Come dicevamo nel nostro post su Facebook, il tema delle depenalizzazioni è un tema molto caldo, dove veniamo continuamente circondati da numerose notizie scandalistiche e da allarmismi inutili. Bastava leggersi bene la legge delega n. 67/2014 per capire quali sono realmente i reati depenalizzati.
La notizia che ha fatto sobbalzare di più gli utenti è stata senz’altro quella relativa alla cosiddetta “liberalizzazione dell’incesto“. Falsità, dovuta ad una mala interpretazione del contenuto della Legge delega n.67/2014 (di cui abbiamo scritto una Guida utile).
Cosa dice l’articolo 564 del Codice penale, ossia quello relativo al reato di incesto?
Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l’incesto è commesso da persona maggiore di età, con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne. La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della potestà genitoriale.
La maggior parte dei siti che hanno parlato di depenalizzazione hanno considerato solo un fatto, senza però approfondire il vero testo della Legge delega. Ecco cosa si legge in Rete:
Il governo Renzi, infatti, ha una nuova causa di archiviazione per i procedimenti penali. Se l’offesa, «nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni», è di particolare «tenuità e il comportamento risulta non abituale», il giudice per le indagini preliminari potrà dichiarare conclusa la controversia.
La storia della depenalizzazione dei reati con pene non superiori di 5 anni è quello che ha tratto in inganno. Per questo motivo sono stati mal contati i ben 112 reati previsti dal Codice penale considerati depenalizzati dal Governo.
Se fosse vera la “liberalizzazione dell’incesto” questo potrebbe al massimo valere solo per il comma uno dell’articolo 564 del Codice penale (che prevede massimo 5 anni) e non il seguente (che ne prevede un massimo di 8). Tuttavia questa è solo fantasia, perché l’articolo 564 del Codice penale non è considerato nella Legge delega n.67/2014.
La storia dei 5 anni riguarderebbe solo l’articolo 1 della Legge delega n.67/2014, che prevede quanto segue:
Leggendo bene quanto scritto qua sopra, quindi, tutto questo non significa “liberalizzare” o “depenalizzare”. I reati depenalizzati sono, invece, citati nell’articolo 2 della Legge delega n.67/2014 (leggi la nostra Guida utile).
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