PRECISAZIONI Niente carcere per il prete pedofilo di Calenzano. Conosceva l’età della bambina

di Redazione Bufale |

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PRECISAZIONI Niente carcere per il prete pedofilo di Calenzano. Conosceva l’età della bambina Bufale.net

Arrivano novità importanti e che fanno molto discutere in merito al prete pedofilo di Calenzano. A quanto pare, infatti, il gip del Tribunale di Prato ha deciso di respingere la richiesta di arresto avanzata dalla Procura destinata a Don Paolo Glaentzer, il parroco che in questi giorni è stato accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazzina di appena 11 anni. La notizia aveva fatto molto rumore, ma la scarcerazione potrebbe farne molto di più considerando l’eco mediatico assunto dall’intera vicenda.

Anche perché , in questi giorni, il diretto interessato non ha mai negato i fatti, arrivando a confessare almeno altri tre incontri precedenti con la bambina. A sollevare le proteste del pubblico del web, oggi 28 luglio, ci sarebbe una particolare dichiarazione rilasciata da Don Paolo Glaentzer al cospetto degli inquirenti: “Ignoravo l’età, pensavo che avesse qualche anno in più, tipo 14, 15 anni“.

Teoria che cozza contro la ricostruzione dei fatti evidenziata anche dal Corriere Fiorentino, secondo cui il prete pedofilo sarebbe stato vicino a questa famiglia difficile da quando la ragazzina in questione era poco più che neonata. E così, se l’altra faccia della medaglia vede il parroco nelle vesti di colui che ha donato in dieci anni ben 7mila euro ai genitori della bambina, certo non poteva finire nel dimenticatoio il fatto che Don Paolo conoscesse l’età della vittima.

Prete pedofilo di Calenzano

Prete pedofilo di Calenzano

Ci sono dunque diversi aspetti che vanno ancora chiariti, fermo restando che, ad oggi, la scelta è stata quella di non confermare il fermo. Il tutto va ad inserirsi in un contesto più generale di notizie vere e di bufale sul prete pedofilo di Calenzano, come avrete osservato in queste ore attraverso lo smascheramento della fake news riguardante la presunta pubblicazione di una sua foto da parte di Famiglia Cristiana.

Ma la chiave va comunque individividuata nella forte differenza tra gli istituti dell’arresto, la reclusione e le misure cautelari, ignote all’autore dello scritto di cui abbiamo ricordato il titolo.

Le misure di limitazione della libertà si dividono infatti in arresto e reclusione, laddove

L’ arresto [2] consiste nella privazione della libertà determinata dalla commissione di una contravvenzione e va da cinque giorni a tre anni; è scontato in uno degli istituti a ciò destinati o in sezioni specializzate di essi. Il condannato all’arresto ha l’obbligo di lavorare e può essere addetto anche a lavori diversi da quelli organizzati nel carcere (o altro istituto di pena), tenuto conto delle sue attitudini e delle sue precedenti attività.

La reclusione [3] prevede, invece, la privazione della libertà personale a tempo determinato, come conseguenza della commissione di un delitto (o a tempo indeterminato nel solo caso dell’ergastolo). La pena della reclusione si estende da 15 giorni a 24 anni (a seconda del reato commesso), e deve essere scontata in un istituto a ciò preposto (carcere).

In questo caso i meno esperti tra voi direbbero “Va bene, si parlerà di reclusione”: ma si sbaglierebbero, in quanto si tratta, semplicemente, di applicazione delle misure cautelari (e comunque, impropriamente ma colloquialmente, il giornalismo tende ad usare “Arresto” come termine ombrello per ogni forma di limitazione della libertà)

Le misure cautelari sono dei provvedimenti emessi nel periodo intercorrente tra l’inizio del procedimento penale e l’emanazione della sentenza. Vengono adottati dall’autorità giudiziaria per evitare che si verifichino alcuni pericoli; nello specifico i pericoli che l’adozione vuole scongiurare sono: 1) difficoltà nell’accertamento del reato; 2) difficoltà nell’esecuzione della sentenza; 3) possibilità che vengano compiuti altri reati o che si aggravino le conseguenze di un reato.
Presentano determinate caratteristiche: sono strumentali al procedimento penale perchè mirano ad evitare che si verifichino i summenzionati pericoli; per le stesse ragioni sono anche provvedimenti urgenti; sono incidentali in quanto è necessaria l’esistenza di un procedimento penale; agli atti deve sussistere una prognosi di colpevolezza che però, in ossequio all’art. 27 Cost., comma II, deve essere ponderata alla luce del principio di presunzione di innocenza fino alla definitività della sentenza; sono provvedimenti immediatamente esecutivi, sebbene provvisori, in quanto oltre a venir meno con l’emissione della sentenza definitiva, possono essere revocate o modificate; sono impugnabili tramite i meccanismi previsti dal codice (riesame, appello e ricorso per Cassazione); sono espressamente tipizzate dalla legge; infine possono essere disposte solo con un provvedimento del giudice di cui la giurisdizionalità delle stesse.
Vi sono diversi tipi di misure cautelari: personali (titolo I, artt. 272-315 c.p.p.) e reali (titolo II, artt. 316-325 c.p.p.).
Le personali si distinguono in coercitive (artt. 280-286 c.p.p.) che limitano alcune libertà dell’individuo, interdittive (artt. 287-290 c.p.p.) che incidono su alcune facoltà del soggetto e misure di sicurezza che vengono applicate momentaneamente con scopi cautelari.

Le misure cautelari vengono irrogate in via gradata: proprio per evitare che diventino una anticipazione vera e propria della condanna, aprendo così la stura a sistemi scomparsi dal nostro ordinamento dai tempi dell’Inquisizione in cui irrogata già la pena anticipatamente, il giudizio intervenga in un momento successivo per “confermarla”, lo scopo delle misure cautelari è solo ed esclusivamente congelare una situazione in modo da rendere oggettivamente difficile all’indagato aggravare le conseguenze selle sue azioni, fuggire o inquinare l’accertamento dello stesso.

Va da sè, che andando in ordine gradato, le misure coercitive (quelle limitative della libertà personale) vanno da

Le coercitive, a loro volta, si suddividono in obbligatorie e custodiali: le prime comprendono il divieto di espatrio, il divieto o l’obbligo di dimora, l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, l’allontanamento dalla casa familiare; le seconde, invece, sono la custodia cautelare in carcere, gli arresti domiciliari, la custodia cautelare in luogo di cura.

Con la custodia cautelare irrogata quando, evidentemente, ogni altra cosa ha mancato.

Nessun arresto, nessuna reclusione, ed una ponderata scelta delle autorità.

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