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DISINFORMAZIONE Fare un pieno da 121 euro e non pagarlo non è un reato – Bufale.net


Abbiamo già in passato affrontato il tema delle depenalizzazioni, in più articoli e dimostrando come, in realtà, il presunto allarme sociale lamentato da molte fonti sia inesistente ovvero nullo. È quindi con tranquillità che riscontriamo, esplicandola, la notizia che ci viene sottoposta, reale a tutti gli effetti, rilanciata dalla stampa nazionale:

Il fatto risale al 2012 quando la signora Serban non ah pagato un pieno gestore di un distributore di benzina dopo aver fatto rifornimento. La donna che si trovava nei pressi di Pieve Porto Mortone, in provincia di Pavia. Quando si è accorta di essere senza contanti con una dichiarazione su un foglio di carta ha promesso al gestore che gli avrebbe pagato da lì a pochi giorni la benzina. Così non è stato ed è scattata la denuncia. Ma quando si è arrivati alla fase finale del processo è arrivata l’inaspetatta assoluzione.
Infatti i giudici hanno applicato le nuove norme volute dal governo Renzi che depenalizzano i reati minori. Nelle motivazioni della sentenza sono chiare: “Si può concludere per l’assoluzione dell’imputata – si legge nelle motivazioni della sentenza – perché non punibile”. Il giudice di fatto ha affermato che il reato era di “scarsa rilevanza”. A questo si aggiunge il fatto che la donna non aveva precedenti penali: così l’ha fatta franca. Insomma fare un pieno da 121 euro e non pagarlo non è un reato.

Il fatto è reale, ma la conclusione non è corretta. Come abbiamo detto più volte, la mancata punizione del reato lieve dell’incensurato non implica l’inesistenza del reato: prova è che, come si evince dalle motivazioni, se la signora fosse stata recidiva, la sanzione sarebbe stata certa e sicura.
Abbiamo inoltre il fatto che la mancata punibilità in sede penale non esclude la mancata punibilità civile: dimostrato che la signora non ha pagato la somma dovuta, ben avrebbe potuto il danneggiato rivalersi in sede civile per ottenere il pagamento integrale del danno e delle spese legali dovute a tale condotta.
Se il senso della norma è, infatti, alleggerire il carico dei tribunali dei casi bagatellari, ovvero risolvibili con sanzioni civili e di tenue entità (si valuti in questo caso il pentimento operoso dimostrato dall’imputata, concetto presente nel diritto ancor prima del c.d. Decreto Depenalizzazioni) potremmo definirlo completamente assolto.

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