PRECISAZIONI Bocciato il canone RAI nella bolletta elettrica – bufale.net

di Shadow Ranger |

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PRECISAZIONI Bocciato il canone RAI nella bolletta elettrica – bufale.net Bufale.net

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Ci segnalano la seguente notizia, rilanciata anche da fonti giornalistiche.

Il Consiglio di Stato ha clamorosamente bocciato il decreto del governo Renzi che prevedeva l’inserimento del canone Rai all’interno della bolletta elettrica. Secondo il Consiglio, la nuova norma sarebbe mancante di definizioni basilari, come quella di “apparecchio tv”, e di precisazioni tecniche importantissime sul metodo di pagamento (non è, infatti, chiaro se il canone andrebbe pagato in un’unica soluzione alla prima bolletta elettrica utile o in più tranche). Insomma, tutto da rifare per il governo.

La notizia è sostanzialmente corretta, anche se in realtà più che di vera e propria bocciatura si parla di “parere interlocutorio”

La differenza è sottile, ma presente. Sostanzialmente siamo alla differenza tra una norma stroncata ed una norma che si appresta ad un verosimile rinvio per limarne le crititicità, ma in ogni caso è un mattone di inciampo posto sul sentiero dell’applicazione della norma più travagliata di ogni tempo.

Questo stesso portale registra tentativi di far andare a regime una forma di pagamento “automatico” del canone RAI che si sono succeduti nel tempo l’uno all’altro sin dal lontano 2014. E si noti che nel 2014 questo portale cominciava ad interessarsi della questione, che era già preesistente e motivata dall’estremo tentativo di combattere l’evasione fiscale al riguardo.

Eravamo quasi in dirittura di arrivo, dicevamo, quando il Consiglio di Stato decide di dire la sua con un parere interlocutorio:

Il Consiglio di Stato ha espresso un parere interlocutorio sullo schema di decreto del Ministero dello sviluppo economico riguardante il canone di abbonamento alla televisione, in attuazione dell’art. 1, comma 154, l. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).
Cons. St., comm. spec., 13 aprile 2016, n. 915
Con tale parere sono stati evidenziati alcuni profili che richiedono un approfondimento da parte dell’Amministrazione, quali l’individuazione di cosa si debba intendere per apparecchio televisivo, la cui detenzione comporta il pagamento del relativo canone di abbonamento, e il rispetto della normativa sulla privacy.

Il Consiglio di Stato, come da prassi in un organo espressione sia del potere giurisdizionale che composto da raffinate personalità giuridiche, interviene per lamentare, in sede consultiva, una serie di vizi che dovranno essere colmati per ottenere una norma che, in futuro, non presenti problematiche che allo stato dichiara evidenti, ad esempio

La Sezione, viceversa, non può non rilevare che il regolamento de quo presenta alcuni profili di criticità che dovrebbero trovare soluzione prima della sua definitiva approvazione, anche al fine di non condizionare il grado di efficacia di tale strumento normativo.

Sotto un primo profilo la Sezione rileva che nel testo del regolamento manca un qualsiasi richiamo ad una definizione di cosa debba intendersi per apparecchio televisivo, la cui detenzione comporta il pagamento del relativo canone di abbonamento e al fatto che il succitato canone deve essere corrisposto per un unico apparecchio, prescindendo dall’effettivo numero di apparecchi posseduto dal singolo l’utente.

Ciò assume un particolare rilievo atteso che lo sviluppo tecnologico dei dispositivi di comunicazione ha reso disponibili sul mercato molteplici “device” che consentono funzioni di ricezione di programmi televisivi, pur essendo destinati a finalità ed usi strutturalmente differenti (smartphone, tablet, ecc.).

Precisare, dunque, nel regolamento che il canone di abbonamento è dovuto solo a fronte del possesso di uno o più apparecchi televisivi in grado di ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare direttamente o tramite decoder costituirebbe un elemento informativo particolarmente utile per i cittadini sia in relazione agli obblighi contributivi che i medesimi devono assolvere sia in riferimento all’autodichiarazione concernente il mancato possesso di apparecchi che gli stessi devono effettuare e alle conseguenze di carattere penale che possono derivare da una dichiarazione mendace, in base alle norme vigenti in materia.

Sotto un differente profilo la Sezione deve, altresì, rilevare che il procedimento di addebito e riscossione del canone di abbonamento alla televisione presuppone, come in precedenza rilevato, uno scambio di dati e d’informazioni fra gli enti coinvolti nella succitata attività (Anagrafe tributaria, Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l’Acquirente unico spa, il Ministero dell’interno, i Comuni e alcune società private), che necessariamente implica profili di rispetto e tutela della privacy.

