PRECISAZIONI Pignoramento conto corrente: dal 1° luglio possibile senza alcun procedimento giudiziario – bufale.net

di Shadow Ranger |

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PRECISAZIONI Pignoramento conto corrente: dal 1° luglio possibile senza alcun procedimento giudiziario – bufale.net Bufale.net

Ci segnalano i nostri contatti il presente articolo, targato Movimento Base Italia, di cui pubblichiamo solo un estratto, rimandando al link per la completa disamina

L’articolo esamina le nuove possibilità attribuite, con decorrenza dal 1° luglio, all’Agenzia delle Entrate Riscossione, il nuovo ente strumentale all’Agenzia delle Entrate che sostituirà Equitalia. Tale ente potrà accedere alle banche dati INPS e potrà pignorare i conti correnti in maniera diretta senza alcuna autorizzazione del giudice. Sono anche analizzati i mezzi di tutela del contribuente.

Si ampliano i poteri del Fisco in materia di controllo delle disponibilità liquide dei contribuenti.

Difatti, dal 1° luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate che incorporerà l’attuale Equitalia potrà consultare l’Anagrafe tributaria e procedere al pignoramento dei conti correnti direttamente senza attivare alcuna procedura di autorizzazione. Ed inoltre potrà consultare le banche dati dell’INPS per acquisire le informazioni relativi ai rapporti di lavoro per pignorare stipendi, indennità ecc. È questo in sintesi quello che si evince dalla lettura dell’articolo 3 del D. L 193/2016 convertito nella Legge n. 225/2016. Analizziamo nei termini la questione.

Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge n. 193/2016 citato, con decorrenza dal 1° luglio 2017 scomparirà l’ente di riscossione Equitalia e prenderà il posto di questo un ente strumentale all’Agenzia delle Entrate di carattere pubblico ma economico che sarà sotto il controllo diretto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale ente succederà a titolo universale in tutti rapporti giuridici attivi e passivi, nonché in tutti i giudizi processuali in cui è parte Equitalia. A dire il vero, il citato ente diventerà l’Agente della Riscossione e sarà dotato di tutti i poteri previsti dal D.P.R. n. 602/73.

Difatti, nell’ambito dell’articolo 3 del D.L. 193/2016 che potenzia i poteri dell’Agenzia delle Entrate in materia di acquisizione delle informazioni concernenti i rapporti di lavoro presso le banche dati dell’INPS per poter pignorare gli stipendi, i salari ed altre indennità dei contribuenti, nonché di utilizzare le informazioni derivanti dalla consultazione dell’Anagrafe tributaria anche ai fini della riscossione, vi è un’estensione di tali poteri al nuovo ente Agenzia delle Entrate – Riscossione.

È corretto quanto scritto?

Sostanzialmente: come in ogni caso in cui usiamo il tag precisazioni, mancano degli elementi che bisogna offrire.

In questo caso elementi direi non certo secondari: Equitalia aveva già la stessa facoltà attribuita al suo “ente successore”, e non era certo parca nell’usarla.

Non esiste quindi una sostanziale novità: è lapalissiano che, dovendo sostituire un ente, non lo si farà mai con un ente privo di poteri, depotenziato e indebolito rispetto al suo predecessore.

Come rettamente ci ricordano portali tecnici, ad esempio il portale dell’avvocato Pedone, Equitalia ha sempre potuto usufruire della procedura di pignoramento diretto, che comunque è opponibile nei modi e nelle forme indicati (e che potrete facilmente riscontrare seguendo la bibliografia) e deve essere, a norma di legge, preceduto da sessanta giorni prima della notifica della cartella esattoriale per dar modo alle parti di predisporre idonee difese.

Elemento di novità potrebbe essere composto dal fatto che Agenzia Entrate – Riscossione, sommando in sé la defunta Equitalia e l’Agenzia delle entrate, in base al citato articolo 3 del DL 193/2016

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate puo’
utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali e’ autorizzata
ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai
fini dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione
nazionale di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248.
2. All’articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-bis, e’ inserito il
seguente:
«2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l’Agenzia
delle entrate (( acquisisce )) le informazioni relative ai rapporti
di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica,
alle specifiche banche dati dell’Istituto nazionale della previdenza
sociale».

Potrà quindi accedere ai dati delle anagrafi tributarie per individuare agevolmente i crediti presso terzi, tra cui i conti correnti bancari.

Ma, attenzione, anche questa facoltà è una facoltà già nota, e concessa ad ogni creditore munito di titolo che, nei modi previsti dalla legge, voglia chiedere visura all’anagrafe tributaria dei beni del suo debitore insolvente.

Sostanzialmente, riteniamo che la situazione per il debitore tipico non sia destinata a cambiare: Agenzia Entrate – Riscossione subentra in ogni potere, facoltà e funzione di Equitalia, con la medesima efficacia e gli stessi obiettivi.

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