ALLARMISMO e PRECISAZIONI Il caso delle pensioni di reversibilità. Colpirà gli attuali superstiti? – Bufale.net

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In Commissione altri ddl che trattano la pensione di reversibilità

Non c’è soltanto il disegno di legge delega del Governo. Già da diversi anni i parlamentari propongono una riforma, in un modo o nell’altro, riguardo la pensione di reversibilità e in cui viene citato anche l’Isee. Attualmente in Commissione Lavoro se ne possono osservare alcune, tra cui quelle di alcuni deputati del Partito Democratico e una del Movimento 5 Stelle che ingloba tramite un “testo unico” quelle del PD.
Ad aiutarmi nella ricerca è stato un articolo di Blastingnews.com dell’8 febbraio 2016:

Mercoledì 10 febbraio, invece, si riunirà il comitato ristretto che dovrà continuare l’esame dei ddl relativi alle pensioni di reversibilità che, peraltro, col ddl Cirinnà sulle unioni civili verrebbero estese anche alle coppie omosessuali. Si tratta del testo unificato che sintetizza le proposte contenute nel ddl 168 di Bobba, nel ddl 228 di Fedriga; nel ddl 1066 di Rostellato; nel ddl 2330 di Tinagli e nel ddl 3024 di Cominardi. Relatore il deputato Giacobbe.

Prendo in esame il numero 168 del deputato Luigi Bobba del Partito Democratico:

Proposta di legge: BOBBA: “Modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario, nonché sottoposizione dei medesimi trattamenti a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito” (168)

Leggiamo quanto contenuto nella sua proposta presentata da Bobba il 15 marzo 2013:

È assolutamente urgente intervenire almeno per quanto riguarda la pensione di reversibilità.
È indispensabile inserire nella normativa previdenziale e fiscale delle misure a sostegno del coniuge superstite, il quale nella maggior parte dei casi si trova in gravi difficoltà economiche a seguito del lutto sofferto. Oltre, quindi, a ribadire che, nonostante la perdita affettiva, il nucleo familiare resta tale e non deve essere abbandonato dalle istituzioni, con la presente proposta di legge, si modifica la normativa relativa alla pensione di reversibilità. Infatti, all’articolo 1 si prevede la cumulabilità del reddito del coniuge superstite con quello del de cuius, con la conseguente abrogazione della tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335.
L’articolo 2 prevede l’introduzione dell’imposta sostitutiva, pari al 20 per cento, per i redditi derivanti dai trattamenti di reversibilità.

Il testo parla di cumulo (cioè “che comprende più cose“) del trattamento con i redditi del beneficiario, ai quali si vorrebbe introdurre l’imposta:

ARTICOLO 1: 1. All’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario».
ARTICOLO 2: 1. I trattamenti pensionistici in favore dei superstiti delle forme pensionistiche obbligatorie sono soggetti a un’imposta sostitutiva pari al 20 per cento.

Per quanto riguarda l’Isee troviamo riferimento nel testo della deputata del Partito Democratico Irene Tinagli nella proposta numero 2330 (presentata il 29 aprile 2014):

È evidente quindi che l’ISEE, quantomeno in alcune sue voci rilevanti, si configura come lo strumento ideale per calibrare l’erogazione dei trattamenti previdenziali di reversibilità e delle pensioni indirette

Entrambi vennero inseriti in un testo unico assieme agli altri disegni di legge. Parliamo del numero 3024 a firma Cominardi e altri del Movimento 5 Stelle (presentata il 9 aprile 2015), di cui è relatrice la deputa Giacobbe Anna del Partito Democratico:

Proposta di legge: COMINARDI ed altri: “Modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici in favore dei superstiti con i redditi del beneficiario” (3024)

Anch’esso all’articolo 1 parla di “Cumulo del trattamento pensionistico ai superstiti con i redditi del beneficiario” e fa riferimento all’Isee:

Ai fini della determinazione della fascia di appartenenza, di cui alla citata tabella F, l’articolo 1, ai fini della riduzione del reddito, include il compito delle spese mediche e di assistenza per soggetti non autosufficienti a carico del beneficiario e le spese per l’affitto o per le quote residue di mutuo per l’immobile destinato a residenza, utilizzando a tale scopo anche l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Ora dovremmo capire cosa verrà fatto in Commissione e successivamente in Parlamento.

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