Incidente stradale, paga il pedone se attraversa fuori dalle strisce pedonali

di Shadow Ranger |

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Incidente stradale, paga il pedone se attraversa fuori dalle strisce pedonali Bufale.net

Ci segnalano i nostri contatti la seguente notizie, relativa al pedone che attraversa fuori dalle strisce pedonali.

Notizia che ripetiamo non è inesatta, ma ad un occhio imperito come quello di molte persone che ci hanno richiesto un piccolo aiuto nella comprensione sembra stonare con altre notizie più tecniche. Come, ad esempio, l’analisi fornita dal portale Studio Cataldi.

Ma così non è, e se ci seguirete attentamente ve lo spiegheremo velocemente.

Le basi: cosa dice la legge

Partiamo dal concetto di attraversamento stradale e circolazione.

Il Codice della Strada prevede una serie di obblighi sia per gli automobilisti che per i pedoni. La condizione di “vantaggio” dell’automobilista, nonché l’inerente attività di pericolo che consta nell’uso di un autoveicolo comporta che l’automobilista debba essere “particolarmente cauto”, ma non che il pedone possa fare quello che vuole.

Esiste un articolo del Codice della Strada, il 191, che dettaglia gli obblighi dell’automobilista

1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all’articolo 190, comma 4.

2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 167 a € 666.

Ed uno speculare, il 190, che riguarda invece il pedone

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.

2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.

3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.

4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.

5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.

6. È vietato ai pedoni effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all’articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni , secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articolo 6 e 7.

8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.

9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.

Avete presente quando eravate ragazzini e la vostra mamma o il vostro papà vi dicevano che bisogna attraversare sulle strisce, e comunque bisogna guardare bene a destra e sinistra senza attardarsi sulla strada, verificare se arrivano macchine e se strisce non ci sono bisogna prestare maggiore cautela?

Non lo diceva per terrorizzarvi ma perché così va fatto.

Avete presente quando a scuola guida vi dicono di non eccedere con la velocità, dare la precedenza ai pedoni sulle strisce e, in ogni caso, essere pronti a provvedere anche ai casi di incuria altrui?

Bene vi hanno detto anche in questo caso: ma non significa che il pedone e l’automobilista debbano sentirsi autorizzati a fare quello che vogliono perché tanto ci penserà l’altro.

Comunque, investire un pedone comporta ovviamente una serie di fattispecie che vanno dalle lesioni colpose fino all’omicidio stradale, e fin qui non ci piove.

Va inoltre tenuto presente che noi come non ci stancheremo mai di dire non viviamo in un paese di Common Law. Le sentenze di Cassazione non fanno “giurisprudenza” nel senso dei film Americani dove c’è la sentenza che “facendo giurisprudenza diventa legge”.

La Corte di Cassazione è nomofilattica, non nomopoietica.

Non crea il diritto: ma si suppone che i giudici in Cassazione semplicemente siano particolarmente accurati e per questo le loro sentenze siano precise ed esemplari e degne di essere studiate come esempio principale della legittimità.

Infatti la Cassazione non giudica nel merito, ma sul come sono state applicate le norme.

Il caso di specie: perché “paga il pedone se attraversa fuori dalle strisce pedonali”?

Perché non è esattamente così che è andata.

O meglio, basterebbe non fermarsi al titolo e leggere anche gli articoli.

Meglio sarebbe leggere anche la sentenza Cass., IV pen., n. 23251/2019, disponibile previa breve registrazione a Studio Andreani o sul database in possesso di ogni buon operatore del diritto.

Nella quale capiamo che, dal punto di vista della legittimità, la Corte di Cassazione ribadisce che vi è stato un errore di falsa applicazione degli elementi probatori noti.

Riassumiamo la vicenda nel linguaggio semplificato che rende questa pagina amata da grandi e piccini. Scopriremo che vi è un pedone, chiamato C.M. che attraversa la strada in un modo descritto come

è pacifico in causa che la p.o. ebbe ad attraversare la stradafuori dalle strisce pedonali e che -come si evince dai fotogrammi dei filmati estratti dalle videocamere presenti in loco -prima di essere investita, non prestava alcuna attenzione al sopraggiungere di eventuali veicoli sulla corsia che si trovava ad impegnare

sostanzialmente ignorando tutte le cautele che potremmo osare chiedere ad una persona diligente.

Alle ore 18 di una sera di febbraio, quindi già all’imbrunire, questi semplicemente decideva di attraversare la strada senza guardarsi intorno, senza usufruire delle strisce pedonali, in condizioni di traffico moderato.

Quindi, concorrendo a creare l’incidente.

La condotta del pedone, sotto questo profilo, considerate l’ora serale e la densità del traffico, si è appalesata come non del tutto prudente e conforme a diligenza. Quanto alla specifica doglianza sul punto d’urto, il Giudice di appello afferma che lo stesso «è evidenziato senza dubbio alcuno dai filmati delle telecamere, sicché a prescindere da eventuali riferimenti erroneiindicati in sentenza dal Giudice di primo grado, la dinamica del sinistro è assolutamente chiara e le conseguenti attribuzioni di responsabilità nella causazione del medesimo appaiono corrette e sostenute da logica motivazione». Il motivo si appalesa, dunque, del tutto infondato. Il secondo motivo deve considerarsi assorbito dalle pregresse osservazioni.

Sostanzialmente, il pedone CM è stato poco diligente e poco prudente, rendendo malagevole se non difficoltoso all’autista A.G.A. evitare l’impatto che avrebbe portato al gravissimo incidente.

Il che non comporta assolutamente che nella media dei casi sia colpa del pedone.

Comporta che, in questo caso, il pedone sia stato particolarmente poco diligente, al punto da indebolire fortemente le responsabilità di AGA in quanto conducente di mezzo inerentemente pericoloso.

Sostanzialemente, se attraversate la strada di notte senza guardarvi attorno, magari di fretta, “buttandovi” sotto le gomme di un veicolo, non potete usare la vostra condizione di pedone per tamponare la vostra mancanza di autoconservazione.

Ogni sentenza fa caso a sé

Come abbiamo detto, non siamo in un ordinamento di Common Law.

Quindi ogni sentenza non può che raccontare una storia a sé: semmai, datosi il rispetto e l’alta funzione nomofilattica dovuta al ruolo delle Corti Superiori, diventano ottimi casi di studio per circostanze simili.

Ad esempio, consentendoci di approfondire fino a che punto l’incuria del pedone sia coperta dalle responsabilità dell’autista e viceversa.

Ma non ci consente di dedurre la validità universale e per tutti i casi di una singola sentenza.

In questo caso è andata in questo modo: in casi diversi probabilmente avremo un pedone che non solo non attraversa fuori dalle strisce pedonali, ma si comporta in modo diligente e non riesce ad evitare di essere investito, oppure un diverso bilanciamento delle rispettive colpe.

Non possiamo saperlo in anticipo. Non possiamo ergere una sentenza a valore assoluto, ma ricordarne la funzione nomofilattica e, in questo, ricordare che bisogna sempre attraversare la strada in sicurezza e guidare in sicurezza.

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