Ci segnalano i nostri contatti una serie di condivisioni per cui “l’aria condizionata è vietata in macchina a motore acceso”. Un miscuglio del “discorso del condizionatore di Draghi”, gli effetti di una lettura superficiale dei titoli seguita da una condivisione compulsiva e la prosecuzione delle infinite fake news sul conflitto in Ucraina.
In realtà la questione è molto semplice: come sempre è stato, e non ci sono modifiche al riguardo, potete usare l’aria condizionata in macchina nei vostri viaggi.
Quello che non potete fare è parcheggiare la macchina e lasciare il motore acceso allo scopo di mantenerne accesi gli impianti di climatizzazione, sia raffrescamento che riscaldamento.
Peraltro, solamente in sosta, e non in fermata. Differenza non da poco, come il virtuoso magazine Motori.it e gli amici di La Legge Per Tutti ci tengono a ricordare.
L’articolo di cui parliamo, che non ha introdotto il Premier Draghi attualmente, è il 157 Codice della Strada, comma 7 Bis, che dichiara
7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 223 a € 444.
Prima di dichiarare che “l’aria condizionata è vietata in macchina a motore acceso” tout court e prima di ricordare che gli automezzi moderni consentono di attivare il climatizzatore con un piccolo anticipo rispetto all’ingresso in macchina, bisogna ricordare due elementi.
Il primo è che l’ultima riforma del CdS è basata su quella che è l’attuale situazione Italiana, con un parco macchine perlopiù a combustione.
Una situazione in cui usare il motore a combustione per mantenere operativo l’impianto elettrico è una soluzione inefficiente e uno spreco di energia pari solo all’inquinamento da essa causato.
Il secondo elemento è che in base al comma 1
a) per arresto si intende l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l’interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
Mentre il comma 7Bis esclude l’uso del climatizzatore durante la sosta, quindi non durante l’arresto e la fermata.
Ipotizziamo quindi il nostro conducente medio: egli accenderà il climatizzatore perché fa caldo. Proseguirà il suo tratto di strada tranquillamente, in caso di arresto della marcia non dovrà spegnere il climatizzatore, in caso di fermata neppure, ma non potrà sostare trasformando l’automobile in bivacco.
Non poteva farlo prima, non può farlo adesso. Tanta indignazione social, per nulla.
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