Ci segnalano i nostri contatti contatti la seguente notizia, relativa ad un bonus assistenziale, il bonus Home Care Premium.
La notizia è sostanzialmente corretta, ancorché la delicata fattispecie richieda l’integrazione di qualche chiarimento. Il progetto Home Care Premium infatti è tra i bandi dell’INPS, i quali ne precisano la portata soggettiva:
1. Sono beneficiari i soggetti destinatari dei contributi economici e dei servizi socio assistenziali previsti dal Progetto HCP 2014.
2. Possono beneficiare dei predetti interventi: i dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e/o alla gestione magistrale e i pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici, nonché, laddove i suddetti soggetti siano viventi, i loro coniugi conviventi e familiari di primo grado.
3. Possono beneficiare degli interventi di cui al comma 1 i giovani minori orfani di dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e/o alla gestione magistrale e di utenti pensionati della gestione dipendenti pubblici.
4. Sono equiparati ai figli, i giovani minori regolarmente affidati e i nipoti minori con comprovata vivenza a carico del titolare del diritto. I nipoti minori sono equiparati ai figli qualora siano conviventi e a carico del titolare del diritto.
5. Tutti i soggetti beneficiari debbono essere residenti nell’ambito territoriale di competenza di un ATS convenzionato, di cui all’Allegato 1 al presente avviso.
Dobbiamo quindi ribadire (cosa comunque precisata nel corpo dell’articolo che ci viene citato), come le prestazioni si rivolgono agli iscritti e pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici anche in applicazione del D.M. 45/07. I beneficiari che usufruiscono dei servizi dell’Istituto non sono soltanto i diretti interessati ma anche i loro familiari, secondo le varie tipologie previste in ciascun Bando. (cfr. pagina di chiarimento dell’INPS).
Non è dunque un emolumento erga omnes ma un sistema di incentivo ed una pretazione diretta agli iscritti e pensionati della GDP in virtù dello scopo sociale della funzione di assistenza familiare.
Inizialmente il termine per la richiesta di tale prestazione sarebbe scaduto nel novembre 2015: il detto termine è comunque stato differito al Giugno 2016, attualmente termine ultimo perché gli aventi diritto possano, nelle forme indicate nel bando citato (art. 5 e sgg.) provvedere agli adempimenti di rito
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