Seggiolini antiabbandono obbligatori dal 7 novembre: cosa si rischia, come cautelarsi

di Shadow Ranger |

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Seggiolini antiabbandono obbligatori dal 7 novembre: cosa si rischia, come cautelarsi Bufale.net

Ci segnalano i nostri contatti una notizia targata Sole 24 Ore, dal titolo Seggiolini antiabbandono obbligatori dal 7 novembre: cosa si rischia, come cautelarsi.

Vera, ovviamente. Avremmo già dovuto avervi insegnato qualcosa sulla selezione delle fonti, e il Sole 24 Ore da sempre è stato garanzia di affidabilità e ricerca delle fonti.

In questo caso fonte primaria è la Circolare del Ministero degli Interni del 6.11.2019, Prot.300/A/9434/19/109/12/3/4/1, rubricata Dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi

Ma andiamo con ordine e partiamo dall’eccellente articolo del Sole 24 Ore.

L’entrata in vigore ed i problemi tecnici

Il Sole 24 Ore al riguardo è molto chiaro

La circolare non spiega esplicitamente i motivi che spingono a interpretare in modo così dirompente la legge 117/2018 , che aveva intodotto il nuovo obbligo specificando che avrebbe avuto effetto solo 120 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo che avrebbe fissato le caratteristiche tecniche dei dispositivi.

È quest’ultimo provvedimento, il Dm Infrastrutture 2 ottobre 2019 (pubblicato il 23 ottobre), che entra in vigore il 7 novembre. Dunque, da questa data sarebbero dovute diventare obbligatorie solo le caratteristiche tecniche, cui produttori e acquirenti avrebbero dovuto conformarsi, lasciando 120 giorni per mettersi in regola.

Questa interpretazione era stata avallata informalmente dallo stesso ministero delle Infrastrutture. Il Consiglio di Stato, nel suo parere sul Dm, aveva osservato che occorreva lasciare tempo per adeguarsi, ma restava il fatto che la legge 117/2018 prevedeva non solo i 120 giorni, ma anche un’entrata in vigore comunque non successiva al 1° luglio scorso.

Dunque, occorreva un’ulteriore disposizione di legge per cancellare la data del 1° luglio, che lo stesso ministero dell’Interno aveva ritenuto materialmente non rispettabile, per la mancanza del Dm sulle caratteristiche tecniche. Ma questa disposizione non è arrivata.

Probabilmente è questo il motivo che ha indotto il ministero dell’Interno a interpretare la questione dell’entrata in vigore nel modo più restrittivo possibile. Ma la circolare non spiega nulla di tutto ciò: si limita ad affermare che «le disposizioni operative del decreto ministeriale sono in vigore dal 7 novembre 2019 e, di conseguenza, dalla stessa data sono applicabili le sanzioni».

Abbiamo quindi una norma che, formalmente, ha sempre demandato un’entrata in vigore strettissima, ma “informalmente”, nell’opulento stile dell’Italiano Medio, previsto la possibilità di una ulteriore norma per rimandare e definire l’entrata in vigore.

Deroga che, di fatto non è mai arrivata. Vuoi per le procellose acque in cui un Parlamento ostacolato dalla crisi di Governo si è ritrovato improvviamente a lavorare, vuoi per un cambio di priorità sopravvenuto, non è mai successo.

Se il DM Infrastrutture 2019 al principio si pensava interpretabile in modo che da oggi sarebbero entrate in vigore le caratteristiche tecniche, lasciando 120 giorni ad acquirenti ed esercenti per mettersi in regola, scopriamo oggi che, secondo la citata circolare

Le disposizioni operative del decreto ministeri aIe sono in vigore dal 7 novembre 2019 e, di conseguenza, dalla stessa data sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 172 Codice della Strada, introdotte dalla legge 1 ottobre 2018, n. 117.

I dispositivi devono essere utilizzati nei veicoli appartenenti alle categorie MI, Nl, N2 e N3 di cui all’art. 47 del Codice della Strada1 immatricolati in Italia o immatricolati all’estero, quando condotti da residenti in Italia, per il trasporto di bambini di età inferiore a 4 anni.

L’art. 3 del decreto ministeriale fissa le caratteristiche generali dei dispositivi, prevedendo che possano alternativamente essere integrati nel sistema di ritenuta, costituire una dotazione di base o accessorio del veicolo o essere indipendenti sia dal sistema di ritenuta sia dal veicolo.

I dispositivi devono rispondere alle prescrizioni elencate nell’ allegato A del decreto, in base alle caratteristiche come sopra elencate.

