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DISINFORMAZIONE La legittima difesa è ora legge – Bufale.net


Ci segnalano alcuni nostri contatti il seguente articolo, datato 18.02.2015, secondo cui:

La Camera ha approvato la nuova normativa. Ora chi, trovandosi in casa propria o nel luogo di lavoro, si senta aggredito o minacciato, o creda minacciati e aggrediti i beni che gli appartengono, può reagire come crede, utilizzando le armi “legittimamente detenute” ed anche uccidendo. La sua reazione sarà sempre ritenuta proporzionata. La critica dell’Unione: “Un principio da Far West”.

Attenzione però: in realtà l’articolo che vi viene presentato come una odierna novità è il rescritto di un brano del 2006 relativo all’allora vigente riforma. E, come avete ben potuto vedere nella cronaca di questi giorni ancor prima che nella giurisprudenza, la realtà della norma è stata provata essere, in questi nove anni, diversa dal Far West allora preventivato.
Gli indizi per comprendere che si tratti di un articolo sbrinato dal frigo delle notizie vecchie e superate e munito di una data odierna lo si poteva intuire da una prima lettura del brano, contente riferimenti a personalità della politica non più negli uffici indicati da lungo periodo.
L’articolo stesso è preso sì da Panorama… ma dall’archivio news del 2006, come dimostra, per abbondanza, il simile articolo di TGCOM datato 26.1.2006.
Il dibattito infatti fu, legittimamente, aperto sin dal 2006, quando si decise di aggiungere un secondo comma all’articolo 52 del codice penale, che indicheremo in grassetto:

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa  [55].
Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Fu introdotta infatti una precisazione relativa ai soli casi di violazione del domicilio, ex art 614 cp. Solo in quei casi il rapporto di proporzionalità , prima demandato alla mera analisi caso per caso dell’eccesso colposo, fu precisato con una presunzione legale, ovvero stabilita per legge.
Da allora si presume cioè che chi usi un’arma legittimamente detenuta o altro contundente legittimo per difendere la propria incolumità in assenza di desistenza ed in presenza di pericolo di aggressione sia pacificamente da considerarsi un soggetto in autodifesa.
La preoccupazione dell’epoca, dottrinaria perlopiù, fu legittima, ma i fatti hanno dimostrato infondata, perlomeno riguardo al pericolo del far west prossimo venturo.
Far West che ancora echeggia nel dibattito, ma privo di “realizzazione”: ci sono ancora casi di persone sanzionate per eccesso legittima difesa, e la precisazione, per quanto magniloquente, non ha cambiato di molto le carte in tavola.
Anzi, il dibattito dell’epoca verteva proprio sul concetto di presunzione legale: laddove in origine spettava al giudice, valutato ogni elemento, decidere se vi fosse l’eccesso di legittima difesa o meno, attualmente ci sono casi in cui tale manifestazione di pensiero diviene oggetto di una operazione freddamente matematica, quasi algebrica.
Se il soggetto Tizio ha i requisiti a e b, allora non vi è eccesso di legittima difesa, se ne difetta, vi è.
E sono requisiti che, alla prova dei fatti, sono stati già ampiamente provati diversi dal Far West paventato nel 2006.
Deve essere insomma una difesa proporzionata, dato che il comma 1 ancora resiste, e non attinta dalla desistenza e dalla mancanza di pericolo.
Ad esempio possiamo ipotizzare un ladro disarmato che entri in casa e, al primo grido minaccioso, tenti la fuga.
Lungi dal poter portare a termine una esecuzione in stile “Sceriffo dal Cappello Bianco”, il solo fatto che il ladro si sia dato alla fuga caduca il requisito della legittima difesa.
È quindi possibile aprire il fuoco su chi sta aggredendo se stesso o altri, banalmente detto. È possibile difendersi da un pregiudizio ai propri averi se questo avviene con aggressione. Ma non negli altri casi.
In tutti gli altri casi, al di fuori dagli indici “di legge”, sarà il magistrato a decidere. Come dimostra, del resto, la cronaca recente.
 
 

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