La sentenza che non c’è: l’obbligo vaccinale nella Corte Costituzionale

di Bufale.net Team |

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La sentenza che non c’è: l’obbligo vaccinale nella Corte Costituzionale Bufale.net

Ci segnalano i nostri contatti una serie di fonti sull’obbligo vaccinale nella Corte Costituzionale. Va detto che in questo caso c’è una scollatura tra fatto e narrazione.

Il fatto è che, come viene correttamente riportato, la Consulta accetta (accoglie con ordinanza di remissione) i problemi giuridici che le sono sottoposti qualora abbiano i requisiti idonei ad essere trattati.

L’ordinanza di remissione o atto di promovimento è l’atto introduttivo: la parte solleva un problema nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi in via incidentale e il problema arriva alla corte.

Il problema non è la notizia ma il commento: spesso molti utenti, fomentati da commenti in area novax, tendono a confondere i due ambiti chiedendo di di esaminare “presunte sentenze contro il vaccino” anche quando non ce ne sono. Non ancora almeno, quindi non ci sono.

L’obbligo vaccinale nella Corte Costituzionale tra remissione e sentenza

Ci è stato quindi chiesto di esaminare un articolo titolato “Obbligo vaccinale, violati gli artt. 1 e 2 della Costituzione: lo dice la Corte Costituzionale”. Dal quale possiamo desumere leggendo un dato diverso.

C’è stato un giudizio incidentale di legittimità costituzionale (le parti ne avevano pieno diritto) nel quale qualcuno ha asserito tale violazione e c’è stata l’ordinanza di remissione.

Qualcosa che giuridicamente non è l’equivalente di “La Corte Costituzionale dice che vi è violazione” ma “La Corte Costituzionale, preso atto che qualcuno dice ciò, ritiene sia utile buttarci un occhio”, tradotto dal complesso linguaggio giuridico al linguaggio più semplice possibile.

Interessante? Certo che lo è, e sarà interessante osservare i riscontri, anche se con la decadenza degli obblighi a partire dal Dicembre di quest’anno, la questione diventerà squisitamente economica e sociale, regolando quindi solamente i rapporti ormai passati.

È dirimente? Non ancora, e non è detto in quale senso lo sia.

La storia delle segnalazioni che ci pervengono è infatti piena di ordinanze, istanze, ricorsi e tutele cautelari laddove all’accoglimento iniziale nella cautela è seguito un rigetto nel merito.

Parliamo quindi di sospensioni dal lavoro revocate in via cautelare per decidervi su che, alla fine di tale procedimento, sono state ripristinate e confermate.

L’attuale indirizzo maggioritario della Corte Costituzionale, ricordiamo, sorto in tempi pre-COVID sembrerebbe pendere verso le motivazioni usate dalle Corti Superiori (cfr. Consiglio di Stato) nelle decisioni prese in questi anni, con le vaccinazioni come “obbligo sociale” e il parvo rischio, ove presente, connesso come

“non è costituzionalmente lecito alla stregua degli articoli 2 e 32 della Costituzione, richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come è possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative; non vi è ragione di differenziare, dal punto di vista del suddetto principio, il caso in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello in cui esso sia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società” (nello stesso senso vedi v.Corte Costituzionale 22.06.1990, n. 307 e 16.10.2000, n. 423).

Ma noi non viviamo in un sistema di “common law” all’Americana dove vige il precedente vincolante.

Dove vogliamo arrivare?

Se son rose fioriranno, se non lo sono non accadrà, ma non chiedeteci in anticipo cosa accadrà e non dichiarate sui social ogni cautela/remissione/atto introduttivo una vittoria a tavolino.

Potrebbe accadere o non accadere: e il banco non ama le scommesse.

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