Non essendo prevista l’omologazione dei dispositivi, per verificarne la regolarità occorre appurare che gli stessi siano rispondenti alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali fissate nel decreto ministeri aIe e, in particolare, che abbiano le caratteristiche indicate nell’allegato A del decreto medesimo.

Formalmente questo cosa comporta?

Per il nuovo articolo 172 del Codice della strada, l’utente impreparato rischierà 81 euro di multa, la decurtazione di cinque punti patente e la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi, se viene colto a commettere la stessa infrazione più di una volta nel giro di due anni.

Come ricorda l’illustre quotidiano, è prevedibile che per i primi tempi comunque si cercherà di venire incontro alle esigenze del pubblico, magari applicando la norma nel modo meno restrittivo possibile, o avvalendosi della facoltà riconosciuta di cui all’art. 180 del Codice della Strada di esibire le richieste certificazioni in seguito.

Ma resta il problema del sinistro auto. In questo caso al danno potrebbe conseguire la beffa: sarebbe nel pieno diritto delle assicurazioni, come rettamente indicato dal giornalista, messi dinanzi ad un verbale che riporta la presenza di dispositivi non a norma decidere per una forma di responsabilità del conducente.

Dal punto di vista dell’esercente, non essendoci un ente certificatore è espressamente previsto un modulo di autocertificazione.

Poco più di un foglio dove il produttore del dispositivo dichiara di aver prodotto un dispositivo a norma.

“Tutto risolto”, potreste pensare. Del resto siamo in Italia, basta una firma e tutto si sistema.

Peccato che attestare il falso sia a tutti gli effetti un reato, e quindi il compratore potrebbe rivalersi sia su chi rifiuta di vendergli un dispositivo non attestato che con chi gli rilascia troppo liberalmente un’attestazione falsa.

Possibili soluzioni?

Al momento, l’unica è rivolgersi presso gli esercenti “virtuosi” che si sono già messi in regola con largo anticipo.

IlPost ne riporta un elenco, da non intendersi come esaustivo e completo, ma come un buon, iniziale indirizzo.

Come ci riporta sempre il giornale, ancorché al momento non sono previste ulteriori deroghe sulla tempistica

Ieri il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato che per ridurre la spesa per l’acquisto di seggiolini anti-abbandono o di dispositivi a parte per le famiglie, è stato istituito un fondo apposito nel recente decreto fiscale: il contributo economico sarà di 30 euro per ogni sistema anti-abbandono acquistato. Nei prossimi giorni verrà approvato un decreto per stabilire le modalità per ottenere il contributo.

Contributo che potrà essere utile.

Un dubbio che ancora non può essere risolto è se i vecchi seggiolini possono essere in qualche modo adattati con l’acquisto di dispositivi di allarme, anche prodotti dalla stessa casa produttrice o meno.

La norma infatti genericamente parla di dispositivi che non alterino l’omologazione dei seggiolini. Quindi al momento possiamo dare sul sicuro chi è in grado di vendere, già da oggi, dispositivi con idonee attestazioni, e porci in rispettosa attesa delle inevitabili circolari e note successive all’attuazione.

Anche noi, del resto, navighiamo a vista, motivo per cui non daremo consigli per gli acquisti ma ci limiteremo a ribadire che già qualcosa comincia a muoversi in tal senso.

Aggiornamento dell’8 novembre 2019 – ATTENZIONE

Ci giunge una nota asseritamente del Ministero dell’Interno:

Tanto premesso, in assenza della norma tecnica che definisca le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo anti abbandono di cui devono essere equipaggiati tutti i seggiolini utilizzati dai bambini di età inferiore a quattro anni, il predetto Dicastero ha comunicato che non potrà essere richiesto all’utenza di adempiere ad un obbligo ancora privo del suo contenuto essenziale.

Alla luce di quanto precede, attesa la necessità di evitare l’applicazione di una norma in ragione dell’impossibilità dei destinatari di conformarsi alle misure previste, nelle more dell’adozione del citato decreto ministeriale, la violazione dell’obbligo previsto dal comma 1-bis dell’art. 172 CdS non può essere oggetto di sanzione da parte degli organi accertatori.

Siamo in attesa di conferma: non ci è ancora sicura la fonte.

Comunque, resta quanto predetto sopra: riteniamo che ci sarà, effettivamente, un periodo di lenienza. Ma è saggio dichiarare che chi ha tempo non aspetti tempo.

Verificheremo la legittimità di questa circolare comunque per renderne ragione.

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