NOTIZIA VERA Quando il M5S propose una legge per la maternità surrogata – Bufale.net

di David Tyto Puente |

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Ci viene segnalato un articolo de La Stampa del 4 marzo 2016 dal titolo “Quando il M5S propose una legge per la maternità surrogata“:

Il disegno di legge fu depositato alla presidenza del Senato il 5 aprile 2013, il testo è intitolato «Modifiche al Codice civile in materia di eguaglianza nell’accesso al matrimonio in favore delle coppie formate da persone dello stesso sesso». L’elenco dei senatori che lo presentarono è interessante: Orellana, Airola, Battista, Blundo, Lezzi, Montevecchi, Bencini, Bottici, Buccarella, Campanella, Casaletto, Castaldi, Crimi, Donno, Gaetti, Molinari, Mangili, Nugnes e Paglini.
Come si vede, vi compaiono molti senatori poi variamente espulsi o usciti, come Orellana e Campanella, ma – sorpresa – anche moltissimi super-ortodossi, parte tuttora della linea dominante del Movimento, da Vito Crimi a Barbara Lezzi, preferita dell’ex del Grande Fratello Rocco Casalino, a Laura Bottici, inflessibile questore M5S del Senato.

Parliamo dell’atto n. 393 presente sul sito del Senato presentato nel 2013 (testo completo in formato PDF anche su Bufale.net):

ddl393

Tra i cofirmatari troviamo anche Alberto Airola, il punto di riferimento per il Blog di Beppe Grillo ed il Movimento 5 Stelle per il noto voto online del 2014.

Nel disegno di legge, nell’apposita relazione, ritroviamo il seguente testo:

testo-ddl-surrogata

L’articolo 3 disciplina la filiazione tra persone dello stesso sesso, favorendo l’interesse del minore ad avere entrambi i genitori e la genitorialità delle persone omosessuali. Il comma 1 aggiunge al titolo VII del primo libro del codice civile, il capo I-bis, composto dal solo articolo 249-bis, che disciplina la filiazione tra persone dello stesso sesso coniugate. L’articolo dispone che il coniuge dello stesso sesso è considerato genitore del figlio dell’altro coniuge fin dal momento del concepimento in costanza di matrimonio, anche quando il concepimento avviene mediante il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita, inclusa la maternità surrogata. Il comma 2 consente di risolvere il problema dei numerosi figli già nati facendo ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita da parte di coppie di persone dello stesso sesso coniugate prima dell’entrata in vigore della presente legge. Attualmente, la legge considera che tali figli abbiano solo il genitore biologico, mentre non viene riconosciuta nessuna relazione giuridica parentale con la persona coniugata al genitore naturale. La disposizione tutela l’interesse del figlio ad avere entrambi i genitori e di far salva la scelta di genitorialità condivisa da parte dei coniugi. Il comma 3 è una disposizione transitoria che consente di ovviare alla disparità di trattamento che si produrrebbe nel caso di figli già nati facendo ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita da parte di coppie di persone dello stesso sesso che non abbiano contratto matrimonio prima dell’entrata in vigore della presente legge. Prevede che, analogamente a quanto previsto dal comma 2 il figlio concepito nell’ambito del rapporto di coppia possa essere riconosciuto come figlio dal partner del genitore biologico, qualora il genitore biologico e il partner contraggano matrimonio entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Infine, stante la permanenza in vigore della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di procreazione medicalmente assistita nei casi di sterilità o infertilità umana, il comma 4 dispone alcune modifiche per consentire l’accesso ad esse, anche in Italia, da parte delle coppie dello stesso sesso e operare un coordinamento. In particolare, l’articolo 3, comma 4, dispone l’abrogazione delle parti della legge n. 40 del 2004 che dispongono il divieto di accesso alle tecniche di procreazione assistita da parte delle coppie dello stesso sesso e il divieto di ricorso a tecniche di tipo eterologo. Inoltre, per consentire anche il ricorso alla maternità surrogata, si abroga il divieto di dichiarare la volontà di non essere nominata, imposto alla donna che faccia nascere un figlio a seguito dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita.

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