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PRECISAZIONI Padova, banda di rom scarcerata – Bufale.net


Ci segnalano i nostri contatti il seguente articolo. L’evento in esso contenuto è veritiero, non così l’interpretazione che molti commentatori esterni al sito Leggo.it, nell’apposito spazio commenti, ne forniscono.
La notizia è semplice: quattro accusati di furto sarebbero stati accusati e condannati per direttissima, ma sarebbero stati scarcerati causa sospensione condizionale della pena.
Istituto del quale abbiamo già parlato, ma è bene ricordarlo data la notoria memoria corta del lettore occasionale, combinandolo ad una brevissima disamina del c.d. giudizio direttissimo, che non è “una condanna automatica”, bensì  un giudizio simile all’ordinario, caratterizzato dal salto dell’udienza preliminare e dall’essere celebrato entro 15 gg dal fatto compiuto.
Ne consegue che l’imputato verrà comunque ascoltato in contraddittorio, e comunque verrà irrogata la pena prevista dalla legge. Che, comunque, dovrà soggiacere a quanto previsto ex art. 163 cp:

Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare (2) che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa
Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo1 35, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.
Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.
Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell’articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell’articolo 135 rimanga sospesa per il termine di un anno.

Nel caso quindi la pena inflitta sia inferiore ai due anni di giudizio, pena in concreto e non in astratto, parametrata quindi sulla condanna irrogata dal giudice dopo aver udito le parti e deciso prove in mano, la stessa viene sospesa per cinque anni in caso di delitto, due in caso di contravvenzione.
Ne consegue che ogni imputato, sia esso nomade o stanziale, o dell’origine più disparata, qualora arrivi incensurato, vedrà la pena irrogata ma congelata: qualora nel tempo indicato torni a delinquere, la pena sospesa si sommerà automaticamente alla pena da scontarsi.
Vieppiù che il testo dell’articolo precisa inoltre che non tutti i sospetti sono stati condannati per il medesimo reato: di fatto almeno uno dei quattro risulta condannato per il minore reato di guida senza patente.

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