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GUIDA UTILE Cos'è un disegno di legge e come viene approvato – Bufale.net


Di recente abbiamo trattato il tema sul disegno di legge della Legge di stabilità 2016. Abbiamo compreso che non a tutti è noto il percorso di approvazione di una legge, per questo vi proponiamo questa guida utile affinché possiate capirne il processo ordinario. Cercheremo di illustrarvela nel modo più semplice possibile.
Parliamo di “procedimento legislativo”, disciplinato dalla Costituzione dagli articoli 71-74 e dai regolamenti parlamentari. Ne riportiamo in sintesi le fasi:

  1. iniziativa (proponente)
  2. discussione e votazione (in Parlamento)
  3. promulgazione (da parte del Presidente della Repubblica)
  4. pubblicazione (Gazzetta Ufficiale)
  5. entrata in vigore

In merito al punto 1 e spiegato con estrema semplicità, avete mai scritto un testo in “brutta” durante una verifica scritta d’italiano a scuola per poi ricopiarla in “bella”? La “brutta” è il disegno di legge, ossia l’iniziativa, mentre la “bella” è la legge vera e propria approvata, promulgata, pubblicata ed entrata in vigore.

1. Iniziativa: proposta di legge e disegno di legge

Come dicevamo nell’esempio precedente, il disegno di legge è solo una bozza che non ha alcun valore. All’interno del Parlamento esistono un numero così elevato di disegni di legge che non riusciranno mai ad essere discusse tutte e di conseguenza approvate.
Sebbene gli articoli 71 e 72 della Costituzione italiana le considera tutte uno stesso atto (“la bozza”, per intenderci), le “brutte” vengono differenziate in:

  • proposte di legge, presentate dai parlamentari;
  • disegni di legge, presentati dal Governo;

Il progetto di legge è sempre una “brutta”.
Anche i cittadini possono presentare una propria proposta grazie all’articolo 71 della Costituzione:

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Si tratta del “progetto di legge di iniziativa popolare”. I cittadini possono presentare quanti progetti di legge vogliono, ma sta di fatto che è il Parlamento ad avere l’ultima parola, sempre se verrà discussa.

2. Discussione e votazione

La “brutta” viene assegnata dal Presidente della Camera o del Senato (a seconda di dove è stata proposta) alla Commissione parlamentare competente in materia.
All’interno della Commissione parlamentare la “brutta” viene letta, discussa ed eventualmente modificata attraverso proposte di modifica (i famosi “emendamenti”). Nel caso vi siano più “brutte” simili, riguardanti gli stessi temi, la Commissione può stilare un “testo unificato”.
Una volta approvato il testo in Commissione, il testo passa all’Assemblea (Camera o Senato) per essere ulteriormente discussa.
In Assemblea (o in “Aula”, termine più comunemente usato) vengono poi esaminati i singoli articoli della “brutta”, proponendo e votando eventuali proposte di modifica (emendamenti). In seguito alle dichiarazioni di voto dei singoli gruppi parlamentari, si passa alla votazione della “brutta”.
Una volta approvata in Assemblea, la legge passa all’altro ramo del Parlamento per essere ulteriormente votata ed eventualmente modificata.

3. Promulgazione

Una volta approvata da entrambi i rami del Parlamento, viene inviata la “bella” al Presidente della Repubblica per la sua promulgazione.
Il Presidente della Repubblica, con le dovute motivazioni, può rifiutarsi di firmare la legge e rinviarla alle Camere per essere modificata. Se la legge viene approvata, una volta discussa nuovamente dal Parlamento, il Presidente della Repubblica è tenuto a firmarla e promulgarla.

4. Pubblicazione

Una volta promulgata dal Presidente della Repubblica, il Ministro della Giustizia procede alla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5. Entrata in vigore

La “bella”, ormai legge ufficiale, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a meno che la legge non prescriva un termine minore o maggiore.

CONCLUSIONI

Capita adesso che quando sentite parlare di “disegno di legge”, “proposta di legge”, stiamo parlando praticamente di “leggi inesistenti”. Finché essere non vengono approvate in Parlamento e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale esse rimangono solo “carta straccia” o “parole al vento”, scegliete pure il termine che più vi aggrada.

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