Nelle norme in esame, tuttavia, non si rinviene alcun riferimento alla succitata problematica che, viceversa, potrebbe trovare soluzione quantomeno con la previsione di una disposizione regolamentare che espliciti che le procedure ivi previste avvengano nel rispetto della normativa sulla privacy, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Un ulteriore profilo di criticità del regolamento in esame concerne il fatto che non tutte le norme ivi previste risultano formulate in maniera adeguatamente chiara, tenendo conto dell’ampia platea di utenti cui le medesime si rivolgono: costituisce un esempio di quanto affermato l’art. 3 del regolamento che nell’individuare, ai fini dell’addebito del canone, le categorie di utenti, utilizza formule tecniche di non facile comprensione per i non addetti al settore.

La Sezione, pertanto, invita l’Amministrazione a rivedere il testo regolamentare nel suo complesso, al fine di superare l’inconveniente segnalato.

La Sezione, infine, rileva che nel regolamento in esame non sono previste forme adeguate di pubblicità, rispetto all’elevato grado di diffusione raggiunto dal mezzo televisivo.

Ciò trova riscontro, in particolare, negli adempimenti previsti per la collettività degli utenti nell’ambito nel nuovo procedimento di riscossione del canone – come ad esempio la dichiarazione richiamata dall’art. 3 dello schema o la richiesta di rimborso di cui all’art. 6 – che necessiterebbero di una diffusione più ampia, al fine di agevolare la conoscenza di tali adempimenti da parte della cittadinanza e, conseguentemente, una più efficace applicazione delle norme de quibus: la Sezione, pertanto, invita l’Amministrazione a dare la massima diffusione, nelle forme ritenute più opportune, alle disposizioni del procedimento di riscossione del canone di abbonamento televisivo con particolare riferimento a quelle che implicano adempimenti a carico dell’utenza.

Soluzione? È lo stesso parere motivato a fornirne una:

In relazione a quanto sin qui esposto, la Sezione sospende l’espressione del parere in attesa che l’Amministrazione integri il testo trasmesso con la nota del 31 marzo 2016, prot. n. 8041, nei termini di cui alle osservazioni formulate al precedente n. 4.

Infine, per quanto concerne il profilo redazionale, la Sezione suggerisce all’Amministrazione, in sede di stesura del presente schema, di:

  1. a) raggruppare i riferimenti normativi contenuti nel preambolo seguendo l’ordine gerarchico delle fonti e, all’interno di detto criterio, ordinando le fonti stesse in ordine cronologico;

  2. b) inserire, nel preambolo, prima della frase “Udito il parere del Consiglio di Stato…”, la frase “Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”, trattandosi del riferimento normativo in base al quale è stato richiesto il parere di questo Consiglio di Stato;

  3. c) inserire, all’art. 1, comma 1, lettera c), punto i), prima del numero “1…” la seguente parola: “comma”, per rendere più puntuale il contenuto della disposizione;

  4. d) sostituire, all’art. 1, comma 1, lettera c), punto i), la parola “disposizione…” con la seguente: “disposizioni…”, più corretta sotto il profilo redazionale;

  5. e) inserire, all’art. 2, dopo la parola “d’intesa…”, ovunque ricorra, la seguente frase: “fra i succitati organi”, per il medesimo fine di cui alla precedente lettera c);

  6. f) sostituire, all’art. 3, comma 1, le parole “e dalla parte identificata come residente” con le seguenti “…dai contratti…”, per il medesimo fine di cui alla precedente lettera c) ed e);

  7. g) inserire, all’art. 3, comma 7, sesta riga dopo le parole “il pagamento avviene…”, le seguenti parole: “ad opera del contribuente…”, per il medesimo fine di cui alle precedenti lettere c), e) e f).

  8. Traducendo dal complesso legalese, la norma dovrà essere:
  9. 1. Riorganizzata
  10. 2. Resa più leggibile
  11. 3. Fornita indicazione puntualissima ed “a prova di bufala” dei soggetti destinati a pagare il canone e dei dispositivi che fanno scattare la presunzione di legge del pagamento

Ciò, attenzione, non comporta che l’iter normativo sia stato del tutto arrestato o bloccato, ma che, inevitabilmente, dovrà quantomeno “rallentare” per raccogliere ed incartare i suggerimenti forniti.

Il sottosegretario, Giacomelli, interpellato da Repubblica, indica già una proroga utile per ottenere la richiesta campagna di comiunicazione e chiarificazione del testo indicato dal Consiglio di Stato come quantomeno oscuro:

“Avevo dato notizia anche di una capillare campagna di comunicazione e di una proroga al 15 maggio del termine per la comunicazione alla Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni di esenzione” da parte di chi non dovrà pagare. “Anche sulla privacy – conclude Giacomelli – il testo è all’attenzione del Garante e lavoriamo insieme con spirito costruttivo perché la questione è delicata e importante”.

Restiamo in attesa, sperando che le modifiche indicate dal Consiglio di Stato siano abbastanza celeri ed a prova di bufala da evitarci, in futuro, nuove note di precisazione e debunking su una travagliata vicenda che seguiamo da anni ormai.

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