DISINFORMAZIONE Depenalizzazione del reato di omissione di soccorso stradale – Bufale.net


La presunta depenalizzazione del reato di omissione di soccorso era stata segnalata nella tristemente nota lista dei 112 reati depenalizzati dalla Legge delega n.67/2014 e da Il Giornale.

Nell’introduzione de Il Giornale troviamo il seguente testo: “Liberi di trasgredire. Liberi per esempio e clamorosamente di travolgere qualcuno con l’auto e di non fermarsi a soccorrerlo o di ignorare, passando oltre, quando vediamo qualcuno che sta male o è in serio pericolo“. Non è così! È lo stesso discorso fatto per il maltrattamento degli animali.
Come dicevamo nel nostro post su Facebook, il tema delle depenalizzazioni è un tema molto caldo, dove veniamo continuamente circondati da numerose notizie scandalistiche e da allarmismi inutili. Bastava leggersi bene la Legge delega n. 67/2014 per capire quali sono realmente i reati depenalizzati.
La disinformazione dilagata in Rete riguardava la famosa formula della “depenalizzazione per i reati aventi massimo 5 anni di pena detentiva“. Bisogna far differenza tra depenalizzazione e riforma delle pene, infatti la questione dei “5 anni” riguarda solo l’articolo 1 della Legge delega n.67/2014, che tocca si tutti quei reati con massimo 5 anni di pena detentiva, ma cambiandone la pena.
Il Giornale, subito dopo il titolo, scrive: “È tra i 112 delitti depenalizzati dal governo: sarà il giudice a valutare caso per caso se arrestare o meno il colpevole“. Alt! Il giudice dovrà solo valutare che i fatti penalmente rilevanti siano di particolare tenuità e che la condotta del reo non sia abituale. Inoltre l’articolo 1 della Legge delega n.67/2014 cita testualmente la cosiddetta riforma delle pene, dove l’arresto c’è ancora anche per i reati come l’omissione di soccorso, ma con una particolare differenza:

Quando il reato prevede l’arresto o la reclusione di massimo 3 anni, la pena sarà la reclusione domiciliare o l’arresto domiciliare.
Quando il reato prevede la reclusione da 3 ad un massimo 5 anni,il giudice ha il potere di valutare discrezionalmente (tenendo conto della gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole) l’opportunità di sostituire la reclusione carceraria con quella domiciliare.

Nessuna “liberalizzazione” di travolgere la gente per strada e non fermarsi a soccorrerlo. Bisogna considerare però anche altri fattori.
Se il guidatore causa un incidente mortale, si applica comunque l’articolo 589 del Codice penale, dove scatta l’omicidio colposo, dove le pene sono da 2 a 10 anni di carcere. In questo caso la tenuità del fatto va a farsi benedire. Se il fatto è compiuto intenzionalmente, si parla di reato di omicidio (articolo 575 del Codice penale), ma già da tempo si parla di reato di omicidio stradale.
In un incidente stradale possono essere colpiti anche altri punti relativi alle norme sulla circolazione stradale, che vanno valutati. Infatti, un sinistro può essere dovuto a un comportamento di guida negligente, come l’eccesso di velocità, la mancata precedenza, un sorpasso azzardato e via dicendo. Figuriamoci nei casi di guida in stato di ebrezza o di assunzione di stupefacenti.
Tutti fattori che il giudice terrà conto nel caso dovesse attuare la Legge delega n.67/2014.
Ricordiamo che il guidatore, in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento, ha comunque l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che abbiano subito danno alla persona. Infatti rimangono comunque le sanzioni amministrative, la sospensione della patente di guida, la pena detentiva da sei mesi a tre anni per chi reca danno alle persone (ricordiamoci la riforma delle pene della Legge delega n.67/2014).
L’articolo 189 del Codice della Strada rimane!

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