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GUIDA UTILE Multe da Autovelox – bufale.net


Ci segnalano i nostri commentatori la presenza di questo articolo, il quale dichiara che

Non è sufficiente la verbalizzazione degli agenti della polizia municipale che attesta che l’accertamento era in regola e la postazione mobile dell’autovelox fosse visibile a tutti i veicoli in transito: l’affermazione contenuta nel verbale, secondo quanto si può leggere nella significativa sentenza 246/14, pubblicata dal giudice di pace di Vasto, non fa fede fino a querela di falso su quanto dichiarato perché si tratta di valutazioni non oggettive che rientrano nella «percezione sensoriale» degli agenti.

Il principio giuridico è valido, la spiegazione meriterebbe comunque un maggior approfondimento.
Va innanzitutto ricordato che, data la profonda differenza tra il sistema di Civil Law tipico del diritto Europeo e della Common Law anglosassone non vi è alcun principio di “precedente vincolante” nel nostro ordinamento. Una sentenza, per quanto significativa, per quanto attinta da importanti principi giuridici, non è vincolante nei confronti di altri magistrati.
Ciò premesso, possiamo passare al testo massimato del provvedimento oggetto di giudizio, reperibile qui (fonte “Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti ACI):

In materia di rilevamento elettronico della velocità, il legislatore ha stabilito come necessari i requisiti della visibilità e della segnalazione della postazione di rilevamento, per dare concreta attuazione al principio della trasparenza dell’azione della P.A. E’ la P.A. (nel caso di specie il Comune) che deve fornire la prova della visibilità e della segnalazione della postazione, non ritenendosi sufficiente affermare genericamente nel verbale di avere rispettato le prescrizioni di legge o di aver posizionato un’apparecchiatura in modo visibile. Tali affermazioni non sono dotate di valenza probatoria privilegiata perché provenienti da un pubblico ufficiale, in quanto il concetto di visibilità della postazione è legato alla percezione sensoriale dell’operatore e non è un dato oggettivo e inconfutabile.

Abbiamo quindi un ulteriore elemento di giudizio: la percezione sensoriale di cui si tratta è quella relativa ai criteri di visibilità e corretta segnalazione dell’autovelox, che l’opponente asseriva essere stati violati, e dei quali l’amministrazione non aveva fornito alcuna prova.
Alla luce di quanto già espresso da noi in un precedente articolo, cui rimandiamo, relativo alle vostre domande sul dilemma del libretto auto, laddove ricordavamo la Giurisprudenza del Tribunale di Bologna

Il sindacato del giudice dell’opposizione sull’ordinanza ingiunzione e sul verbale di accertamento si svolge sul rapporto, cioè sull’accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme e all’entità previsti dalla legge (atteso che si fa valere il diritto a non essere sottoposto a una ione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge), dovendosi cioè accertare non già la legittimità degli atti amministrativi, ma l’effettiva sussistenza dell’illecito. Con l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa (così come al verbale di accertamento di violazione amministrativi) viene infatti introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell’amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell’onere della prova, rispettivamente dall’amministrazione e dall’opponente: ne consegue che, ove l’amministrazione non adempia l’onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell’illecito e quindi la responsabilità dell’opponente, l’opposizione deve essere accolta secondo il disposto dell’art. 23, comma 12, legge n. 689 del 1981, norma -questa- che recepisce le regole civilistiche sull’onere della prova, spettando all’autorità che ha emesso l’ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell’intimato e restando a carico di quest’ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi. (Tribunale di Modena (Di Pasquale R.), sentenza n. 347 del 5 marzo 2013)

È quindi corretto asserire che, dinanzi ad ogni contestazione di illecito che si ritiene ingiusta il cittadino possa opporsi sollevando l’inesistenza degli eventi costitutivi rappresentati nel verbale, e che spetti all’amministrazione adempiere all’onere di provare la contezza del suo verbale, a prescindere dalle modalità di formazione.
Uno strumento “esatto e preciso” come l’autovelox può rendere tale onere più semplice, ma non cancellarlo. L’opposizione è, pertanto, con le giuste motivazioni, ammissibile.
 

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