Sta girando oggi 13 marzo un messaggio audio WhatsApp attribuito dai social (senza nemmeno verificar e quindi sbagliando già in partenza NON AVENDO PROVE) all’avvocato Simona Veneri di Brescia.
Come spesso accade però da un po’ di giorni a questa parte, la vicenda coinvolge i concetti di ammenda e oblazione qualora doveste essere fermati dalle autorità. In piena emergenza Coronavirus, con il decreto annunciato da Conte mercoledì sera, la questione diventa per forza di cose molto calda. Dopo gli audio attribuiti a Ministri in modo non corretto, come notato poco più di una settimana fa, si torna dunque a parlare di messaggi WhatsApp vocali.
Partiamo dal presupposto che l’avvocato Simona Veneri di Brescia esiste. Così come è vero che lavori presso lo Studio di Maurizio Sorrentino, stando ad un documento che abbiamo trovato online. Diverso è attribuire in modo inconfutabile il contenuto dell’audio alla sua persona. Stiamo provando a contattare lo Studio in questione per metterlo in guardia sull’audio, ma non abbiamo avuto risposta. Premesso questo, l’audio WhatsApp insiste su tre aspetti:
Detto questo, abbiamo una replica di esperti in materia. Rispetto all’audio WhatsApp associato all’avvocato Simona Veneri di Brescia, occorre precisare l’inciso ove si invita a non pagare subito l’ammenda, poiché l’organo di Polizia giudiziaria che accetta l’inottemperanza del trasgressore si limita a trasmettere apposita notizia di reato alla competente Procura della Repubblica. Sarà soltanto all’esito di un giudizio penale che il Giudice irrogherà, quantificandola, l’ammenda ritenuta proporzionata al caso concreto. Quindi, nulla da pagare subito.
È opportuno chiarire che la violazione in parola rientra nel coacervo dei reati estinguibili mediante oblazione (ordinaria qualora la contravvenzione sia punita con la sola ammenda, facoltativa qualora sia punita alternativamente con ammenda o arresto, quest’ultima sottoposta a valutazione discrezionale del giudice a differenza della prima). Mi siano consentire delle precisazioni:
1) L’oblazione della contravvenzione può essere richiesta prima dell’apertura del dibattimento, poiché non vi è alcun automatismo in ordine alla emissione di un decreto penale di condanna, considerato che il Pubblico Ministero può demandare l’accertamento del reato ad un processo ordinario.
2) Il Pubblico Ministero può informare l’interessato che gli è consentito accedere alla definizione del procedimento mediante oblazione “anche prima di richiedere un decreto penale di condanna”, qualora ritenga si possa procedere per l’irrogazione di una pena pecuniaria, anche in sostituzione di quella detentiva.
3) Il discorso finora svolto non si applica qualora assieme alla violazione dell’art. 650 c.p. venga contestata la falsità della giustificazione addotta nella autocertificazione, considerata la gravità del delitto di falso che viene a configurarsi. L’oblazione, infine, è causa di estinzione del reato. Quando la sanzione viene pagata, il giudice pronuncia in effetti una sentenza assolutoria per intervenuta estinzione del reato, pertanto non iscrivibile nel casellario giudiziale. Vi sono tuttavia eccezioni all’accesso all’oblazione (tra le quali si può annoverare la recidiva ed art. 99 codice penale) sulle quali non mi soffermo per evitare di appesantire inutilmente la trattazione.
Insomma, ora dovreste avere le idee più chiare sul messaggio audio WhatsApp che oggi 13 marzo è stato attribuito SENZA PROVE all’avvocato Simona Veneri di Brescia, a proposito dei concetti di ammenda e oblazione.
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