La sentenza contro i vaccini che era un provvedimento ex art. 700 cpc

di Bufale.net Team |

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Ci state segnalando in tanti una “sentenza contro i vaccini”. C’è un problema: non è una sentenza, ma si tratta di un provvedimento di urgenza emesso “inaudita altera parte” che sarà ulteriormente vagliato in data 15 Settembre 2022.

Partiamo dalle origini. Dal testo del provvedimento, qui.

La storia della “sentenza contro i vaccini” che era un provvedimento ex art 700 cpc

La storia è leggibile nel provvedimento medesimo, ormai diffuso a mezzo social e sulla stampa. Uno psicologo sospeso a causa della mancanza dell’obbligo vaccinale ha richiesto un provvedimento di urgenza ex art. 700 cpc adducendo una serie di ragioni.

Ragioni nel cui merito entreranno altri, che nel merito, sono state in altre situazioni valutate dalle corti superiori con un peso diverso, ma ripetiamo, il punto qui non è entrare nel merito.

Il punto è che il medico psicologi ha ottenuto un procedimento di urgenza inaudita altera parte. Ovvero il provvedimento si basa su quanto addotto, senza il contraddittorio che avverrà in breve termine.

Cos’è il 700 cpc e perché non è una sentenza

Un proveddimento ex art 700 cpc non è una una sentenza. È il cosiddetto “Rito cautelare di urgenza”.

Interviene quando qualcuno vuole far valere un suo diritto in via ordinaria ma teme che nel tempo necessario alla valutazione la situazione possa causargli pregiudizio.

Non entra nel merito, valuta solo due elementi. Il “fumus boni iuris”, ovvero l’esistenza di una questione che può essere affrontata in un tribunale e il “periculum in mora”, ovvero motivi per cui andrebbe fatto subito.

Dalla prospettazione del medico il “periculum in mora” si presenta in “re ipsa”. Il medico adduce di non avere fonti di reddito, quindi aspettare per una sentenza di merito potrebbe costargli il sostentamento.

Per il Fumus Boni Iuris la corte ha stablito che sì, si potrà dibattere in un prossimo futuro sulle motivazioni addotte. Che al momento non sono state ancora esaminate nel merito, in quanto

al soggetto che presenta ricorso ex art 700 cpc non è richiesto di dimostrare la fondatezza della propria domanda, bensì sarà sufficiente – in previsione del futuro giudizio di merito – una configurazione della situazione sostanziale da tutelare in termine probabilistici. In altre parole, l’ordinamento giuridico non richiede la certezza dell’esistenza del diritto del soggetto che propone il ricorso ex art 700 cpc poiché questa sarà valutata in sede di processo ordinario.

Se son rose, fioriranno, come dice un antico proverbio.

Al momento non possiamo parlare di sentenza, abbiamo solo un provvedimento di urgenza e non possiamo prounciarci in alcun modo sul merito della richiesta.

Cosa che avverrà non prima del contraddittorio per conferma o revoca del provvedimento se non dell’apertura di un giudizio di merito.

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