INPS: arriva un corretto inquadramento previdenziale per i content creator

di Shadow Ranger |

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INPS: arriva un corretto inquadramento previdenziale per i content creator Bufale.net

Finalmente, dopo tante richieste e dopo il riconoscimento legale, arriva anche un inquadramento previdenziale per i content creator. A riconoscere il conntent creator come figura lavorativa ci ha pensato il DDL Concorrenza, a chiarire ogni dubbi sulle conseguenze previdenziali la recente Circolare n. 44 del 19.02.2025.

Per Content Creator ovviamente intendiamo tutte quelle figure professionali sorte dall’economia 2.0, coloro che creano contenuti a vario livello, dalla promozione alla divulgazione, usando gli strumenti dei social e di internet.

INPS: arriva un corretto inquadramento previdenziale per i content creator

Per essere precisi, secondo INPS il content creator costituisce una “macro categoria” che include quella peculiare dell’influencer, ossia di colui che in ragione della sua popolarità e del credito maturato nell’ambito della comunità degli utenti delle piattaforme è particolarmente idoneo a orientare opinioni e gusti del pubblico di riferimento: youtuber, streamer , podcaster, instagrammer, tiktoker, blogger, vlogger, riconducibili alla categoria dell’influencer.

INPS: arriva un corretto inquadramento previdenziale per i content creator

INPS: arriva un corretto inquadramento previdenziale per i content creator

Content Creator è dunque un insieme più vasto che comprende non solo l’influencer, ma lo streamer e il divulgatore online.

Dal 1° gennaio 2025  esiste quindi un nuovo codice ATECO 73.11.03, relativo alle attività di influencer marketing. 

Dal punto di vista previdenziale proprio data la panoplia di situazioni bisogna però distinguere caso per caso.

  1. Qualora l’attività di un professionista del settore in argomento sia la risultante di più attività, nelle quali gli elementi organizzativi prevalgano su quelli personali, ad esempio una macchina organizzativa avviata per la vendita di video e banner pubblicitari, allora la vendita di video o la gestione di banner pubblicitari, allora si tratta di un’attività economica che rientra nel settore commerciale/terziario, con obbligo di svolgimento in forma di impresa e conseguente iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) con attribuzione del corrispondente codice ATECO da cui deriva l’obbligo di iscrizione alla gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali;
  2. Qualora l’attività sia quella del singolo professionista senza limite di subordinazione all’interno di una organizzazione, il content creator Freelance che risponde solo a se stesso, scatterà l’iscrizione alla gestione separata per i liberi professionisti senza Cassa. L’ attività può essere esercitata sia in modo abituale , anche se non esclusiva , sia in forma occasionale nei limiti di reddito dei 5mila euro annui;
  3. Quando l’attività svolta presenta caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali e d’intrattenimento (ad esempio sketch attoriali, attività assimilabili a quella del fotomodello e dell’indossatore…) scatta l’obbligo al fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo (FPLS ).

Ci sono inoltre altre situazioni da tenere d’occhio. Ad esempio la specifica attività di digital marketing: diffusione su blog, vlog e social network di foto, video e commenti da parte di blogger e influencer, che mostrano sostegno o approvazione per determinati brand, generando un effetto pubblicitario su svariate piattaforme viene assimilata al ruolo di attore e regista mentre il semplice endorsement, il mero abbinamento tra la notorietà del content creator e il prodotto e/o servizio, ossia il semplice uso di prodotti senza lo sforzo creativo e artistico torna alla Gestione Separata.

Per i casi dubbi, si consiglia di rivolgersi al proprio commercialista.

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