Ci segnalano questo articolo, relativo ad uno dei presunti effetti delle c.d. Depenalizzazioni. Quattroruote infatti pone un interessante quesito:
Non sarà più un reato guidare senza aver conseguito la patente o con la patente revocata oppure non rinnovata per mancanza dei requisiti. È quanto prevede uno schema di decreto legislativo approvato qualche giorno fa dal governo e trasmesso il 17 novembre scorso alla Camera per il necessario, preventivo, parere dei due rami del parlamento. La novità rientra nell’ambito della drastica depenalizzazione di reati attualmente punibili con la sola pena della multa o dell’ammenda, prevista dalla legge 67/2014.
Multa da 5 mila euro. Tra questi, appunto, la guida senza patente, prevista dall’articolo 116 del Codice della strada: “chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino a un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica”. Quando entrerà in vigore il decreto legislativo, al posto dell’ammenda è prevista una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro.
L’ipotesi è sostanzialmente, salvo ulteriori riforme che potrebbero intervenire nelle procellose fasi della disciplina transitoria e di attuazione, corretta.
L’attuale impianto della 67/2014 prevede infatti la capacità per il Governo di provvedere alla depenalizzazione dei reati punibili con la sola pena pecuniaria (multa o ammenda), purché con le evidenti limitazioni già affrontate nei precedenti articoli al riguardo, sostituendo la stessa con una sanzione amministrativa.
Ma il citato articolo 116 copre sostanzialmente due condotte:
Di queste, solo la condotta 1 viene derubricata a sanzione amministrativa, essendo solo la condotta di cui al punto uno punita con la sola ammenda: lapalissiano che la seconda condotta resterà ambito del diritto penale.
E non solo: il rischio paventato sulla sicurezza stradale viene, di fatto, ridotto considerando che la depenalizzazione investe la sola condotta del non recidivo che conduce un veicolo senza idonea patente, ma non si estende ad ulteriori reati commessi eventualmente in concorso con tale condotta, e tampoco vale come “liberatoria” per eventuali danni civili.
Nella pagina successiva una simulazione esempio.
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