il potere deterrente.
    Oltre agli strumenti, sia civili che penali, attivabili da chi viene spogliato del possesso del suo immobile,  ci viene ricordato dal portale Laleggepertutti come il recente Piano Casa introduca una serie di  conseguenze automatiche in danno dell’abusivo:
    La lotta all’occupazione abusiva di edifici si è arricchita con l’intervento del governo Renzi, il quale ha adottato [4] un pacchetto di misure contenute nel cosiddetto “piano casa”, attraverso cui sono state introdotte una serie di limitazioni di status per chi si impossessa di un immobile senza averne diritto.   Le conseguenze più rilevanti riguardano l’impossibilità per i cittadini trovati in difetto di legittimazione a vivere in uno stabile di ottenere la residenza e quindi l’accesso ai servizi offerti dal comune interessato, nonché l’allaccio alle utenze di luce e gas.   Rispetto al passato si tratta di un grosso passo in avanti, poiché in precedenza era possibile ottenere comunque la residenza anche senza dover provare di avere un titolo per il possesso dell’immobile, con la conseguenza comunque spiacevole per i proprietari di dover attendere le lungaggini dei tribunali per ottenere la liberazione degli stabili.
    Un abusivo, ad oggi, è incapace di ottenere la residenza e l’allaccio alle utenze di luce e gas: nelle more dell’intervento dell’autorità, civile, penale o entrambe che siano, si ritroverà pertanto confininato dalla sua posizione illecita ed illegale in un limbo dove non potrà ottenere i servizi che spettano, evidentemente, a chi è onestamente e lecitamente entrato nel possesso dell’immobile.