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Perdere la nASPI per troppe assenze? Vediamo cosa accade

Ci segnalano i nostri contatti articoli che parlano della possibilità di perdere la nASPI per troppe assenze, venendo quindi licenziati e senza possibilità di accedere all’indennità mensile di disoccupazione.

Vediamo nel dettaglio cosa accade.

Perdere la nASPI per troppe assenze? Vediamo cosa accade

Partiamo dall’art. 19 della Legge 13 dicembre 2024 n. 203 che prevede che “In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni […] Il rapporto di lavoro si intende risolto per volonta’ del lavoratore”.

Perdere la nASPI per troppe assenze? Vediamo cosa accade

Quindi, tecnicamente, l’assenza ingiustificata prolungata è equiparata alle dimissioni, e le dimissioni non comportano il diritto all’indennità mensile di disoccupazione, che in base al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 spetta a chi ha perduto involontariamente la propria occupazione.

La nota n. 579/2025 dell’Ispettorato del Lavoro prevede che a questo punto il datore di lavoro non possa procedere direttamente a prendere atto delle “dimissioni di fatto”, ma dovrà inoltrare preferibilmente via PEC (è infatti impossibile che un datore di lavoro non abbia la PEC) una comunicazione mediante apposito modulo riportante i recapiti di datore di lavoro e lavoratore e l’ultimo giorno di presenza al lavoro.

A questo punto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro provvederà alle verifiche, e si presenteranno due ipotesi:

  1. L’assenza ingiustificata del lavoratore è confermata: a questo punto si applica la risoluzione del lavoro, viene attribuita alla volontà dal lavoratore e quindi equiparata a dimissioni di fatto, senza possibilità di nASPI;
  2. L’assenza del lavoratore viene riscontrata come giustificata da cause di forza maggiore, ovvero si scopre che il datore di lavoro ha impedito la comunicazione dei motivi: in questo caso il rapporto di lavoro viene immediatamente ricostituito e il licenziamento si ha per non irrogato. Il rapporto di lavoro riprende.

A questo punto, in caso l’INL riporti inadempienze gravi del datore di lavoro, ad esempio la mancanza di corresponsione degli stipendi, è sempre possibile pervenire a forme di maggior tutela, come le dimissioni per giusta causa (che invece comportano la nASPIe le tutele giuridiche del caso.

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